Data di redazione: 18 marzo 2004

GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto
Legge 560/1993 art.1 comma 20

Quesito
L’Ente chiede se sia accoglibile o meno la richiesta di un acquirente di alloggio ai sensi della l.560/93 di poter procedere alla rivendita dell’alloggio stesso prima del decorso del decennio. Ciò in applicazione  dell’art. 42 della LR Liguria 3/3/1994 n. 10, che prevede una deroga all’inalienabilità decennale in caso di sussistenza di “sopravvenuti gravi motivi”. Nella fattispecie i motivi addotti sono il grave stato di salute di un familiare, residente in altra regione, presso il quale il richiedente intende trasferirsi.

 

Parere
Il quesito va esaminato sotto due diversi aspetti: l’applicabilità della LR Liguria 10/94 alle vendite fatte ai sensi della l. 560/1993 e, in caso di risposta positiva, la sussistenza, nella fattispecie di “gravi motivi”, richiesti dalla citata legge regionale.
Circa l’applicabilità della LR 10/1994 si rileva che, in modo del tutto palese – anche se senza citarla espressamente – la predetta norma regionale si riferisce alle vendite disposte ai sensi della legge 560/1993, nell’ambito della quale normativa ha inteso – al tempo della sua emanazione - esercitare la propria potestà legislativa concorrente. Si ritiene opportuno in tale materia richiamare la riflessione contenuta nel Quaderno 1 Federcasa “alloggi ERP vendite e investimenti” Cap. 1.
E’ noto che allo stato attuale, dopo la modifica dell’art. 117 Cost. ad opera delle l. Cost. 18/10/2001 n. 3 il potere legislativo regionale in materia di edilizia residenziale pubblica è pieno, con la conseguenza della incontestabile vigenza della legge regionale di cui si tratta. Conseguentemente le riflessioni che seguono hanno unicamente un valore retrospettivo e si riferiscono all’epoca di emanazione della legge regionale 10/1994; possono tuttavia risultare ancora utili per una complessiva valutazione dell’intervento del legislatore ligure nella materia di cui si tratta..
In sintesi si può dire che la legge regionale 10/1994 ha regolato dettagliatamente le modalità di redazione e gestione del programma di vendita ed i relativi reinvestimenti; la legge ha altresì ribadito le disposizioni sui vincoli all’alienazione degli alloggi acquistati, prevedendo, peraltro, la disposizione (art. 42 comma 2°) che qui più direttamente interessa.  In effetti, la deroga introdotta dal citato art. 42 comma 2° pare l’unica disposizione della LR ligure 10/1994 che potesse in astratto far sorgere il dubbio in ordine ad un conflitto con la l. 560/1993.
E’ opportuno partire da una rilettura delle Sent. C. Cost.n. 417 del 24/11/1994 e 486 del 20/11/1995, in forza delle quali sia l’ambito di applicazione della Legge 560/1993 rispetto alle tipologie di alloggi, sia i criteri di determinazione del prezzo di vendita sono sottratti alle competenza regionali; non sarebbe di per sé infondato, quindi, ritenere che analoga censura potesse conseguire all’eventuale eliminazione, operata da legge regionale, dei vincoli di inalienabilità, in quanto i predetti limiti alla commerciabilità del bene acquistato fanno sicuramente parte delle finalità generali perseguite dalla legge 560/1993 e motivano l’agevolazione praticata dalla stessa legge nella determinazione del prezzo di vendita. . L’art. 42 comma 2° della LR ligure 10/94, peraltro, non fa venir meno i limiti all’inalienabilità ma piuttosto introduce, in presenza di “sopravvenuti gravi motivi” una possibilità di deroga all’inalienabilità. Tale deroga, tuttavia, è regolamentata in modo tale (prezzo originario rivalutato, possibilità di rivendere solo a soggetto in possesso dei requisiti per l’edilizia agevolata e comunque con prelazione dell’ente cedente) da escludere non solo la possibilità di operazioni speculative, ma anche la sottrazione del bene ad un uso socialmente utile. Del tutto incidentalmente si rileva che, se un dubbio può porsi, quindi, non è sulla legittimità, ma semmai sulla praticabilità effettiva di una normativa così poco favorevole all’acquirente dal punto di vista economico, quando la stessa legge 560/1993 non pone vincoli, ad esempio  alla locazione a terzi dell’alloggio acquistato.
2) In ordine alla ricorrenza del presupposto di cui all’art. 42 Legge 10/1994 si esprime il parere che, in assenza di indicazioni ulteriori e più restrittive nella disposizione citata, non vi siano motivi per limitare allo stato personale del richiedente la riferibilità dei predetti “gravi motivi”; non appare dubbio, infatti, che tale sia l’obbligo - entro certi limiti anche giuridico, in ogni caso morale - dell’assistenza familiare. Del resto la considerazione incidentalmente fatta al punto precedente in merito alle non certo vantaggiose condizioni alle quali la rivendita può realizzarsi, non può non riflettersi anche sulla valutazione della gravità dei motivi che il legislatore regionale può aver avuto a riferimento.

Riferimenti normativi
Legge 24/12/1993 n° 560
Legge Regione Liguria 3/3/1994 n° 10
Legge Cost. 18/10/2001 n. 3