Voltura del contratto di locazione
L'Istituto rappresenta la seguente situazione:
· nel 1979 un alloggio di e.r.p. veniva assegnato ad avente titolo il
cui nucleo familiare risultava composto dalla consorte e tre figli;
· in epoca successiva l'originario assegnatario, il coniuge e due dei
tre figli abbandonavano in tempi diversi l'alloggio di che trattasi e la figlia che aveva,
dalla data di assegnazione, continuato ad occupare l'alloggio ne richiedeva
l'assegnazione.
Tutto ciò premesso, lo IACP chiede di conoscere se l'assegnazione, così come
originariamente effettuata, sia stata eseguita solo ed esclusivamente nei confronti del
capo famiglia, ovvero nei confronti dell'intero nucleo familiare e se la figlia, da sempre
occupante l'alloggio, "rimane titolare del diritto di assegnazione".
Evidenzia infine, che la richiedente ha i requisiti per l'assegnazione (reddito,
residenza, ecc.) e che i genitori, portatori di gravi problemi fisici, avevano
"difficoltà di permanenza nello stabile IACP".
In ordine al quesito proposto, si evidenzia quanto segue.
Dagli atti trasmessi risulta che l'Istituto ha inviato alla Commissione Assegnazione
Alloggi tutta la documentazione acquisita dalla parte, richiedendo un parere in ordine
alla possibilità di assegnazione dell'alloggio.
La commissione ha osservato che, nella fattispecie, l'Istituto non può dar luogo a
voltura del contratto di locazione, atteso che la normativa regionale in esame prevede il
ricorso alla voltura nella sola ipotesi di decesso dell'originario assegnatario.
La Commissione ha osservato ancora che non risulta, peraltro, applicabile l'articolo 53
della legge 513/77 in tema di sanatoria, in ragione della circostanza che l'alloggio
risulta assegnato successivamente - 1979 - alla data di promulgazione della legge 513 che
prevedeva la possibilità di sanatoria per gli alloggi occupati alla data di entrata in
vigore della citata legge - 1977 - ed ha concluso esprimendo parere sfavorevole
all'assegnazione.
La impossibilità per l'Istituto di procedere a voltura del contratto di locazione appare
certa e tanto si desume dalla lettura della Legge regionale, nonché delle disposizioni
CER/CIPE sin qui emanate.
Va evidenziato che la procedura seguita dall'Istituto nell'interessare la Commissione
risulta irrituale, visto che la problematica assegnazione appartiene alle esclusive
competenze del Comune nel quale l'alloggio stesso è ubicato.
Con specifico riferimento al quesito è principio che l'assegnazione ancorché effettuata
in capo ad un singolo soggetto è riferita all'intero nucleo familiare.
Conseguentemente si ritiene che non sussistano gli elementi per la pronuncia di decadenza
per l'abbandono dell'alloggio e che nel contempo non vi siano problemi per la permanenza
nell'alloggio da parte della figlia, senza procedere a voltura del contratto, in quanto si
verte in ipotesi non prevista dalla legge regionale.
Ciò premesso può ipotizzarsi che ad una intestazione di contratto possa addivenirsi
attraverso la procedura di mobilità, con attribuzione di alloggio adeguato all'attuale
consistenza familiare, di fatto consolidatasi nel tempo.
Riferimenti:
Legge 513/77, art. 53
Legge Regionale Molise n. 28/84
Redazione: 16 luglio 1998