Collocamento a riposo - proroghe
Collocamento a riposo - applicabilità dell'art. 16 D.Lgs 503/92
(permanenza in servizio per un ulteriore biennio) quando si sia già beneficiato ad altro
titolo della proroga del collocamento a riposo d'ufficio.
L'art. 16 del D.lgs 503/92 consente, come è noto, il superamento (per un massimo di un
biennio) del limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza.
La giurisprudenza amministrativa (a livello di TAR) ha ormai confermato quanto, ai fini
pensionistici, fin dall'inizio sostenuto dall'INPDAP, vale a dire la non cumulabilità del
"beneficio" del cennato art. 16 con prolungamenti del servizio concessi in forza
di disposizioni speciali (quale ad esempio la L. 54/1982).
Ciò non esclude che, ove sussista un interesse dell'amministrazione, si possa far ricorso
all'istituto del "trattenimento in servizio" .
Questa fattispecie, tuttavia, si distingue dalla permanenza in servizio ex art. 16, D.Lgs.
503/93, non solo perché può determinarsi soltanto ove ricorra la volontà
dell'amministrazione, ma anche perché dà luogo ad una diversa e meno favorevole
computabilità agli effetti del trattamento pensionistico.
Redazione: 17 novembre 1998