Sussistenza requisito impossidenza se abitazione gravata da usufrutto, uso o abitazione L.R. Veneto n. 10/96, art. 2, comma 6
L'Ente chiede se, in presenza di normativa regionale che dichiara
sussistente il diritto all'assegnazione anche per chi sia titolare di proprietà
immobiliare gravata di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato, si possa comunque
rifiutare la vendita dell'alloggio ai sensi della Legge 560/93 a chi si trovi in tale
condizione, onde evitare che, dopo la vendita, al momento del consolidamento della piena
proprietà, l'ex assegnatario possa trovarsi ad essere proprietario di più unità
immobiliari.
Premesso che impedimento all'acquisto di un alloggio ai sensi della Legge 560/93 è
l'avvio di un procedimento di decadenza nei confronti dell'assegnatario, non si rilevano
nella stessa Legge 560/93 disposizioni che consentano di sospendere la vendita in assenza
di tale procedimento. Su tale materia vedi Quaderno n. 1 - Federcasa, pag. 4.
La L.R. 10/96 espressamente ha disciplinato il caso in esame, precisando che il requisito
di assegnazione permane in caso di proprietà immobiliare gravata di usufrutto, uso o
abitazione a tempo indeterminato e conseguentemente non può essere avviato un
procedimento di decadenza. Niente, d'altra parte nella Legge 560/93 può far ritenere che
il legislatore si sia posto come obiettivo quello di escludere che anche nel futuro
l'acquirente possa risultare proprietario anche di altri alloggi, a qualunque titolo
acquisiti, per cui anche attraverso una interpretazione secondo la volontà del
legislatore risulterebbe difficile rifiutare la vendita di cui si tratta.
Riferimenti:
L.R. Veneto n. 10/1996
Legge 560/93
Redazione: 21 ottobre 1998