Data di redazione: 16 dicembre 2002

ISTITUZIONI

Oggetto
Copertura assicurativa di amministratori e tecnici

Quesito
a. L’Ente chiede un chiarimento sui fabbisogni assicurativi, in qualità di organismo operante nel settore dei LLPP, del suo personale e in particolar modo di quello dell’area tecnica, per ciò che concerne la copertura di responsabilità legata all’attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili di cui al D.Lgs 494/1996 e ss.mm..

b. Con riferimento alla sentenza n. 942 del 9 maggio 2002 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, che afferma la fattispecie di danno erariale in un caso di assicurazione stipulata da un’Amministrazione Pubblica, si chiede in quale misura e per quali specifici rischi l’Istituto possa concorrere nella copertura assicurativa dei propri dipendenti amministrativi e tecnici.

Parere
Si coglie l’occasione del quesito in oggetto per tentare di porre alcuni punti fermi in merito all’assicurabilità delle diverse responsabilità (penali, civili e amministrative) che gravano su tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle speciali problematiche dei dipendenti tecnici, nonché sugli (eventuali) oneri che gravano sulle singole amministrazioni.

Sinteticamente, la conclusione a cui perveniamo dall’analisi del quadro normativo, in risposta ai due quesiti dell’Ente, è la seguente.

L’unica polizza che può essere, allo stato attuale della normativa, pagata dall’amministrazione è quella per i progettisti esecutivi (e definitivi) di opere pubbliche (art. 17, comma 3 e art. 30, comma 5 della legge 109/1994 smi e art. 106 DPR. 555/1999) in virtù della "specialità" della Legge Merloni.

Infatti, per ogni altra fattispecie, nei casi di dolo o colpa grave, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono essere assicurati con contratti pagati dalla propria amministrazione di appartenenza perché la mancanza del rischio (non imputabilità per colpa lieve) rende nulla la polizza.

E quindi, i bisogni assicurativi dell’Ente sono riassumibili come segue.

- Amministrazione pubblica: contraente/assicurato:

- Bisogni assicurativi degli amministratori (pagamento a proprie spese)

- Bisogni assicurativi dei dipendenti tecnici (pagamento a proprie spese)

- Bisogni assicurativi dei dipendenti amministrativi (pagamento a proprie spese)

La relazione in allegato descrive sulla base di quali argomentazioni giuridiche si pervenga a tale conclusione.

Riferimenti normativi

Costituzione:

DPR 10 gennaio 1957, n. 3.Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, artt. 18, 19, 22, 23
Art. 2043 cod. civ. – dei fatti illeciti
Legge 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, Art. 1
Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, artt. 1, 2, 40

Riferimenti giurisprudenziali
Sentenza del 13 marzo 2002 n. 78/2002 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale D’Appello
Sentenza numero 942 del 9 maggio 2002 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti