Legge 560/93, comma 20 - Prelazione
L'Istituto chiede un parere sull'interpretazione data dal Ministero delle finanze (circolare n. 455 del 21.2.1994(*)) al 20° comma dell'art. 1 della legge 560/1993: il Ministero sostiene, tra l'altro, la derogabilità al divieto decennale di alienazione per le vendite a favore di IACP o loro consorzi e la possibilità di estinzione del diritto di prelazione ex 560/1993 con le stesse modalità stabilite dal 25° comma per le alienazioni ex art. 28 della legge 513/1977.
La lettera della norma non offre alcun
supporto all'interpretazione sostenuta dal Ministero delle
finanze nella circolare citata. E' infatti inequivocabile:
1. che l'alienazione è totalmente vietata (indipendentemente
dalla natura e la veste del possibile acquirente) per dieci anni
dalla registrazione del contratto e comunque fino a che non sia
interamente pagato il prezzo;
2. che la prelazione a favore degli enti gestori è prevista
"in caso di vendita" ovvero soddisfatte le condizioni
per la maturazione del diritto all'alienazione, prima fra tutte
il decorso del decennio;
3. che la possibilità di estinzione del diritto prelazione è
espressamente fissata per la specifica fattispecie di cui
all'art. 28 della legge 513/1977; la norma fissa una deroga - in
stretta connessione con le finalità della legge di dismissione -
al principio del "rientro" in ambito patrimoniale
pubblico nel caso di rialienazione degli immobili.
La ratio della legge, volta a favorire, articolandola e
accelerandola, la vendita del patrimonio, non fornisce elementi
per concordare con l'orientamento del Ministero, che in sintesi
sostiene la possibilità per l'assegnatario acquirente di
rivendere in qualunque momento l'alloggio, anche appena
acquistato, all'Istituto, che - in cambio del rientro
dell'immobile nel proprio patrimonio - "spenderebbe"
l'aggiornamento ISTAT sul prezzo ricevuto e il carico burocratico
dei due procedimenti ravvicinati di vendita e riacquisto, con una
convenienza amministrativa difficilmente percettibile. A tacere
poi del contrasto evidente di tale soluzione con le finalità
stesse della statuizione del decennio di divieto a garanzia della
serietà e necessità dell'acquisto da parte dell'assegnatario.
Di nuovo sotto il profilo tecnico-giuridico è da rilevare come
la prelazione ricorra nella 560 in due norme del tutto distinte
(rispettivamente 20° e 25° comma) in relazione rispettivamente
alle vendite ex legge 560 e a quelle residue ex legge 513: per la
prima è statuito il diritto alla prelazione, per la seconda il
diritto all'
estinzione del diritto di prelazione già fissato dalla 513. Il
"salto" dell'estensione (analogica?) di un istituto
eccezionale come l'estinzione di un diritto attribuito per legge,
comprensivo di una particolarissima fissazione del prezzo, ad
ipotesi ulteriori a quelle puntualmente definite nella norme che
lo prevede, non può non sembrare piuttosto arbitrario.
È da sottolineare, con l'occasione, un ulteriore refuso della
circolare riguardo agli immobili non abitativi dove il
"prezzo di mercato" è, per chiara definizione
normativa, solo la base d'asta per offerte in aumento e non il
prezzo finale dell'immobile. Ancora nello stesso ambito,
l'interesse non è quello legale, ma quello determinato dai
successivi decreti di modifica (Rendistato), l'ultimo dei quali
in data 22 luglio 1996, n. 389.
Riferimenti:
Legge 560/1993, art. 1, commi 20° e 25°
Legge 513/1977, art. 28
Redazione: maggio 1996