Riduzione canone di locazione alloggi di E.R.P. - Art. 33 Legge Regione Puglia n. 54 del 20.12.1984
Se ai fini dell'abbattimento del canone di locazione, che la Legge Regionale della Puglia n. 54/1984 prevede, all'art. 33, per i nuclei familiari che godono di redditi non derivanti da lavoro autonomo e la cui entitą č compresa tra zero ed il limite fissato per la decadenza, debba considerarsi il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi o il reddito c.d. "convenzionale" calcolato con le riduzioni previste dall'art. 21 della Legge n. 457/1978.
Ai fini dell'abbattimento del canone di
locazione, che la normativa regionale prevede per i nuclei
familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo,
occorre prendere in considerazione il reddito c.d.
«convenzionale».
Tale interpretazione - necessaria in assenza di
esplicita statuizione della Legge regionale - discende dalla
considerazione che la norma va letta in connessione con quanto
statuito nel comma precedente ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) in
cui sono stabilite le percentuali del canone in rapporto al
possesso di un determinato reddito che la norma riferisce al
limite di reddito per l'assegnazione. Tale limite va determinato
con riferimento a quanto stabilisce l'art. 2, lettera f) della
citata legge, che tra i requisiti per il conseguimento di un
alloggio in locazione colloca la fruizione «di un reddito annuo
complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente
al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai
sensi dell'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive
modificazioni e integrazioni».
Questa interpretazione č rafforzata dalla circostanza che la
stessa norma dell'art. 33 esclude dal beneficio gli assegnatari
con redditi derivanti da lavoro autonomo, per cui č rivolta
essenzialmente agli assegnatari i cui redditi si determinano
secondo l'art. 21 della Legge n. 457/1978.
Riferimenti:
L.R. Puglia 20.12.1984, n. 54 - art. 2 lett. f) e art. 33.
Redazione: 28 gennaio 1997