Diritto di superficie: stipula atto acquisto da parte Ufficiale Rogante

 

Si chiede se la stipula degli atti con i quali l'Istituto acquista dai Comuni il diritto di superficie ex art. 35 della legge 865/1971 rientri fra gli atti, in forma pubblico-amministrativa, che possono essere redatti e stipulati dall'Ufficiale rogante dell'ente.

 

In mancanza di apposita disposizione di legge di conferimento di specifica competenza per la stipula, da parte dell'Ufficiale rogante dell'ente, degli atti con i quali l'Istituto acquista dai Comuni il diritto di superficie ex art. 35 Legge 865/1971, e non potendosi applicare la norma eccezionale (art. 151 del R.D. n. 1165/1938) al di fuori dei casi previsti, deve considerarsi inibita all'ufficiale rogante dell'Istituto la redazione e la stipulazione in forma pubblica amministrativa degli atti in questione.
L'art. 151 del testo unico n. 1165 del 1938, tuttora in vigore, stabilisce che possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario dell'IACP i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, di mutuo, di affitto.

Allorquando sia chiamato alla competenza di stipula un funzionario della pubblica amministrazione, secondo la nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 25.10.1995, condivisa dallo scrivente soltanto in questa parte, occorre che esso sia chiamato a tale competenza con apposita disposizione di legge, che la competenza di rogito non superi i confini in cui essa è espressamente prevista in quanto l'eccezionalità della norma comporta che essa è inapplicabile estensivamente al di fuori dei casi previsti.

Riferimenti:
R.D. 28.4.1938 n. 1165, art. 151
Legge 22.10.1971, n. 865, art. 35
Legge 560/1993

Redazione: 26 febbraio 1996