Data di redazione: 7 marzo 2002
GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto
Cessione a titolo oneroso di
crediti tributari o nei confronti degli assegnatari
Quesito
Premesso un ampio excursus sulla
cessione di credito, il contratto di factoring e la recente legislazione
speciale in materia, l’ente chiede se uno IACP possa cedere a terzi:
1) i crediti tributari vantati dal medesimo nei confronti dello Stato, della Regione e dei Comuni;
2) i crediti vantati a vario titolo nei confronti di assegnatari o affittuari in genere.
In caso di risposta positiva al quesito sub 2) è altresì richiesto se la cessione possa avvenire per singole categorie di crediti, ad esempio solo per i crediti verso conduttori di locali commerciali e non anche per quelli verso gli assegnatari conduttori di alloggi.
Parere
Cessione di crediti d’imposta
La possibilità di cedere i crediti di imposta è prevista dagli artt.
43-bis e 43-ter del DPR 29 settembre 1972, n. 602, introdotti dall’art. 3,
comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; la suddetta facoltà di cessione
è peraltro limitata, ai sensi del D.Leg. 26 febbraio 1999, n. 46, alle sole
imposte sui redditi.
Sulla base di tali riferimenti normativi – cui può essere aggiunto il DM 30 settembre 1997, n. 384 ("Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d’imposta") – e nei limiti predetti, non si rilevano speciali preclusioni per uno IACP a porre in essere la cessione di crediti di imposte sui redditi. A tale tipo di cessione restano peraltro estranee sia le speciali disposizioni relative alla cessione di crediti tributari degli enti locali e Camere di commercio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, sia quelle relative alla cartolarizzazione dei crediti INPS di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, normative tutte citate nella disamina contenuta nel quesito cui si risponde.
Restano anche estranee alla cessione di crediti d’imposta le disposizioni di cui all’art. 8 del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, di cui si parlerà in seguito, ad altri fini. La suddetta esclusione, oltre che evidenziata dalle diverse finalità della norma e dalle modalità ivi previste per la cessione, è esplicitata al comma 1 dell’art. 8 del DL 79/1997.
Cessione di crediti diversi
La possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
comma 2, del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, di cedere a titolo oneroso propri
crediti è stata introdotta dal DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28
maggio 1997, n. 140; come detto, tale cessione non può riguardare crediti di
natura tributaria e contributiva, salve le successive speciali deroghe cui si è
fatto cenno sub 1), che non è qui il caso di approfondire.
La finalità della norma è quella di consentire alla pubblica amministrazione di realizzare "celermente i relativi incassi", in presenza di crediti liquidi ed esigibili, per la cui esazione siano già state esperite "le ordinarie procedure, previste dai rispettivi ordinamenti".
Detti crediti possono essere ceduti a soggetti abilitati, da almeno un anno, all’attività di recupero crediti, da individuare con apposita gara; la cessione viene effettuata a titolo definitivo, con un prezzo a base di gara che, ai sensi di legge, deve essere determinato tenendo conto della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.
Dal testo della disposizione in parola non si rilevano argomenti per ritenere che il legislatore abbia inteso disporre che la eventuale cessione dei crediti debba essere effettuata in blocco; resta quindi nella discrezionalità dell’amministrazione che, superate le non poche difficoltà poste dalla stessa normativa, intenda porre in essere la cessione, valutare quale tipo di credito sia opportuno cedere e quale no.
Anzi pur non intendendo entrare nel merito della predetta scelta, si ritiene di poter dire che, per uno IACP la selezione tra tipi di credito cedibili o meno è del tutto fisiologica, se non altro al fine di tenere conto delle forme di tutela, presenti sostanzialmente in tutte le leggi regionali, per le morosità derivanti da situazioni di disagio.
Riferimenti normativi
DPR 29 settembre 1972, n. 602
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
DL 28 marzo 1996 n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140
DM 30 settembre 1997, n. 384
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46
Legge 21 novembre 2000, n. 342