Riduzione canone di locazione alloggi di E.R.P. - Art. 33 Legge Regione Puglia n. 54 del 20.12.1984

 

Se ai fini dell'abbattimento del canone di locazione, che la Legge Regionale della Puglia n. 54/1984 prevede, all'art. 33, per i nuclei familiari che godono di redditi non derivanti da lavoro autonomo e la cui entitą č compresa tra zero ed il limite fissato per la decadenza, debba considerarsi il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi o il reddito c.d. "convenzionale" calcolato con le riduzioni previste dall'art. 21 della Legge n. 457/1978.

 

Ai fini dell'abbattimento del canone di locazione, che la normativa regionale prevede per i nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo, occorre prendere in considerazione il reddito c.d. «convenzionale».
Tale interpretazione - necessaria in assenza di esplicita statuizione della Legge regionale - discende dalla considerazione che la norma va letta in connessione con quanto statuito nel comma precedente ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) in cui sono stabilite le percentuali del canone in rapporto al possesso di un determinato reddito che la norma riferisce al limite di reddito per l'assegnazione. Tale limite va determinato con riferimento a quanto stabilisce l'art. 2, lettera f) della citata legge, che tra i requisiti per il conseguimento di un alloggio in locazione colloca la fruizione «di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».
Questa interpretazione č rafforzata dalla circostanza che la stessa norma dell'art. 33 esclude dal beneficio gli assegnatari con redditi derivanti da lavoro autonomo, per cui č rivolta essenzialmente agli assegnatari i cui redditi si determinano secondo l'art. 21 della Legge n. 457/1978.

Riferimenti:
L.R. Puglia 20.12.1984, n. 54 - art. 2 lett. f) e art. 33.

Redazione: 28 gennaio 1997