Data di redazione: 12 dicembre 2001
GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto
Programma per l’eliminazione
delle barriere architettoniche
Quesito
In considerazione del contenuto
dell’art. 1, comma 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, introdotto dall’art.
4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l’Ente richiede un parere circa l’applicabilità
o meno dell’aumento del prezzo di vendita in caso di esecuzione di opere
finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche,
effettuate usufruendo dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
In caso di ritenuta applicabilità dell’aumento viene richiesto se il medesimo debba riguardare il solo assegnatario-acquirente disabile ovvero tutti i condomini, considerando che può trattarsi sia di opere ad uso singolo (montascale e simili) sia di opere di uso generale (ascensore).
Parere
Ciò vale peraltro limitatamente alla parte eventualmente eccedente il contributo concesso a fondo perduto ai sensi della citata legge 13/1989; non può dirsi infatti che la quota coperta dal suddetto contributo vada a squilibrare il prezzo di vendita, poiché non ha aggravato la prestazione dell’Ente e poiché il suddetto contributo sarebbe stato comunque erogabile a favore dell’assegnatario disabile, se il medesimo si fosse già reso acquirente al momento dell’esecuzione dei lavori.
In conclusione si ritiene che l’Ente debba aumentare il prezzo di vendita della somma eccedente il contributo a fondo perduto usufruito; l’aumento sarà applicato al solo assegnatario-acquirente disabile, in caso di realizzazione di opera ad uso singolo; sarà applicato invece a tutti gli acquirenti nel caso di opere ad uso generale.
Riferimenti normativi
Legge 24 dicembre 1993 n. 560
Legge 30 aprile 1999 n. 136
Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Legge 5 agosto 1978