Data di redazione: 13 dicembre 2000

GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto
Alloggi ex INCIS: disciplina applicabile

Quesito
Se gli alloggi ex INCIS - Militari, in seguito al venir meno della qualifica di alloggi utili per l’Amministrazione della difesa, siano da considerarsi alloggi di edilizia residenziale pubblica a tutti gli effetti e, quindi, sia ad essi applicabile integralmente la normativa in tema di assegnazione e gestione di tali alloggi.

Parere
La problematica relativa agli alloggi ex INCIS – Militari ha costituito, sin dal momento della devoluzione del patrimonio immobiliare dell’INCIS agli IACP, una delle più controverse questioni in merito alla applicabilità della normativa relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Problematica accentuata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, che, nell’art. 22, ha consentito la permanenza nell’alloggio, prescindendo da ogni esigenza di servizio, a coloro che fossero assegnatari, al momento della sua entrata in vigore (comma 1), e, in qualsiasi momento, alle loro vedove e parenti conviventi al momento del decesso (comma 1), purché non proprietari "di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi".

Sotto il profilo gestionale, il precedente art.5, comma 2, dispone che "tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal RD 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e modificazioni", e cioè degli artt. 341 ss, dove sono inserite, fra le altre, specifiche norme, in particolare, in tema di destinazione, ad ufficiali e sottufficiali, degli alloggi (art. 343); competenza per l’assegnazione e revoca (Comandi territoriali periferici) (art. 381); competenza per la stipula dei contratti di locazione (INCIS, ora IACP) (art. 381); cause di revoca dell’assegnazione (art. 386).

Queste ultime, più nel dettaglio, erano rappresentate dal trasferimento; uso irregolare dell’alloggio; destituzione o dimissione dall’impiego; collocamento a riposo, cessazione dal servizio e decesso del locatario.

Il sistema normativo si completa con l’art. 22, il quale, come si è visto, per coloro che fossero assegnatari, al momento della sua entrata in vigore, e, in qualsiasi momento, per le loro vedove e parenti conviventi al momento del decesso, prevede la prosecuzione del rapporto, fatte salve particolari limitazioni, individuate soltanto nella proprietà di altri alloggi idonei nel comune o in quelli limitrofi e nel reddito, il quale comporta l’eventuale applicazione della normativa di cui all’art. 22, legge n. 513/1977.

Può, quindi concludersi che il corpus normativo relativo agli alloggi ex INCIS – Militari era da considerarsi speciale rispetto a quello ordinario relativo all’edilizia popolare ed economica/residenziale pubblica.

Ogni problema, comunque si è risolto, di fatto in quanto il Ministero della Difesa, nella individuazione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge 537/1993 degli alloggi non più utili alle esigenze dell’Amministrazione della Difesa, ha puntualizzato, con nota n. 354/357/95 (divulgata fra gli IACP da Federcasa), che fra essi rientrano "tutti gli alloggi ex INCIS-Militari, ora IACP".

Da tale data, quindi, gli alloggi de quibus rientrano, senza possibilità di alcuna ulteriore perplessità, nel novero dell’edilizia residenziale pubblica ad ogni titolo: assegnazione; canoni, cause e provvedimenti di annullamento, revoca, decadenza; gestione in genere.

Tutte queste considerazioni sono già state espresse in altri precedenti pareri (vedi, fra gli ultimi, ER n. 11/1999, pag. 26), che si ritiene di confermare anche alla luce della sentenza n. 183/2000 del Tribunale di Padova, la quale ha dato origine al quesito.

Più in particolare, il Tribunale ha annullato un provvedimento di decadenza dall’assegnazione, pronunziato nei confronti di un assegnatario di alloggio ex INCIS – Militari, dal Comune ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. d), l. Reg. Veneto 2 aprile 1986, n.10, a causa della titolarità "di proprietà immobiliari di valore catastale complessivo superiore al limite massimo consentito".

La sentenza riconosce l’applicabilità della normativa di Edilizia Residenziale Pubblica relativamente alla competenza ad emettere il provvedimento ma annulla lo stesso per motivi di merito.

Si legge nella sentenza che il Comune "pur avendo sempre qualificato, nei propri provvedimenti, il ricorrente come "assegnatario", non ha peraltro prodotto in giudizio alcun provvedimento di assegnazione, limitandosi a ribadire la tesi secondo cui per effetto del citato DM 31 agosto 1994 sarebbe applicabile tout court la disciplina di edilizia residenziale pubblica: dimenticando però in tal modo che il citato DM del 1994 è ben successivo alla citata legge n. 497 del 1978 e che non è irrilevante sapere in quale situazione si trovava il ricorrente per effetto della entrata in vigore di tale legge.

Va inoltre preso atto che le parti nulla hanno dedotto - in punto di fatto – in merito alle modalità concrete con cui il rapporto si è sviluppato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della cit. legge 18 agosto 1978 n. 497 e l’emanazione del provvedimento di decadenza oggetto del presente giudizio"

Né appare, per altro, convincente la tesi del tribunale secondo la quale il rapporto esistente tra le parti, ai sensi dell’art. 22 legge 497/1978, è di locazione privatistica, e che tanto trova conferma proprio nell’art. 9, comma 7 , legge 537/1993, per il quale il Ministero della difesa definisce gli alloggi non più utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione della difesa , i quali sono "transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto".

La sentenza non tiene conto della circostanza che la legge n. 537 riguarda tutti gli alloggi del Ministero della Difesa e non soltanto quelli ex INCIS – Militari, di proprietà IACP, comunque denominati, i quali, anzi, sono stati tutti ritenuti non più utili alle esigenze dell’Amministrazione. Con tale declaratoria è venuta meno, in buona sostanza, ogni differenziazione, cui si faceva cenno più sopra, esistente con gli altri alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica relativamente alla assegnazione e gestione di tali alloggi.

A ciò va aggiunta la considerazione che gli immobili in esame sono sempre stati regolamentati da contratti di locazione, anche prima della loro devoluzione agli IACP, comunque denominati , e non da concessione, propria degli alloggi di servizio, cui anche, se non maggiormente, si riferisce la legge n. 537.

L’art. 22 legge n. 497/1978, infine, riguardava coloro che già erano assegnatari e, quindi, non vi è alcuna necessità di dimostrare la sussistenza di tale qualifica.

In buona sostanza, con la legge n. 497/1978, gli assegnatari degli alloggi ex INCIS – Militari potettero mantenere tale qualifica e continuare a detenere gli alloggi, nonostante fossero incorsi in una causa di revoca per effetto del TU n. 1165/1938 (pensionamento, ecc.); i poteri di assegnazione e revoca, però, rimasero in capo ai Comandi, nel caso in cui gli alloggi fossero stati resi disponibili dagli assegnatari o loro familiari, sino al provvedimento ex lege n. 537/1993, data dalla quale indubbiamente gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a tutti gli effetti, ivi comprese assegnazione e gestione, e gli assegnatari, oltre ad essere rimasti tali, sono divenuti, anch’essi, a tutti gli effetti, assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, senza, si ritiene, fosse necessario alcun provvedimento di assegnazione.

Riferimenti normativi
RD 28 aprile 1938, n. 1165;
Legge 18 agosto 1978, n. 497 ;
Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
LR Veneto 2 aprile 1996, n. 10