Trasferimento area a condominio fabbricato ex Gescal
All'esito della richiesta di acquisto di area - sedime - di proprietà
dell'ente, formulata dal condominio proprietario dei fabbricati la cui situazione risulta
essere la seguente:
- da oltre 20 anni il possesso dell'area, di fatto destinata a strade interne, passaggi
pedonali ed aree attrezzate a verde, attraverso la manutenzione ordinaria e l'esclusivo
godimento, è stato esercitato dal condominio;
- la proprietà della stessa è rimasta in capo all'ente in ossequio alla riserva
formulata in sede di stipula dei rogiti notarili con l'impegno unilaterale di cederla al
Comune;
- detto impegno consistente nell'esercizio di una facoltà non è stato mai attuato.
Si chiede:
1. L'ente può cedere l'area in questione al Condominio?
2. In caso affermativo a che titolo, oneroso o gratuito?
3. Il Comune può eccepire su detta vendita, considerato che lo
strumento urbanistico, pur se decaduto, destinava detta area a verde pubblico?
1. Si può procedere all'alienazione di tutte le aree in favore del condominio,
considerato il vincolo di pertinenzialità delle aree de quibus, nonché la possibile
assimilazione delle medesime, quanto alla loro destinazione a strade e verde collettivo,
alla destinazione di "servizi e attrezzature collettive sociali ...", e
l'attuale destinazione in fatto alle stesse impressa.
2. La cessione può avvenire sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Appare evidente
che tale scelta resta di stretta pertinenza dell'ente proprietario, nell'ambito della
propria discrezionalità amministrativa, anche se, comunque, dovranno essere valutati gli
eventuali costi sostenuti a suo tempo, ovviamente attualizzati, dall'Ente che ebbe a
procedere all'acquisizione delle aree in questione.
3. Per quanto riguarda la destinazione di tali aree a verde pubblico, così come previsto
dallo strumento urbanistico, vigente all'epoca, oggi abbondantemente decaduto quanto meno
sotto il profilo dei vincoli posti e preordinati alla espropriazione, si conferma che
nessuna incidenza tale destinazione può avere per quanto attiene la trasferibilità della
proprietà immobiliare. Questo non solo perché i vincoli di destinazione urbanistica
siano ormai decaduti - infatti anche ove il bene fosse già di proprietà del condominio
nessuno potrebbe vietare all'amministrazione comunale di intervenire, nel rispetto dei
principi e dei termini in materia di espropriazione, conseguente a dichiarazione di
pubblica utilità, di poter provvedere all'espropriazione dello stesso - ma soprattutto
perché le aree non sono mai entrate a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.
Infatti, per potersi configurare tale condizione non è sufficiente la mera appartenenza
del bene all'Ente Pubblico né la intenzione manifestata dallo stesso in un atto
amministrativo di natura provvedimentale o programmatorio (P.R.G.) che attribuisce al
terreno solo una "vocazione" da realizzare con strumenti urbanistici di secondo
livello (P.P. o Convenzioni di lottizzazione) necessita invece una effettiva e concreta
destinazione a "pubblico servizio" che si manifesta quanto meno con l'inizio di
opere di trasformazione da parte dell'Ente medesimo: (Tali principi si evincono dalla
giurisprudenza costante della Corte di Cassazione: Cass. Civ. Sez. UU. 23 giugno 1993 n.
6950, Cass. Civ. Sez. III, 5 ottobre 1994 n. 8123, Cass. Civ. Sez. II 9 settembre 1997 n.
8743). Ne consegue, come già evidenziato in precedenza, non solo la piena usucapibilità
dei beni immobili che si trovino in detta condizione ma anche la loro appartenenza al
regime generale della libera circolazione.
Riferimenti:
Legge 560/93
Redazione: 12 febbraio 1998