Roma, 28 novembre 1998

 

FISCO

 

OGGETTO
Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo - Modulistica utilizzata dagli assegnatari di AA.PP.

 


QUESITO
L’Istituto richiede di fornire riferimenti sulle norme di legge che impongono l’applicazione della marca da bollo sull’autocertificazione che gli assegnatari rendono per l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza.

 

PARERE
In relazione al quesito posto occorre innanzitutto distinguere tra le seguenti dichiarazioni che un cittadino può rendere alla pubblica amministrazione:

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI = vengono dichiarate informazioni in possesso del cittadino su quanto risulta da registri, elenchi e albi di pubbliche amministrazioni (art. 2 L. 4.1.1968, n.15)

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’ = il cittadino dichiara dati o accadimenti non risultanti da registri od elenchi a diretta conoscenza dell’interessato (art. 4 L. 4.1.1968 n. 15).

Per entrambi i tipi di dichiarazioni la legge sopra citata prevedeva che la sottoscrizione fosse autenticata da un pubblico funzionario con le modalità previste dagli articoli 20 e 20 bis della medesima legge. L’articolo 3 della legge 127 del 25.5.1997 ha abrogato l’autenticazione delle sottoscrizioni per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, lasciando invariato l’obbligo di autenticazione per le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà. A tal proposito l’articolo 2 comma 11 della legge 16 giugno 1998 n. 191, prevede che la sottoscrizione di istanze presentate alla pubblica amministrazione, contenenti dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non sia soggetta ad autenticazione. Infine il regolamento di attuazione degli articoli 1,2, e 3 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, approvato con DPR 20 ottobre 1998 n. 403 ha previsto che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà siano sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, escludendo l’autentica della firma. Tuttavia tale regolamento entrerà in vigore dal 22 febbraio 1999.
Il regime fiscale delle dichiarazioni su esposte prevede che la dichiarazione in sé, qualunque certificazione sostituisca, non è soggetta ad imposta di bollo, ma è sottoposta a bollo l’autenticazione della firma. L’unica esenzione sull’autentica della firma è prevista per i dati desumibili dai registri di stato civile (cittadinanza, matrimonio, nascita e morte).
Lo stampato predisposto da codesto Ente, per l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, prevede sia dati rientranti nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni (composizione del nucleo familiare, luogo e data di nascita, stato civile) che dati oggetto di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (redditi).
Si ritiene alla luce di quanto sopra riportato, che l’autentica della firma su detto modulo non sia più obbligatoria a far data dal 22 febbraio 1999 con l’entrata in vigore del DPR 20 ottobre 1998 n. 403. Fino a tale data la firma apposta in calce al modello deve essere autenticata ed assolta l’imposta di bollo di L. 20.000.


RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 15.5.97 n. 127
Legge 4.1.68 n. 15
Legge 16.6.98 n. 191
DPR 20 ottobre 1998 n. 403