Data di redazione: 13 dicembre 2001

GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto
Atto di rettifica di atto pubblico di compravendita: obblighi del venditore

Quesito
In data 14 giugno 1967 fu stipulato regolare contratto di compravendita ad un legittimo assegnatario, da parte della GESCAL.

In fase di stipula, erroneamente furono attribuiti identificativi catastali errati, per cui l’assegnatario ha provveduto a rettificare l’atto a proprie spese chiedendone il rimborso a questo Ente.

Si chiede di conoscere se è dovuto il risarcimento della somma occorsa per la rettifica, visto che l’errore iniziale è da attribuirsi alla GESCAL.

Il quesito concretamente proposto riguarda il comportamento che deve assumere l’Ente in ordine alle spese dell’atto di rettifica (trascrizione, registrazione e prestazione professionale) e ciò nel caso in cui, al seguito dell’atto pubblico di trasferimento di un immobile di proprietà IACP si accerti che il rogito è stato corredato da indicazioni catastali erronee, e conseguentemente il compratore ovvero il venditore ravvisi la necessità della rettifica catastale.

Parere
La questione in argomento imporrebbe un maggiore approfondimento anche nei dettagli, tuttavia può essere fornita in termini generali una sintetica disamina chiarificatrice della fattispecie.

Ciò premesso un primo riferimento da fare riguarda l’esame degli obblighi che fanno capo al venditore. Tra questi è ricompresa la consegna della cosa e dei titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta (articoli 1476-1477 del Codice civile).

A carico del venditore sorge quindi l’obbligo di fornire i titoli e documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta, per rendere efficace l’acquisto del diritto di fronte ai terzi. Trattasi dei cosiddetti documenti di regolarità giuridica, che attestano l’esistenza dei requisiti legali per l’utilizzazione della cosa (es. licenze edilizie, certificati di collaudo e abitabilità e simili).

Mentre, salvo diversa pattuizione (cfr. art. 1475 c.c.), il compratore sopporterà tutte le spese relative alla stipula dell’atto, comprese le spese accessorie che siano con esso in stretto collegamento; spese dirette alla trascrizione dell’atto, al pagamento dell’imposta di registro, dei diritti notarili o comunque del pubblico ufficiale rogante.

In linea di principio, quindi, il venditore che non adempia correttamente alla sua prestazione dovrà farsi carico di tutte le spese occorrenti per l’esatto adempimento.

Pertanto, il mancato o l’inesatto adempimento della prestazione imputabile al venditore legittima l’acquirente a proporre i normali rimedi contrattuali.

In tale circostanza potrà a sua scelta proporre l’azione legale per l’esatto adempimento o per la risoluzione del contratto. In entrambi i casi compete al compratore il diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Ciò posto, al fine di evitare ulteriore aggravio di spese conseguenti ad un eventuale contenzioso che potrebbe essere promosso dal compratore, nel caso di erroneità dei dati catastali afferenti l’immobile trasferito appare ragionevole che l’ente si assuma l’onere di provvedere al pagamento delle spese dell’atto di rettifica, che si pone come necessario al suo inesatto adempimento.

Riferimenti normativi
Codice Civile artt. 1475-1476-1477

Giurisprudenza correlata
Cass.civ., sez.II, 6 dicembre 1991, n. 13158
Cass.civ., sez.II, 17 dicembre 1993, n. 12507