Data di redazione: 18 marzo 2004
GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto
Legge 560/1993 art.1 comma 20
Quesito
L’Ente chiede se sia accoglibile o meno la richiesta di un acquirente di
alloggio ai sensi della l.560/93 di poter procedere alla rivendita dell’alloggio
stesso prima del decorso del decennio. Ciò in applicazione dell’art. 42 della
LR Liguria 3/3/1994 n. 10, che prevede una deroga all’inalienabilità decennale
in caso di sussistenza di “sopravvenuti gravi motivi”. Nella fattispecie i
motivi addotti sono il grave stato di salute di un familiare, residente in altra
regione, presso il quale il richiedente intende trasferirsi.
Parere
Il quesito va esaminato sotto due diversi aspetti: l’applicabilità della LR
Liguria 10/94 alle vendite fatte ai sensi della l. 560/1993 e, in caso di
risposta positiva, la sussistenza, nella fattispecie di “gravi motivi”,
richiesti dalla citata legge regionale.
Circa l’applicabilità della LR 10/1994 si rileva che, in modo del tutto palese –
anche se senza citarla espressamente – la predetta norma regionale si riferisce
alle vendite disposte ai sensi della legge 560/1993, nell’ambito della quale
normativa ha inteso – al tempo della sua emanazione - esercitare la propria
potestà legislativa concorrente. Si ritiene opportuno in tale materia richiamare
la riflessione contenuta nel Quaderno 1 Federcasa “alloggi ERP vendite e
investimenti” Cap. 1.
E’ noto che allo stato attuale, dopo la modifica dell’art. 117 Cost. ad opera
delle l. Cost. 18/10/2001 n. 3 il potere legislativo regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica è pieno, con la conseguenza della incontestabile
vigenza della legge regionale di cui si tratta. Conseguentemente le riflessioni
che seguono hanno unicamente un valore retrospettivo e si riferiscono all’epoca
di emanazione della legge regionale 10/1994; possono tuttavia risultare ancora
utili per una complessiva valutazione dell’intervento del legislatore ligure
nella materia di cui si tratta..
In sintesi si può dire che la legge regionale 10/1994 ha regolato
dettagliatamente le modalità di redazione e gestione del programma di vendita ed
i relativi reinvestimenti; la legge ha altresì ribadito le disposizioni sui
vincoli all’alienazione degli alloggi acquistati, prevedendo, peraltro, la
disposizione (art. 42 comma 2°) che qui più direttamente interessa. In effetti,
la deroga introdotta dal citato art. 42 comma 2° pare l’unica disposizione della
LR ligure 10/1994 che potesse in astratto far sorgere il dubbio in ordine ad un
conflitto con la l. 560/1993.
E’ opportuno partire da una rilettura delle Sent. C. Cost.n. 417 del 24/11/1994
e 486 del 20/11/1995, in forza delle quali sia l’ambito di applicazione della
Legge 560/1993 rispetto alle tipologie di alloggi, sia i criteri di
determinazione del prezzo di vendita sono sottratti alle competenza regionali;
non sarebbe di per sé infondato, quindi, ritenere che analoga censura potesse
conseguire all’eventuale eliminazione, operata da legge regionale, dei vincoli
di inalienabilità, in quanto i predetti limiti alla commerciabilità del bene
acquistato fanno sicuramente parte delle finalità generali perseguite dalla
legge 560/1993 e motivano l’agevolazione praticata dalla stessa legge nella
determinazione del prezzo di vendita. . L’art. 42 comma 2° della LR ligure
10/94, peraltro, non fa venir meno i limiti all’inalienabilità ma piuttosto
introduce, in presenza di “sopravvenuti gravi motivi” una possibilità di deroga
all’inalienabilità. Tale deroga, tuttavia, è regolamentata in modo tale (prezzo
originario rivalutato, possibilità di rivendere solo a soggetto in possesso dei
requisiti per l’edilizia agevolata e comunque con prelazione dell’ente cedente)
da escludere non solo la possibilità di operazioni speculative, ma anche la
sottrazione del bene ad un uso socialmente utile. Del tutto incidentalmente si
rileva che, se un dubbio può porsi, quindi, non è sulla legittimità, ma semmai
sulla praticabilità effettiva di una normativa così poco favorevole
all’acquirente dal punto di vista economico, quando la stessa legge 560/1993 non
pone vincoli, ad esempio alla locazione a terzi dell’alloggio acquistato.
2) In ordine alla ricorrenza del presupposto di cui all’art. 42 Legge 10/1994 si
esprime il parere che, in assenza di indicazioni ulteriori e più restrittive
nella disposizione citata, non vi siano motivi per limitare allo stato personale
del richiedente la riferibilità dei predetti “gravi motivi”; non appare dubbio,
infatti, che tale sia l’obbligo - entro certi limiti anche giuridico, in ogni
caso morale - dell’assistenza familiare. Del resto la considerazione
incidentalmente fatta al punto precedente in merito alle non certo vantaggiose
condizioni alle quali la rivendita può realizzarsi, non può non riflettersi
anche sulla valutazione della gravità dei motivi che il legislatore regionale
può aver avuto a riferimento.
Riferimenti normativi
Legge 24/12/1993 n° 560
Legge Regione Liguria 3/3/1994 n° 10
Legge Cost.
18/10/2001 n. 3