Regime fiscale ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di lordo arbitrale dall'ATER, ad una impresa edile

 

Una controversia tra un'impresa edile e l'Ente si è conclusa con un lodo arbitrale in base al quale il Collegio arbitrale ha condannato l'ente a pagare all'impresa la somma complessiva di L. 2.204.704.728.= oltre a interessi legali.
Tale importo è comprensivo dei due terzi degli onorari dovuti agli arbitri e del compenso spettante al segretario.
Poiché l'impresa prima del deposito del lodo ha corrisposto degli acconti sui compensi ai componenti il Collegio arbitrale, dopo tale risoluzione ha emesso fattura con la causale "spese legali e onorari Collegio arbitrale" assoggettandole ad IVA ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.
Inoltre ha emesso fattura con la causale "maggiori corrispettivi per rivalutazione monetaria e interessi legali in relazione ai quesiti:

- ... (interessi da lodo);
- ... (interessi di mora);
- ... (rimborso polizza fidejussoria)"
assoggettando gli importi ad IVA.
L'ente domanda se le somme addebitate dall'impresa all'Ente nella fattura con la causale "spese legali e onorari del Collegio arbitrale" debbano essere fatturate, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, assoggettandole ad IVA a titolo di spese legali e onorari per il Collegio, o se invece, tali somme siano escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1072 (cessione di beni e prestazione di servizi).
Chiede inoltre se le somme addebitate all'Ente con fattura per interessi da lodo, interessi di mora e rimborso polizza fidejussoria debbano essere assoggettate ad IVA o debbano essere considerati importi esclusi dalla base imponibile ex art. 15, comma 1 del D.P.R 633/1972 o esenti ai sensi dell'art. 10 dello stesso 633/1972.

 

In merito al quesito se le somme pagate dall'impresa per le spese legali e gli onorari del Collegio arbitrale debbano essere fatturate all'Ente assoggettandole ad IVA ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, oppure non possano essere oggetto di tale imposta per mancanza del presupposto oggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972 si premette:
- Le parti ai sensi dell'art. 814, comma primo del codice di procedura civile, sono tenute solidamente al pagamento delle spese legali e degli onorari del Collegio arbitrale, salvo rivalsa tra loro.
La nozione di solidarietà fornita dall'art. 1292 del codice civile prevede che: "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; ...".
- Il debitore che in solido ha pagato l'intero debito può richiedere mediante azione di regresso, ai condebitori solo per la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.).
- Ai fini IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 del D.P.R. 633/72).
Se ne deduce che i componenti il Collegio arbitrale sono tenuti, al momento del pagamento del corrispettivo, ad emettere fattura nei confronti dell'impresa committente per le prestazioni di servizi effettuate. L'impresa, infatti, è obbligata ai sensi dell'art. 814 del c.c. nei confronti del Collegio arbitrale per l'intero importo ad esso spettante e solo successivamente potrà rivalersi nei confronti dell'Ente per i due terzi delle somme pagate ed effettivamente rimaste a suo carico.
A tale proposito si ricorda che, di norma l'IVA pagata dall'impresa non costituisce un costo se come soggetto passivo d'imposta può recuperarlo come credito nei confronti dello Stato (art. 19 del D.P.R. 633/72). In caso contrario anche l'IVA rimasta effettivamente a carico è un costo che il condebitore deve rimborsare.
In conclusione ad avviso di questa commissione, l'impresa non effettua una prestazione ma recupera semplicemente un credito in denaro nei confronti di un condebitore obbligato in solido. Nel fare ciò effettua una operazione che, in forza dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72, non è considerata una cessione di beni ai fini IVA. Quindi non vi sono i presupposti perché l'impresa possa emettere, nei confronti dell'Ente, una fattura assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72.
Circa il secondo quesito si rileva una inesatta descrizione della causale indicata in fattura.
Infatti, la dizione "maggiori corrispettivi per rivalutazione monetaria" contrasta nella elencazione dei quesiti con le specifiche dizioni "interessi da lodo"; "interessi di mora"; "rimborso costo polizze fidejussorie". Il trattamento fiscale previsto dalla normativa IVA, infatti, è completamente diverso se trattasi di importi dovuti come integrazione del corrispettivo originario oppure per risarcimento danni. In fattura, quindi, è indispensabile siano analiticamente indicati gli importi dovuti con le relative causali e non un unico importo.
Poiché non è rilevante la descrizione della causale riportata in fattura ma l'effettiva causale degli importi dovuti in base a quanto disposto dal Collegio arbitrale, per risolvere il caso specifico è necessaria una attenta disamina dei diversi quesiti risolti dal lodo. Solo in tal modo è possibile stabilire se le somme sono dovute a titolo di "maggiori compensi per rivalutazione monetaria" o ad altro titolo come parrebbe dalla dizione apposta in fattura accanto ai singoli quesiti.
In questa sede possiamo osservare che, ai fini IVA, le tre categorie di interessi distinte dalla dottrina (Trabucchi, Istituzioni di diritto civile), sono oggetto del seguente trattamento fiscale:
- Gli interessi moratori con i quali vengono risarciti i danni causati dal ritardato pagamento di una somma di denaro sono esclusi dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/72. Tale articolo, infatti, recita testualmente che non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente".
- Gli interessi compensativi che compensano, quando una parte ha consegnato all'altra una cosa produttiva di frutti, il mancato godimento dei frutti nei contratti di scambio con prestazione e controprestazione contemporanee e gli interessi corrispettivi che sono dati da una parte come corrispettivo per l'uso di denaro della controparte sono esenti ai sensi dell'art. 10, n. 1 del D.P.R. 633/72.
Se le somme sono dovute a titolo di maggiore corrispettivo sono oggetto di imposta ai fini IVA ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1 e dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 633/72.
Ciò è confermato tra l'altro, dalla risoluzione del 22 dicembre 1976 n. 361014 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse con la quale è stato specificato che se in un lodo arbitrale sono dovute delle somme a titolo di risarcimento danni, queste non sono soggette ad IVA poiché sono escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/72. Se, invece, sono dovute a titolo di maggior compenso devono essere assoggettate al tributo in quanto concorrono alla determinazione della base imponibile dell'operazione.

Riferimenti:
DPR n. 633/1972, artt. 1, 2, 6, 10, 13, 15, 19, 21
Codice Civile art. 814
Codice Civile artt. 1292, 1299
Ministero Finanze, Direzione Generale Tasse, Risoluzione 22.12.1976 n. 361014

Redazione: maggio 1996