Sussistenza requisito impossidenza se abitazione gravata da usufrutto, uso o abitazione L.R. Veneto n. 10/96, art. 2, comma 6



L'Ente chiede se, in presenza di normativa regionale che dichiara sussistente il diritto all'assegnazione anche per chi sia titolare di proprietà immobiliare gravata di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato, si possa comunque rifiutare la vendita dell'alloggio ai sensi della Legge 560/93 a chi si trovi in tale condizione, onde evitare che, dopo la vendita, al momento del consolidamento della piena proprietà, l'ex assegnatario possa trovarsi ad essere proprietario di più unità immobiliari.



Premesso che impedimento all'acquisto di un alloggio ai sensi della Legge 560/93 è l'avvio di un procedimento di decadenza nei confronti dell'assegnatario, non si rilevano nella stessa Legge 560/93 disposizioni che consentano di sospendere la vendita in assenza di tale procedimento. Su tale materia vedi Quaderno n. 1 - Federcasa, pag. 4.

La L.R. 10/96 espressamente ha disciplinato il caso in esame, precisando che il requisito di assegnazione permane in caso di proprietà immobiliare gravata di usufrutto, uso o abitazione a tempo indeterminato e conseguentemente non può essere avviato un procedimento di decadenza. Niente, d'altra parte nella Legge 560/93 può far ritenere che il legislatore si sia posto come obiettivo quello di escludere che anche nel futuro l'acquirente possa risultare proprietario anche di altri alloggi, a qualunque titolo acquisiti, per cui anche attraverso una interpretazione secondo la volontà del legislatore risulterebbe difficile rifiutare la vendita di cui si tratta.

Riferimenti:
L.R. Veneto n. 10/1996
Legge 560/93

Redazione: 21 ottobre 1998