Data di redazione: 16 dicembre 2002
ISTITUZIONI
Oggetto
Copertura assicurativa di
amministratori e tecnici
Quesito
a. L’Ente chiede un chiarimento
sui fabbisogni assicurativi, in qualità di organismo operante nel settore dei
LLPP, del suo personale e in particolar modo di quello dell’area tecnica, per
ciò che concerne la copertura di responsabilità legata all’attività di
coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili di cui al D.Lgs 494/1996 e
ss.mm..
b. Con riferimento alla sentenza n. 942 del 9 maggio 2002 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, che afferma la fattispecie di danno erariale in un caso di assicurazione stipulata da un’Amministrazione Pubblica, si chiede in quale misura e per quali specifici rischi l’Istituto possa concorrere nella copertura assicurativa dei propri dipendenti amministrativi e tecnici.
Parere
Sinteticamente, la conclusione a cui perveniamo dall’analisi del quadro normativo, in risposta ai due quesiti dell’Ente, è la seguente.
L’unica polizza che può essere, allo stato attuale della normativa, pagata dall’amministrazione è quella per i progettisti esecutivi (e definitivi) di opere pubbliche (art. 17, comma 3 e art. 30, comma 5 della legge 109/1994 smi e art. 106 DPR. 555/1999) in virtù della "specialità" della Legge Merloni.
Infatti, per ogni altra fattispecie, nei casi di dolo o colpa grave, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono essere assicurati con contratti pagati dalla propria amministrazione di appartenenza perché la mancanza del rischio (non imputabilità per colpa lieve) rende nulla la polizza.
E quindi, i bisogni assicurativi dell’Ente sono riassumibili come segue.
- Amministrazione pubblica: contraente/assicurato:
- Bisogni assicurativi degli amministratori (pagamento a proprie spese)
- Bisogni assicurativi dei dipendenti tecnici (pagamento a proprie spese)
- Bisogni assicurativi dei dipendenti amministrativi (pagamento a proprie spese)
La relazione in allegato descrive sulla base di quali argomentazioni giuridiche si pervenga a tale conclusione.
Riferimenti normativi
Costituzione:
DPR 10 gennaio 1957, n. 3.Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, artt. 18, 19, 22, 23
Art. 2043 cod. civ. – dei fatti illeciti
Legge 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, Art. 1
Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, artt. 1, 2, 40
Riferimenti giurisprudenziali
Sentenza del 13 marzo 2002 n. 78/2002 della Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale D’Appello
Sentenza numero 942 del 9 maggio 2002 della Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lombardia della Corte dei Conti