Data di redazione: 14 maggio 2002

PERSONALE

Oggetto
Trattamento dei dati relativi ai provvedimenti ex art. 686 c.p.c.

Quesito
L’Azienda che pone il quesito tratta, oltre ai dati sensibili indicati dall’art. 22 Legge 675/1996, anche i dati indicati all’art. 24, relativi ai provvedimenti di cui all’art. 686 CPP.

Non avendo reperito alcuna autorizzazione generale del Garante, come accade ad esempio per il trattamento degli stessi dati ai fini delle procedure indicate dalla Legge 109/1994, si chiede se occorre il rilascio di apposita autorizzazione del Garante o se esiste autorizzazione generale che consenta il trattamento degli stessi dati per le finalità istituzionali di questo Ente.

Parere
Per la parte del quesito concernente il trattamento oltre che dei dati sensibili indicati dall’art. 22 Legge 675/1996, anche dei dati indicati all’art. 24, relativi ai provvedimenti di cui all’art. 686 CPP, si precisa quanto segue.

L’art. 24 della Legge 675/1996 concerne i dati relativi ai provvedimenti di cui all’art. 686 del codice di procedura penale. Il trattamento è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento stesso, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Occorre evidenziare che l’ARTE di Savona è un ente pubblico economico e quindi destinatario delle autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Si ricorda che per gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non trasformati in enti pubblici economici, il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge.

In particolare nell’autorizzazione (n. 7/2002) al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (in questi ultimi sono ricompresi anche gli Istituti Autonomi per le Case Popolari non trasformati), il Garante dispone una autorizzazione di carattere generale, relativa a determinate categorie di titolari di trattamento. Il Garante definisce inoltre l’ambito di applicazione e finalità del trattamento.

Pertanto l’Ente trova nell’autorizzazione n. 7/2002 (pubblicata sulla GU n. 70 del 9 aprile 2002) la possibilità di effettuare il trattamento dei dati in questione per le finalità istituzionali riferite alle previsioni di cui al Capo I – Rapporti di lavoro del provvedimento succitato, all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di certificazione antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di gravi forme di pericolosità sociale, all’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare di appalto, secondo la normativa prevista in materia di appalti pubblici, all’esercizio di diritti in sede giudiziaria ed amministrativa.

Pare allo scrivente che, pur trattandosi di ampia autorizzazione, necessita una autorizzazione specifica del Garante per il trattamento dei dati giudiziari, concernenti finalità istituzionali dell’Ente non considerate o non ricomprese nelle materie sopra menzionate.

Per quanto riguarda l’art. 18 del D.Lgs 215/2001, è da rilevare che tale disposizione ha incrementato la misura della riserva nelle assunzioni a favore dei volontari delle Forze Armate e ne ha esteso il campo di applicazione, in precedenza coincidente con quello del D.Lgs 29/1993.

Tale campo di applicazione comprende ora le assunzioni effettuate "dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni", quindi anche gli enti pubblici economici di livello regionale.

Riferimenti normativi
Legge 675/1996
Provvedimento 31 gennaio 2002. Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n .7/2002).