Legge 560/93, comma 20 - Prelazione

 

L'Istituto chiede un parere sull'interpretazione data dal Ministero delle finanze (circolare n. 455 del 21.2.1994(*)) al 20° comma dell'art. 1 della legge 560/1993: il Ministero sostiene, tra l'altro, la derogabilità al divieto decennale di alienazione per le vendite a favore di IACP o loro consorzi e la possibilità di estinzione del diritto di prelazione ex 560/1993 con le stesse modalità stabilite dal 25° comma per le alienazioni ex art. 28 della legge 513/1977.

 

La lettera della norma non offre alcun supporto all'interpretazione sostenuta dal Ministero delle finanze nella circolare citata. E' infatti inequivocabile:
1. che l'alienazione è totalmente vietata (indipendentemente dalla natura e la veste del possibile acquirente) per dieci anni dalla registrazione del contratto e comunque fino a che non sia interamente pagato il prezzo;
2. che la prelazione a favore degli enti gestori è prevista "in caso di vendita" ovvero soddisfatte le condizioni per la maturazione del diritto all'alienazione, prima fra tutte il decorso del decennio;
3. che la possibilità di estinzione del diritto prelazione è espressamente fissata per la specifica fattispecie di cui all'art. 28 della legge 513/1977; la norma fissa una deroga - in stretta connessione con le finalità della legge di dismissione - al principio del "rientro" in ambito patrimoniale pubblico nel caso di rialienazione degli immobili.
La ratio della legge, volta a favorire, articolandola e accelerandola, la vendita del patrimonio, non fornisce elementi per concordare con l'orientamento del Ministero, che in sintesi sostiene la possibilità per l'assegnatario acquirente di rivendere in qualunque momento l'alloggio, anche appena acquistato, all'Istituto, che - in cambio del rientro dell'immobile nel proprio patrimonio - "spenderebbe" l'aggiornamento ISTAT sul prezzo ricevuto e il carico burocratico dei due procedimenti ravvicinati di vendita e riacquisto, con una convenienza amministrativa difficilmente percettibile. A tacere poi del contrasto evidente di tale soluzione con le finalità stesse della statuizione del decennio di divieto a garanzia della serietà e necessità dell'acquisto da parte dell'assegnatario.
Di nuovo sotto il profilo tecnico-giuridico è da rilevare come la prelazione ricorra nella 560 in due norme del tutto distinte (rispettivamente 20° e 25° comma) in relazione rispettivamente alle vendite ex legge 560 e a quelle residue ex legge 513: per la prima è statuito il diritto alla prelazione, per la seconda il diritto all'
estinzione del diritto di prelazione già fissato dalla 513. Il "salto" dell'estensione (analogica?) di un istituto eccezionale come l'estinzione di un diritto attribuito per legge, comprensivo di una particolarissima fissazione del prezzo, ad ipotesi ulteriori a quelle puntualmente definite nella norme che lo prevede, non può non sembrare piuttosto arbitrario.
È da sottolineare, con l'occasione, un ulteriore refuso della circolare riguardo agli immobili non abitativi dove il "prezzo di mercato" è, per chiara definizione normativa, solo la base d'asta per offerte in aumento e non il prezzo finale dell'immobile. Ancora nello stesso ambito, l'interesse non è quello legale, ma quello determinato dai successivi decreti di modifica (Rendistato), l'ultimo dei quali in data 22 luglio 1996, n. 389.

Riferimenti:
Legge 560/1993, art. 1, commi 20° e 25°
Legge 513/1977, art. 28

Redazione: maggio 1996