Regime fiscale ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di lordo arbitrale dall'ATER, ad una impresa edile
Una controversia tra un'impresa
edile e l'Ente si è conclusa con un lodo arbitrale in base al
quale il Collegio arbitrale ha condannato l'ente a pagare
all'impresa la somma complessiva di L. 2.204.704.728.= oltre a
interessi legali.
Tale importo è comprensivo dei due terzi degli onorari dovuti
agli arbitri e del compenso spettante al segretario.
Poiché l'impresa prima del deposito del lodo ha corrisposto
degli acconti sui compensi ai componenti il Collegio arbitrale,
dopo tale risoluzione ha emesso fattura con la causale
"spese legali e onorari Collegio arbitrale"
assoggettandole ad IVA ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.
Inoltre ha emesso fattura con la causale "maggiori
corrispettivi per rivalutazione monetaria e interessi legali in
relazione ai quesiti:
- ... (interessi da lodo);
- ... (interessi di mora);
- ... (rimborso polizza fidejussoria)"
assoggettando gli importi ad IVA.
L'ente domanda se le somme addebitate dall'impresa all'Ente nella
fattura con la causale "spese legali e onorari del Collegio
arbitrale" debbano essere fatturate, ai sensi dell'art. 21
del D.P.R. 633/1972, assoggettandole ad IVA a titolo di spese
legali e onorari per il Collegio, o se invece, tali somme siano
escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del
presupposto oggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1072
(cessione di beni e prestazione di servizi).
Chiede inoltre se le somme addebitate all'Ente con fattura per
interessi da lodo, interessi di mora e rimborso polizza
fidejussoria debbano essere assoggettate ad IVA o debbano essere
considerati importi esclusi dalla base imponibile ex art. 15,
comma 1 del D.P.R 633/1972 o esenti ai sensi dell'art. 10 dello
stesso 633/1972.
In merito al quesito se le somme pagate
dall'impresa per le spese legali e gli onorari del Collegio
arbitrale debbano essere fatturate all'Ente assoggettandole ad
IVA ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, oppure non possano
essere oggetto di tale imposta per mancanza del presupposto
oggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972 si premette:
- Le parti ai sensi dell'art. 814, comma primo del codice di
procedura civile, sono tenute solidamente al pagamento delle
spese legali e degli onorari del Collegio arbitrale, salvo
rivalsa tra loro.
La nozione di solidarietà fornita dall'art. 1292 del codice
civile prevede che: "l'obbligazione è in solido quando più
debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in
modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la
totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
...".
- Il debitore che in solido ha pagato l'intero debito può
richiedere mediante azione di regresso, ai condebitori solo per
la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.).
- Ai fini IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 del D.P.R.
633/72).
Se ne deduce che i componenti il Collegio arbitrale sono tenuti,
al momento del pagamento del corrispettivo, ad emettere fattura
nei confronti dell'impresa committente per le prestazioni di
servizi effettuate. L'impresa, infatti, è obbligata ai sensi
dell'art. 814 del c.c. nei confronti del Collegio arbitrale per
l'intero importo ad esso spettante e solo successivamente potrà
rivalersi nei confronti dell'Ente per i due terzi delle somme
pagate ed effettivamente rimaste a suo carico.
A tale proposito si ricorda che, di norma l'IVA pagata
dall'impresa non costituisce un costo se come soggetto passivo
d'imposta può recuperarlo come credito nei confronti dello Stato
(art. 19 del D.P.R. 633/72). In caso contrario anche l'IVA
rimasta effettivamente a carico è un costo che il condebitore
deve rimborsare.
In conclusione ad avviso di questa commissione, l'impresa non
effettua una prestazione ma recupera semplicemente un credito in
denaro nei confronti di un condebitore obbligato in solido. Nel
fare ciò effettua una operazione che, in forza dell'art. 2,
comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72, non è considerata una
cessione di beni ai fini IVA. Quindi non vi sono i presupposti
perché l'impresa possa emettere, nei confronti dell'Ente, una
fattura assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.
633/72.
Circa il secondo quesito si rileva una inesatta descrizione della
causale indicata in fattura.
Infatti, la dizione "maggiori corrispettivi per
rivalutazione monetaria" contrasta nella elencazione dei
quesiti con le specifiche dizioni "interessi da lodo";
"interessi di mora"; "rimborso costo polizze
fidejussorie". Il trattamento fiscale previsto dalla
normativa IVA, infatti, è completamente diverso se trattasi di
importi dovuti come integrazione del corrispettivo originario
oppure per risarcimento danni. In fattura, quindi, è
indispensabile siano analiticamente indicati gli importi dovuti
con le relative causali e non un unico importo.
Poiché non è rilevante la descrizione della causale riportata
in fattura ma l'effettiva causale degli importi dovuti in base a
quanto disposto dal Collegio arbitrale, per risolvere il caso
specifico è necessaria una attenta disamina dei diversi quesiti
risolti dal lodo. Solo in tal modo è possibile stabilire se le
somme sono dovute a titolo di "maggiori compensi per
rivalutazione monetaria" o ad altro titolo come parrebbe
dalla dizione apposta in fattura accanto ai singoli quesiti.
In questa sede possiamo osservare che, ai fini IVA, le tre
categorie di interessi distinte dalla dottrina (Trabucchi,
Istituzioni di diritto civile), sono oggetto del seguente
trattamento fiscale:
- Gli interessi moratori con i quali vengono risarciti i danni
causati dal ritardato pagamento di una somma di denaro sono
esclusi dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/72. Tale articolo, infatti, recita
testualmente che non concorrono a formare la base imponibile
"le somme dovute a titolo di interessi moratori o di
penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento
degli obblighi del cessionario o del committente".
- Gli interessi compensativi che compensano, quando una parte ha
consegnato all'altra una cosa produttiva di frutti, il mancato
godimento dei frutti nei contratti di scambio con prestazione e
controprestazione contemporanee e gli interessi corrispettivi che
sono dati da una parte come corrispettivo per l'uso di denaro
della controparte sono esenti ai sensi dell'art. 10, n. 1 del
D.P.R. 633/72.
Se le somme sono dovute a titolo di maggiore corrispettivo sono
oggetto di imposta ai fini IVA ai sensi del combinato disposto
dell'art. 13, comma 1 e dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 633/72.
Ciò è confermato tra l'altro, dalla risoluzione del 22 dicembre
1976 n. 361014 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale
delle Tasse con la quale è stato specificato che se in un lodo
arbitrale sono dovute delle somme a titolo di risarcimento danni,
queste non sono soggette ad IVA poiché sono escluse dal computo
della base imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1 del
D.P.R. 633/72. Se, invece, sono dovute a titolo di maggior
compenso devono essere assoggettate al tributo in quanto
concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'operazione.
Riferimenti:
DPR n. 633/1972, artt. 1, 2, 6, 10, 13, 15, 19, 21
Codice Civile art. 814
Codice Civile artt. 1292, 1299
Ministero Finanze, Direzione Generale Tasse, Risoluzione
22.12.1976 n. 361014
Redazione: maggio 1996