Data di redazione: 28 marzo 2001

GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto
Voltura contratto di locazione

Quesito
L’istituto chiede di conoscere se, nella ipotesi di procedimento di separazione tra coniugi – in itinere, ma non ancora definito – possa legittimamente procedere a voltura del contratto di locazione in favore della moglie, che ne ha fatto richiesta, alla quale il magistrato adito ha, in via provvisoria, assegnato l’uso dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica quale residenza familiare.

Parere
La materia risulta regolata dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 che, nel fissare i criteri per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni, all’art. 7 prevede che "in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice".

Stante così la disciplina, si ritiene che l’Istituto non possa legittimamente, in questa fase, procedere a volturare il contratto di locazione in favore del coniuge, atteso che, nella fattispecie, ci si trova non già di fronte a definitiva decisione presidenziale, bensì a provvedimento provvisorio che, certo, potrà anche essere successivamente confermato ma che potrebbe ancora essere soggetto a revoca o a modifica.

La richiesta della parte appare, dunque, intempestiva e deve, conseguentemente, ritenersi non accoglibile.

Peraltro si osserva che il legittimo diniego alla voltura del contratto di locazione non determina danni per la parte richiedente che, deve presumersi, già occupi l’alloggio di che trattasi e che, date le premesse, nell’ipotesi negativa ben potrebbe richiedere e facilmente ottenere provvedimento di urgenza mirato a conseguirne l’uso immediato.

Senza volere qui fare riferimento, minimamente, al caso concreto non può non valutarsi che ben potrebbe accadere che coniugi attivino la procedura di separazione al solo fine di ottenere, in via provvisoria, provvedimento di voltura per l’alloggio di edilizia residenziale pubblica e, ottenutolo, abbandonino il giudizio di separazione.

In simile circostanza potrebbe essere possibile per "l’ex assegnatario" tentare di ottenere o altro alloggio di edilizia residenziale pubblica o un finanziamento regionale o entrare a far parte di una cooperativa o acquistare un alloggio su un libero mercato, situazioni non conciliabili con la qualifica di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica e che comportano la decadenza dall’assegnazione con conseguente risoluzione del contratto e perdita dell’alloggio stesso.

Riferimenti normativi
Delibera CIPE del 13 marzo 1995