Collocamento a riposo - proroghe



Collocamento a riposo - applicabilità dell'art. 16 D.Lgs 503/92 (permanenza in servizio per un ulteriore biennio) quando si sia già beneficiato ad altro titolo della proroga del collocamento a riposo d'ufficio.



L'art. 16 del D.lgs 503/92 consente, come è noto, il superamento (per un massimo di un biennio) del limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza.
La giurisprudenza amministrativa (a livello di TAR) ha ormai confermato quanto, ai fini pensionistici, fin dall'inizio sostenuto dall'INPDAP, vale a dire la non cumulabilità del "beneficio" del cennato art. 16 con prolungamenti del servizio concessi in forza di disposizioni speciali (quale ad esempio la L. 54/1982).

Ciò non esclude che, ove sussista un interesse dell'amministrazione, si possa far ricorso all'istituto del "trattenimento in servizio" .
Questa fattispecie, tuttavia, si distingue dalla permanenza in servizio ex art. 16, D.Lgs. 503/93, non solo perché può determinarsi soltanto ove ricorra la volontà dell'amministrazione, ma anche perché dà luogo ad una diversa e meno favorevole computabilità agli effetti del trattamento pensionistico.

Redazione: 17 novembre 1998