Determinazione prezzo di vendita ex legge 560/93. Acquisizione aree

 

Se, stante le modalità di determinazione del prezzo di alloggi e.r.p. previste dalla Legge 23.12.1993 n. 560, la quale non distingue, a tali fini, tra fabbricati insistenti su suoli di proprietà dell'ente allineante o assegnati, allo stesso, con diritto di superficie, l'ente possa acquistare, ai sensi dell'art. 3, 64° comma Legge 23.12.1996, n. 662, dal Comune il suolo concesso con diritto di superficie e ripartire il costo fra i singoli assegnatari acquirenti ed accollarsi la quota di coloro che non acquistano l'alloggio.

 

Deve preliminarmente rilevarsi che l'unico parametro di determinazione del prezzo di cessione in proprietà ex lege 23.12.1993 n. 560, è rappresentato dal 10° comma dell'art. 1, e cioè dal valore scaturente secondo i meccanismi specifici ivi indicati, dalle rendite catastali.

Dalla tassatività della disposizione deriva che l'ente alienante non può discostarsi da tale parametro.
Nel 10° comma, peraltro, non si fa alcuna differenza tra fabbricati insistenti su suoli di proprietà dell'ente alienante o assegnati, allo stesso, con diritto di superficie (situazione nella quale versano tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati sulla base di programmi costruttivi finanziati dalla Legge 865/1971 in poi).
Ciò non toglie che, in effetti, il valore scaturente dalle rendite catastali non tiene conto del titolo di provenienza del suolo sul quale l'edificio o l'alloggio è stato realizzato: esso è, quindi, uguale in entrambe le fattispecie considerate.
Tale circostanza comporta che non appare percorribile l'ipotesi che l'ente possa accollarsi in tutto o in parte un costo suppletivo che, comunque, gli assegnatari non sono tenuti a riconoscere in quanto il prezzo può essere determinato soltanto con i parametri di cui sopra.

In buona sostanza, potrebbe anche configurarsi una responsabilità contabile dell'Ente, qualora venga pagato il corrispettivo richiesto dal Comune, ai sensi dell'art. 3, 64° comma, Legge 23.12.1996 n. 662, per l'acquisto della proprietà del suolo al fine di alienare l'alloggio ai sensi della Legge n. 560/93, la quale contempla parametri di determinazione del prezzo che non consentono il riconoscimento di tali costi aggiuntivi.
Per altro verso, a risultati diversi da quelli prospettati può portare in ogni caso, la valutazione, alternativa a quella della determinazione "automatica" del prezzo ex 11° comma dello stesso art. 1, effettuata dall'UTE, il quale tiene conto, nella determinazione del prezzo, anche della circostanza se il suolo sia o meno di proprietà dell'ente alienante e, in caso di suolo assegnato con diritto di superficie, anche del periodo temporale residuo della concessione del diritto stesso.

Gli assegnatari, quindi, potranno avvalersi di tale facoltà, soltanto a loro, e non anche all'ente alienante, concessa dalla Legge n. 560.
Concludendo, si ritiene che l'ente non possa vendere l'immobile se non al prezzo scaturente dal 10° comma o, in alternativa, dall'11° comma dell'art. 1 Legge 560, determinato secondo le rispettive procedure.

Riferimenti:
Legge 23.12.1993 n. 560
Legge 23.12.1996 n. 662, art. 3

Redazione: 10 novembre 1997