Responsabilità dell'ente proprietario di immobile, per danni provocati a terzi dall'appaltatore

 

Sull'esistenza della responsabilità diretta dell'Ente nei confronti dei terzi per i danni a loro provocati dall'impresa cui è stata affidata in appalto l'esecuzione di un intervento edilizio.

 

Con riferimento al quesito proposto da codesto Istituto si ritiene di sottolineare quanto segue.
Di regola nell'appalto si evidenzia la posizione autonoma dell'appaltatore rispetto a quella del committente. L'appaltatore è in posizione di autonomia in quanto non è semplice esecutore degli ordini del committente, ma assume invece il rischio organizzativo ed il risultato economico dell'opera. Per quanto esposto il principio della responsabilità indiretta per fatti illeciti non si applica all'appalto.
La responsabilità indiretta del committente per fatti illeciti commessi dall'appaltatore in occasione dell'esecuzione dell'appalto si riscontra solamente quando tale autonomia dell'appaltatore sia fortemente limitata, per patti contrattuali o di fatto, da parte del committente stesso. In questo caso l'appaltatore si presenta come un nudus minister, un esecutore degli ordini del committente: l'illecito commesso nel corso dell'esecuzione dei lavori rientra ovviamente nell'ambito di applicazione dell'art. 2049 del Cod. Civ.

Questi principi sono stati confermati in numerose sentenze.
Da ultimo si riportano le seguenti massime della Corte di Cassazione.
1.    "La responsabilità indiretta dell'appaltante ex art. 2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell'esecuzione del contratto di appalto, è configurabile quando il committente abbia affidato i lavori ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente medesimo, attuandone specifiche direttive. - Cass., Sez. III, 30 maggio 1996, n. 5070 (repertorio del Foro Italiano - Zanichelli Editore - 1996 - pag. 1713)".

2.    "Nell'appalto di opera pubblica l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare - nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo - eventuali carenze o errori nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche se derivanti dalla imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguire il progetto medesimo quale nudus minister nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno. - Cass., Sez. I, 27 agosto 1996, n. 7862 (Repertorio del Foro Italiano - Zanichelli Editore - 1996 - pag. 1415)".

3.    "L'autonomia dell'appaltatore, nell'appalto di opere pubbliche, è meno ampia di quella degli appaltatori privati, a causa dell'ingerenza della stazione appaltante che si estrinseca nella nomina del direttore dei lavori ed in una sorveglianza più intensa. Tuttavia detta autonomia continua a sussistere sia pure in limiti più ristretti. Pertanto l'appaltatore è di regola l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori. A questa responsabilità si può aggiungere quella dell'Amministrazione, quando il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o di ordini e direttive impartite da essa committente. Invece si riscontra una responsabilità esclusiva dell'Amministrazione solo nel caso in cui l'attività dell'appaltatore sia stata rigidamente vincolata da essa, annullando completamente la sua libertà decisionale. In particolare si sottolinea che la mancanza di rilievi della direzione lavori relativa alle modalità di esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, non determina una qualsiasi responsabilità, nemmeno solidale, dell'Amministrazione committente nei confronti dei terzi. - Cass., Sez. I, 25 febbraio 1993, n. 2328 (Edilizia Residenziale Pubblica - Editrice Edilizia Popolare - Anno 1996 - n. 54 - pag. 11)".

La sentenza di cui al punto 3) in modo chiaro ed esauriente definisce la problematica della sussistenza della responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi, sottolineando che la responsabilità dell'Amministrazione si aggiunge a quella dell'appaltatore quando le direttive siano state impartite da essa committente annullando completamente ogni libertà decisionale all'impresa appaltatrice.
Si reputa che le vicende esposte da codesto IACP concernano fasi di esecuzione del contratto di     appalto nelle quali l'evento dannoso si é verificato a causa del comportamento dell'appaltatore, nell'ambito della sua autonomia esecutiva, non attuandosi alcuna specifica direttiva del committente.
Le attività svolte dagli appaltatori nel caso in argomento riguardano la capacità e la perizia operativa degli stessi e sono indipendenti da prescrizioni contrattuali. Conseguentemente i danni provocati dalle imprese per le vibrazioni e per l'uso maldestro della macchina escavatrice non possono che risalire alle responsabilità delle stesse, in quanto dipendenti dall'organizzazione dell'esecuzione dei lavori, funzione propria ed indipendente dell'appaltatore dei lavori.

Riferimenti:
Codice Civile, art. 2049
Cass. Civ. Sez. I 25.2.1993, n. 2328
Cass. Civ. Sez. II 27.8.1996, n. 7862
Cass. Civ. Sez. III 30.5.1996, n. 5007

Redazione: 20 novembre 1997