| Cessione in
proprietà alloggi erp (quesiti vari) -
L'Istituto chiede se siano applicabili alle vendite di alloggi le condizioni più
favorevoli previste da discipline precedenti alla legge 560/1993, anche in assenza
dell'accettazione e comunicazione del prezzo da parte dell'Amministrazione. - L'Istituto pone inoltre un ulteriore quesito ancora nello stesso ambito: se possano cioè ritenersi corrette le riserve che l'UTE di Napoli, pur avendo valutato il valore venale degli alloggi (ex artt. 28 e 29 della legge 513/1977) con riferimento alla data di entrata in vigore della legge stessa, ha avanzato: la prima relativa all'eventuale aggiornamento monetario dell'importo, la seconda alla possibilità di una valutazione del valore all'attualità, in analogia a quanto sostenuto dal Demanio per gli alloggi di proprietà statale. Chi propone il quesito nega la fondatezza delle riserve espresse
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| La sola domanda di cessione in proprietà
dell'alloggio da parte dell'assegnatario non è sufficiente al perfezionamento del suo
diritto all'acquisto in base alla normativa del tempo in cui l'ha formulata. Occorre
invece anche una manifestazione espressa di volontà dell'amministrazione, che integri il
consenso all'alienazione e garantisca l'insussistenza di cause ostative all'alienazione
stessa. Il diritto all'acquisto già perfezionato non cade in successione, ma si
esaurisce con il decesso del de cuius. L'erede in possesso dei requisiti richiesti può
essere titolare di un autonomo diritto all'acquisto, se la legge lo prevede. Il diritto di
proprietà già acquisito è successibile secondo le norme del diritto comune. Nel lasso di tempo (dal 1981 al 1997) esaminato per la redazione dei pareri di cui
sopra, esiste infatti un'unica pronuncia in senso contrario (Corte di cassazione civile,
sezione II, sentenza n. 4855 del 5 agosto 1988), rimasta isolata e subito superata dalle
successive decisioni della Corte, che hanno invece riproposto l'orientamento già
prevalente. La tesi sostenuta nella sentenza, che cioè il contratto di cessione possa considerarsi "stipulato e concluso", sottratto pertanto alla normativa sopravvenuta (la legge 513/1977), anche "quando l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto per facta concludentia e cioè con il trattenere la medesima senza addurre alcun motivo d'irregolarità formale o sostanziale, non occorrendo la comunicazione del prezzo nel caso di sua determinabilità, senza margine di discrezionalità dell'ente, in base ai criteri di calcolo stabiliti dalla legge", non è priva di interesse per l'attenzione che riserva alla tutela della controparte di un soggetto pubblico a fronte della sua inerzia, anticipando concetti e principi cui la legislazione di riforma della pubblica amministrazione ci ha introdotto solo in anni più recenti. Tuttavia l'estensione che essa opera rispetto alle ipotesi predeterminate di silenzio
significativo della pubblica amministrazione - ora per lo più a favore della controparte
- è arbitraria. Al silenzio della pubblica amministrazione non può essere attribuito, in
base ai principi del nostro ordinamento, alcun significato che non sia espressamente
previsto - in via generale o specifica - da una norma. 2. una manifestazione espressa di volontà dell'amministrazione di consenso
all'alienazione; Che tale manifestazione di volontà non possa essere surrogata da facta concludentia,
in assenza di una espressa previsione normativa che li definisca e riconosca idonei ad
integrare una manifestazione tacita della volontà della pubblica amministrazione, è
confermato dalla necessità del terzo elemento prima citato, di contenuto squisitamente
pubblicistico, che, nell'ipotesi che qui si nega, verrebbe anch'esso ad essere assorbito
dalla semplice domanda di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione. Sembra piuttosto il contrario: che il legislatore, pur intendendo ridisegnare
organicamente la mappa delle alienazioni (scelta degli alloggi, revisione del prezzo,
requisiti dell'acquirente), abbia ritenuto inevitabile fermarsi almeno e solo di fronte a
posizioni già inequivocabilmente consolidate e dunque intoccabili. Nell'ipotesi oggetto del ricorso (riassunta, per agevolare il lettore, in un riepilogo
contenuto nella documentazione istruttoria di questo parere), la parte pubblica si è
espressa, e ripetutamente, nel senso della cessione degli alloggi. Non l'ente gestore, ma
l'amministrazione comunale, non fissando il prezzo e comunicandolo, ma indicandone i
criteri di determinazione (ex d.P.R. 2/1959). Siamo qui dunque effettivamente in presenza
non di "silenzio" e neanche di meri facta concludentia, ma di un'attività
amministrativa, forse impropria, ma idonea ad esprimere una precisa volontà e soprattutto
