Consultazione documentazione schema bilancio consuntivo



L'Ente chiede se sia legittima la richiesta di un Consigliere di Amministrazione di un ex IACP, trasformato in ente pubblico economico, di prendere visione della documentazione relativa al bilancio consuntivo oggetto di approvazione da parte del C.d.A..



L'Ente pone il quesito circa la legittimità o meno della richiesta di un Consigliere di Amministrazione di prendere visione delle pezze giustificative del bilancio consuntivo sottoposto dal Presidente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 31 dello Statuto. ("Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato per l'approvazione, il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e segg. cod. civ.").
Secondo codesto Ente la considerazione che il bilancio consuntivo non è predisposto dagli amministratori ma da questi approvato, renderebbe paragonabile il Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci di una S.p.A. con la conseguenza che - poiché in base ad un orientamento dell'Associazione commercialisti Trevigiani "in presenza di Collegio Sindacale i soci non possono esercitare poteri di controllo e di ispezione spettanti ai sindaci né far eseguire a proprie spese l'ispezione della società" sembrerebbe dubbia la legittimità della richiesta avanzata dal Consigliere di amministrazione.

Per rispondere al quesito occorre procedere ad una corretta qualificazione delle competenze e delle responsabilità del Consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico, quale è l'ATER a seguito della L.R. Veneto 9.3.1995 n. 10.
In proposito sembra innanzitutto di non poter condividere la tesi di una completa analogia tra gli organi di un ente pubblico ancorché definito economico, e quindi dell'ATER, ed una società per azioni, in mancanza degli elementi essenziali per una tale equiparazione (natura, scopo sociale, patrimonio, soci), e si ritiene invece che debbano essere prese in esame la legge regionale Veneto 9.5.95 n. 10 e lo Statuto dell'Ente.
A' sensi dell'art. 7 della suddetta legge sono organi dell'Ente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei conti; l'art. 6 dello Statuto dell'Ater approvato dalla Regione specifica le funzioni tipiche dei suddetti organi ed in particolare la funzione di amministrazione attiva del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore Generale.

Il successivo art. 12 elencando le materie di competenza del Consiglio di Amministrazione lo definisce "l'organo fondamentale dell'Azienda sul piano istituzionale, organizzativo, programmatico e funzionale e ad esso compete l'adozione di tutti gli atti che individuano le azioni per conseguire i fini istituzionali dell'ente, l'organizzazione delle strutture e i mezzi economici e finanziari per farvi fronte".
Da quanto sopra osservato emerge che non solo non sussistono elementi di indennità astratta tra un ente pubblico economico ed una società per azioni ma anche che le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto dell'Azienda di che trattasi al Consiglio di Amministrazione non possono essere equiparate a quelle che competono ai soci di S.p.A. attenendo piuttosto alla funzione di amministrazione attiva.

Nell'esercizio di tale funzione gli amministratori pubblici rispondono del loro operato, oltre che sotto il profilo penale, sotto il profilo amministrativo-contabile ed il particolare per i danni derivanti dalla perdita del pubblico denaro: ad essi incombe quindi oltre ad un generale obbligo di diligenza e di osservanza delle leggi anche uno specifico obbligo di razionalità e di valutazione della congruità economica nelle scelte discrezionali (cfr. Corte dei Conti n. 5, 18.1.1993 e con riferimento alla responsabilità degli amministratori di una municipalizzata Cass. Sez. Unite 15.12.1997 n. 12654).
Parallelamente si ricorda che ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2395 cod. civ. gli amministratori di una società per azioni sono responsabili nei confronti della società, dei creditori, nonché dei soci e di terzi per violazione di specifici obblighi o per l'omissione dell'obbligo di vigilanza; in particolare per quanto attiene alla tenuta della contabilità in modo sommario e non intelligibile la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che tale fatto è di per sé giustificativo della condanna degli amministratori al risarcimento del danno ex art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione di obblighi di legge idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass. 19.12.1985 n. 6493 e prec. conformi).

Da quanto finora considerato, e vista la responsabilità che i consiglieri di amministrazione assumono con l'approvazione del bilancio consuntivo sembra conforme all'obbligo di diligenza e di osservanza delle leggi e quindi legittima la richiesta di prendere visione delle pezze giustificative del bilancio sottoposto all'approvazione.

Riferimenti:
L.R. Veneto 9.3.1995 n. 10
Cassazione 19.12.1985 n. 6493

Redazione: 22 ottobre 1998