Data di redazione: 9 dicembre 1999
FISCO
Oggetto
Rimborso Irpef su TFR
Quesito
L'Istituto richiede, a seguito di istanze pervenute da dipendenti attualmente in
pensione, se è ammissibile il rimborso delle trattenute IRPEF operate sul T.F.R., sulla
base di un'ordinanza della Corte Costituzionale relativa all'indennità di buonuscita.
Parere
Premesso che non si è riscontrata l'ordinanza della Corte Costituzionale citata nella
richiesta di parere, è necessario distinguere tra il trattamento fiscale dell'indennità
di buonuscita e quello relativo al trattamento di fine rapporto. Per quanto concerne la
ritenuta IRPEF da operare sull'indennità di buonuscita erogata, l'imponibile, sul quale
applicare la tassazione, dovrà essere ridotto della quota parte pari alla percentuale di
indennità corrispondente al rapporto, calcolato alla data del collocamento a riposo, tra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e
l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza; fatta
la suddetta detrazione sull'ammontare netto si dovrà provvedere, come per il TFR alla
riduzione di lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione.
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto qualora non vi sia, come nella
normalità dei casi, contribuzione a carico del dipendente non si dovrà procedere alla
sopra citata "detassazione" della indennità erogata.
Riferimenti normativi
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17