Stipulazione contratti per fornitura servizi in presenza di bilancio preventivo annuale
Sono state sollevate perplessità sulla legittimità della stipula di contratti per la fornitura di servizi (Manutenzione, pulizie locali, ecc.) di durata pluriennale, ritenendo che gli stessi debbano avere esclusivamente durata annuale in relazione alla gestione del bilancio di previsione e ciò in quanto questo Ente non formula un bilancio pluriennale né possiede un sistema di scritture che ponga in evidenza stanziamenti di spesa per più esercizi.
Il D.M. 10.10.1986 "Approvazione dello schema di bilancio tipo e
annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari" non prevede a
carico degli Istituti la formulazione del bilancio pluriennale.
Si concorda con codesto Istituto che "nulla osta" alla stipulazione di contratti
pluriennali in presenza di bilancio preventivo annuale.
L'ufficio ragioneria, al quale saranno trasmessi gli atti amministrativi di approvazione
dei contratti, provvederà a prendere nota degli stanziamenti necessari per la copertura
della spesa di competenza degli esercizi successivi a quello in cui gli atti sono stati
stipulati.
Le spese che dipendono da leggi, da regolamenti, da contratti, da precedenti deliberazioni
debbono essere collocate prima di ogni altra perché non richiamano eccessiva attenzione
da parte dell'amministrazione che propone il bilancio, non potendo apportare ad esse
modificazioni di sorta ; attenzione invece che deve rivolgersi a tutte le altre spese
transitorie o suscettibili di modificazioni ed ancor più sulle nuove spese e su quelle
che non rappresentano una effettiva obbligatorietà.
Riferimenti:
D.M. 10.10.1986 in Not. n. 24/1986 - NdR.
Redazione: 5 febbraio 1997