Data di redazione: 24 marzo 2004
LAVORI PUBBLICI
Oggetto
Legge 8 febbraio 2001 n. 21, denominato “Contratto di Quartiere II” - Bando
Regionale Abruzzo DGR n. 815/2003
Quesito
Con riferimento ai programmi in oggetto , questa Azienda ha presentato al Comune
interessato una proposta specifica per gli interventi Edilizi e di
Sperimentazione da indirizzare sul patrimonio ERP esistente nel quartiere, in
cui sono ricompresi n. 21 fabbricati per n. 327 alloggi, per un finanziamento di
sovvenzionata di circa 3.000.00 Euro.
In fase di concertazione preliminare, Il comune ci ha fatto conoscere una
presunta ripartizione tecnico economica per le varie tipologie di intervento, in
cui dopo la drastica riduzione dei nostri interventi propone la realizzazione di
opere diverse dal residenziale (edilizia scolastica). Si richiede sapere la
legittimità delle decisioni adottate.
Parere
Con riferimento al quadro finanziario
prospettatoci, si esprimono serie perplessità circa l’ammissibilità della
proposta in oggetto.
Si ricorda infatti che il programma “Contratti di quartiere II” è destinato
principalmente alla riqualificazione di edilizia residenziale e delle
urbanizzazioni di pertinenza. Ciò in ragione dell’origine dei fondi (per la
maggior parte ex Gescal) e delle proporzioni che sono state stabilite dai DM
27.12.01 e 30.12.02 e ribadite dal bando regionale, che indicano nel 60% il
minimo dei fondi da destinare ad edilizia residenziale. Su questo 60% si calcola
il 25% di sperimentazione, che corrisponde ai costi di lavorazioni ed impianti
sperimentali.
Ci pare che queste proporzioni non siano rispettate nel quadro finanziario.
Particolare perplessità suscita poi la destinazione “nuovo plesso scolastico”,
in quanto destinazione che già fruisce di finanziamenti specifici.
Riferimenti normativi
DM 27.12.2001
DM 30.12.2002