Roma, 28 novembre 1998
FISCO
OGGETTO
Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante
misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo - Modulistica utilizzata dagli assegnatari di AA.PP.
QUESITO
LIstituto richiede di fornire riferimenti sulle norme di legge che impongono
lapplicazione della marca da bollo sullautocertificazione che gli assegnatari
rendono per laggiornamento dellanagrafe dellutenza.
PARERE
In relazione al quesito posto occorre innanzitutto distinguere tra le seguenti
dichiarazioni che un cittadino può rendere alla pubblica amministrazione:
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI = vengono dichiarate
informazioni in possesso del cittadino su quanto risulta da registri, elenchi e albi di
pubbliche amministrazioni (art. 2 L. 4.1.1968, n.15)
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA = il cittadino dichiara dati o accadimenti non risultanti da registri od elenchi a diretta conoscenza dellinteressato (art. 4 L. 4.1.1968 n. 15).
Per entrambi i tipi di dichiarazioni la legge sopra citata prevedeva
che la sottoscrizione fosse autenticata da un pubblico funzionario con le modalità
previste dagli articoli 20 e 20 bis della medesima legge. Larticolo 3 della legge
127 del 25.5.1997 ha abrogato lautenticazione delle sottoscrizioni per le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, lasciando invariato lobbligo di
autenticazione per le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive degli atti di
notorietà. A tal proposito larticolo 2 comma 11 della legge 16 giugno 1998 n. 191,
prevede che la sottoscrizione di istanze presentate alla pubblica amministrazione,
contenenti dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà, non sia soggetta ad
autenticazione. Infine il regolamento di attuazione degli articoli 1,2, e 3 della Legge 15
maggio 1997 n. 127, approvato con DPR 20 ottobre 1998 n. 403 ha previsto che le
dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà siano sottoscritte
dallinteressato in presenza del dipendente addetto, escludendo lautentica
della firma. Tuttavia tale regolamento entrerà in vigore dal 22 febbraio 1999.
Il regime fiscale delle dichiarazioni su esposte prevede che la dichiarazione in sé,
qualunque certificazione sostituisca, non è soggetta ad imposta di bollo, ma è
sottoposta a bollo lautenticazione della firma. Lunica esenzione
sullautentica della firma è prevista per i dati desumibili dai registri di stato
civile (cittadinanza, matrimonio, nascita e morte).
Lo stampato predisposto da codesto Ente, per laggiornamento dellanagrafe
dellutenza, prevede sia dati rientranti nella dichiarazione sostitutiva di
certificazioni (composizione del nucleo familiare, luogo e data di nascita, stato civile)
che dati oggetto di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (redditi).
Si ritiene alla luce di quanto sopra riportato, che lautentica della firma su detto
modulo non sia più obbligatoria a far data dal 22 febbraio 1999 con lentrata in
vigore del DPR 20 ottobre 1998 n. 403. Fino a tale data la firma apposta in calce al
modello deve essere autenticata ed assolta limposta di bollo di L. 20.000.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 15.5.97 n. 127
Legge 4.1.68 n. 15
Legge 16.6.98 n. 191
DPR 20 ottobre 1998 n. 403