Data di redazione: 24 marzo 2004

LAVORI PUBBLICI

Oggetto
Legge 8 febbraio 2001 n. 21, denominato “Contratto di Quartiere II” - Bando Regionale Abruzzo DGR n. 815/2003

Quesito
Con riferimento ai programmi in oggetto , questa Azienda ha presentato al Comune interessato una proposta specifica per gli interventi Edilizi e di Sperimentazione da indirizzare sul patrimonio ERP esistente nel quartiere, in cui sono ricompresi n. 21 fabbricati per n. 327 alloggi, per un finanziamento di sovvenzionata di circa 3.000.00 Euro.
In fase di concertazione preliminare, Il comune ci ha fatto conoscere una presunta ripartizione tecnico economica per le varie tipologie di intervento, in cui dopo la drastica riduzione dei nostri interventi propone la realizzazione di opere diverse dal residenziale (edilizia scolastica). Si richiede sapere la legittimità delle decisioni adottate.

 

Parere
Con riferimento al quadro finanziario prospettatoci, si esprimono serie perplessità circa l’ammissibilità della proposta in oggetto.
Si ricorda infatti che il programma “Contratti di quartiere II” è destinato principalmente alla riqualificazione di edilizia residenziale e delle urbanizzazioni di pertinenza. Ciò in ragione dell’origine dei fondi (per la maggior parte ex Gescal) e delle proporzioni che sono state stabilite dai DM 27.12.01 e 30.12.02 e ribadite dal bando regionale, che indicano nel 60% il minimo dei fondi da destinare ad edilizia residenziale. Su questo 60% si calcola il 25% di sperimentazione, che corrisponde ai costi di lavorazioni ed impianti sperimentali.
Ci pare che queste proporzioni non siano rispettate nel quadro finanziario.
Particolare perplessità suscita poi la destinazione “nuovo plesso scolastico”, in quanto destinazione che già fruisce di finanziamenti specifici.

Riferimenti normativi
DM   27.12.2001
DM   30.12.2002