ad escludere l'esistenza delle circostanze ostative del punto 3. di cui sopra. La circolare del Ministero dei lavori pubblici si occupa di un'ulteriore modalità di espressione della volontà dell'ente nel senso della cessione: si tratta qui dell'accettazione del versamento del prezzo, ovvero del perfezionamento della fattispecie contrattuale tramite la sua esecuzione da parte di uno dei contraenti, senza rilievi della controparte. E' di tutta evidenza che il comportamento omissivo a fronte del pagamento di un prezzo di vendita non può avere conseguenze analoghe - ovvero, nel nostro caso, nessuna conseguenza di rilevanza giuridica - del medesimo comportamento a fronte di una semplice richiesta di cessione. L'accettazione del prezzo senza rilievi è assenso e dunque perfezionamento del consenso e addirittura della fattispecie contrattuale, come sostiene in una recente deliberazione, che esamineremo in altra parte di questo parere, la Corte dei conti; conclude cioè - secondo la Corte - l'iter formativo del contratto, residuando solo l'obbligo dell'Amministrazione di formalizzarlo nell'atto contrattuale vero e proprio. L'ultima affermazione della circolare ("A prescindere, comunque, dalle ipotesi suddette, in cui è ravvisabile l'esistenza di un contratto, si deve altresì ritenere che il fatto stesso della tempestiva presentazione della domanda di cessione da parte di un soggetto avente diritto comporta l'obbligo per l'amministrazione di decidere sulla domanda stessa in base alla legge vigente alla data della presentazione, non potendosi imputare agli interessati il ritardo nell'esame della domanda medesima"), che parrebbe ad una prima lettura voler estendere le conclusioni tratte a qualunque caso di presentazione della domanda d'acquisto non seguita dai successivi atti procedimentali, si riferisce invece a tutt'altro. Lungi dal sostenere infatti che l'inerzia dell'amministrazione possa contribuire a perfezionare un diritto il cui iter formativo è definito dalla legge e confermato - con un'unica eccezione - da una giurisprudenza ultradecennale, ribadisce invece, da una parte, l'obbligo di "decidere", previa verifica dell'esistenza di un diritto in capo al richiedente, che incombe sulla parte pubblica e, dall'altra, il principio ormai consolidato che - in assenza di quelle attività di esclusivo appannaggio della parte pubblica, che la circolare conferma indispensabili al completamento della fattispecie - non possano imputarsi all'interessato gli effetti del ritardo dell'amministrazione nell'esaminare una sua domanda e che dunque l'amministrazione stessa debba rispondere in via risarcitoria, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, dei danni provocati dalla propria inerzia. L'assegnatario che abbia presentato la domanda di acquisto senza ottenere alcun segno
di assenso da parte dell'amministrazione non è cioè privo di tutela, ma gli strumenti
che gli sono offerti a difesa della propria posizione - che è di aspettativa - non
valgono ad integrare il perfezionamento del diritto all'acquisto, né dunque l'obbligo per
l'amministrazione di vendere alle condizioni della normativa in vigore al momento della
sua domanda. La giurisprudenza civile ha disegnato nel tempo con le sue pronunce il quadro dei
presupposti della tutela risarcitoria, riconoscendoli di volta in volta nell'imputabilità
dell'inadempimento o del ritardo all'ente gestore e dunque - tra l'altro - nella
circostanza che la fase procedimentale ritardata sia di sua competenza; nella costituzione
in mora da parte dell'interessato o (in tempi più recenti) nel protrarsi del ritardo
"oltre il limite della normale tollerabilità"; nell'assenza, infine, di
insuperabili difficoltà interpretative della normativa da applicare. Ora la Corte - su una diversa impostazione giuridica della questione - sostiene la
"salvezza" del contratto e la sostituzione di diritto della clausola concernente
il prezzo. La norma di riferimento non è dunque più l'articolo 1418 del codice civile,
sulla nullità del contratto contrario a norme imperative, ma il combinato disposto degli
articoli 1339, sull'inserimento automatico di clausole il cui contenuto sia definito dalla
legge, e 1419, che prevede la nullità parziale del contratto in cui le clausole nulle
siano sostituibili di diritto da norme imperative. La questione della successibilità del diritto all'acquisto è stata oggetto di nostri
precedenti pareri (Notiziario E.R.: n. 4/1997, pg. 59; n. 6/1996, pg. 78; n. 4/1996, pg.
54 e pg. 57; n. 8-9/1995, pg. 78; n. 3/1995, pg. 87). L'orientamento proposto - anch'esso
coerente con l'indirizzo consolidato in giurisprudenza - è nel senso
dell'intrasmissibilità jure hereditatis del diritto all'acquisto, che essendo
strettamente connesso a requisiti personali, si perfeziona solo in capo ai soggetti che ne
sono in possesso. I principi in materia possono così riassumersi: il diritto all'acquisto, che si
perfeziona in presenza di requisiti personali del de cuius, si esaurisce con la sua morte;
il diritto di proprietà già acquisito cade in successione secondo le norme ordinarie in
materia. Il perfezionamento del diritto all'acquisto prima del decesso dell'assegnatario
non può pertanto incidere sulla posizione dei suoi eredi, conviventi o meno, in assenza
di una norma che preveda in capo a loro un diritto all'acquisto, subordinato al decesso
del titolare principale, ma autonomo. Resta da valutare la portata della deliberazione n. 61 del 16 febbraio 1997 della
Sezione di controllo della Corte dei conti, già citata nella prima parte di questo
parere. Ove si ritenga di aderire alla tesi della deliberazione in questione, pare pertanto
consigliabile limitarne la portata interpretativa ad ipotesi specifiche - escludendo
senz'altro quelle in cui sussistano eredi aventi titolo all'acquisto jure proprio - e al
solo scopo di "salvare" fattispecie contrattuali ampiamente mature, anche se non
ancora perfette sotto l'aspetto formale. Il riferimento alla nota della Direzione centrale del Demanio a fondamento delle
riserve espresse dall'UTE non è pertinente: il caso trattato riguarda l'ipotesi del tutto
distinta della rideterminazione del prezzo di vendita, erroneamente definito in base ad
una normativa non pertinente. Allegato a questo parere forniamo l'elenco della documentazione citata nel parere stesso o comunque pertinente al tema. La documentazione è stata raccolta in un fascicolo a disposizione degli associati(*). Redazione: 4 novembre 1997 |