Data di redazione: 28 marzo 2001

LAVORI PUBBLICI

Oggetto
Spese per attività Commissione Tecnica

Quesito
Tutte le spese connesse con l’attività espletata dalla Commissione Tecnica ex art. 63 della legge n. 865/1971, sono da prelevare dai fondi relativi ai finanziamenti destinati agli interventi costruttivi, così come già avviene per la Commissione Assegnazione Alloggi, oppure possono essere prelevate dai fondi derivanti dai diritti di Segreteria per la stipula dei contratti di appalto ed eventuali atti aggiuntivi?

Parere
La Regione, che sovraintende all’attuazione dei programmi relativi all’esecuzione delle opere di edilizia residenziale pubblica da essa stessa approvati, calcola sullo stanziamento lordo per ciascuna localizzazione una aliquota percentuale da destinare all’Istituto, competente per territorio, per il funzionamento della Commissione art. 63 della legge 865/1971.

Quindi nel finanziamento destinato agli interventi costruttivi deve essere prevista la risorsa economica per la funzione di detta Commissione.

Si ricorda in proposito la Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 300 dell’11 giugno 1973, sull’attuazione degli interventi e concessione del contributo dello Stato (legge 22 ottobre 1971, n. 865 e DPR 30 dicembre 1972, nn. 1035 e 1036), nella quale si stabiliva, nell’ambito della progettazione degli interventi ed appalto delle opere, che doveva essere previsto anche l’ammontare delle competenze spettanti agli organismi incaricati dell’attuazione dell’intervento, secondo la percentuale fissata dalla Regione (art. 5 lett. c) del DPR 1036/1972) Ente attuatore dei programmi.

E’ inutile sottolineare che la Commissione ex art. 63 Legge 865/1971 rientra nella qualifica di organismo incaricato per la sua funzione consultiva del Consiglio di Amministrazione.

La specificità del prelievo dai fondi dei finanziamenti destinati agli interventi costruttivi impedisce il prelievo da ogni altro fondo dell’Ente di somme per il rimborso spese della Commissione in argomento, che non troverebbe alcuna legittima giustificazione.

Riferimenti normativi
Legge 22 ottobre 1971, n. 865
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035
DPR 30 dicembre 1972, n. 1036
Circolare Ministero LLPP n. 300 dell’11 giugno 1973