Data di redazione: 25 settembre 2000
GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto
Vendita alloggi: legge 30
aprile 1999, n. 136
Quesito
Con analoghi quesiti, due enti
chiedono un parere circa l’interpretazione da dare all’art. 15 comma 3 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale prevede che la vendita degli alloggi
realizzati dallo Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 sia fatta
"agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma
10 della legge 24 dicembre 1993 n. 560" ed omette ogni ulteriore richiamo
al contenuto complessivo della medesima legge 560/1993.
In particolare viene richiesto:
1) se sia comunque necessario che l’alloggio da alienare, realizzato ai sensi della legge 640/1954, sia incluso nel piano di cessione di cui alla legge 560/1993.
2) se siano applicabili anche a tali vendite i requisiti, modalità e vincoli di cui alla legge 560/1993, quali il requisito del quinquennio di conduzione dell’alloggio, il diritto all’acquisto del familiare convivente, le diverse opzioni di pagamento, il vincolo di inalienabilità, il diritto di prelazione, nonché le norme sul reimpiego dei proventi delle vendite.
Parere
Si esprime il parere che la norma abbia mero carattere interpretativo, a fronte di dubbi insorti localmente e di relativi comportamenti difformi nell’impostazione ed attuazione del programma di vendita. Orienta in tal senso l’intero contenuto dell’art. 15 della legge 136/1999 con particolare riferimento ai commi 1 e 2 chiaramente tesi a risolvere problemi, difformità ed errori emersi nella gestione dei procedimenti di vendita di alloggi di proprietà dello Stato; si ipotizza quindi – pur senza averne una conferma, che potrebbe venire solo una indagine sui comportamenti tenuti dagli Uffici del Territorio sull’intero ambito nazionale – che vi siano state incertezze sulla cedibilità di tali alloggi ovvero sul loro prezzo di vendita, magari con riguardo al trattamento particolare previsto per gli alloggi ex legge 137/1952 dal comma 24 dell’art. 1 della legge 560/1993.
Tale opinione risolve radicalmente le problematiche poste, nel senso che dalla disposizione in esame si avrebbe semplicemente la conferma della collocazione degli alloggi ex legge 640/1954 nel novero di quelli cui si applica la legge 560/1993, con la conseguenza della loro cedibilità, se già inseriti nel relativo piano ovvero della necessità della revisione del piano stesso, nel caso in cui nella formazione del plafond non si fosse tenuto conto di tali alloggi. Nulla quaestio, quindi sul regime giuridico conseguente, che non potrà che essere integralmente quello previsto dalla più volte citata legge 560/1993, ivi comprese le disposizioni relative alla contabilizzazione dei proventi ed al loro reinvestimento.
Sul piano operativo il risultato non cambierebbe di molto neppure se si ritenesse che il legislatore con l’art. 15 della legge 136/1999 abbia inteso inserire nel novero degli alloggi cui si applica la legge 560/93 quelli di cui si tratta, considerandoli cioè fino ad allora esclusi dal campo di applicazione della predetta legge: si avrebbe necessariamente una sorta di sanatoria implicita per le vendite già effettuate e si riproporrebbe la già ricordata necessità di integrare i piani di vendita, considerando anche gli alloggi ex legge 640/1954, se omessi.
In ambedue i casi potrebbe essere sostenuta l’interpretazione secondo la quale il legislatore avrebbe inteso prescindere, per gli alloggi ex legge 640/1954, dalla "riserva" minima del 25 per cento di inalienabilità prevista per i piani legge 560/1993; tale interpretazione di fonderebbe, a ben vedere, solo sulla dizione "agli attuali conduttori", formula che, peraltro, non è facile leggere come una volontà di estensione della vendita a "tutti" i conduttori; tale espressione si ritiene sia piuttosto da mettere in una qualche relazione con le problematiche (anch’esse difficili da comprendere, ma delle quali qui non ci si occupa) poste al successivo comma 4 e cioè il riconoscimento della posizione giuridica degli attuali utenti a fronte dell’evoluzione nel tempo delle normative e delle competenze in materia di assegnazione. Argomentare sulla base di un’ipotetica volontà del legislatore di mirare all’alienazione integrale di un patrimonio edilizio in qualche modo residuale e marginale rispetto al complesso dell’edilizia residenziale pubblica è invece ora meno che mai sostenibile, dopo che, con l’art. 2 della legge 499/1997, è stato previsto il trasferimento gratuito degli alloggi di cui si tratta ai Comuni, che sono invece a tutti gli effetti attori qualificati del servizio casa.
In merito ai requisiti, modalità e vincoli di legge, l’interpretazione restrittiva desumibile dal riferimento al solo comma 10 dell’art. 1 legge 560/1993 appare veramente insostenibile.
In primo luogo si avrebbe una disparità di trattamento (migliorativo o peggiorativo a seconda dei vari aspetti) del tutto irragionevole, quanto meno con gli alloggi ex legge 261/1947 di cui si occupa il successivo comma 4; inoltre, per la prima volta nella lunga storia delle alienazioni di alloggi pubblici in Italia, si avrebbero vendite a locatari senza alcun vincolo alla commerciabilità, che potrebbe essere quindi anche immediata e contestuale. Altrettanto singolare è che dalla stessa disposizione si pensi di far discendere il venir meno delle disposizioni e vincoli in tema di reinvestimento nell’edilizia residenziale pubblica e preoccupa che di tale interpretazione si faccia portavoce, come riferito nel quesito dell’ATER di Rovigo, non l’Amministrazione dello Stato, ma il Comune, che nell’edilizia residenziale pubblica, come detto, ha un ruolo primario e permanente.
Si ritiene in realtà che il legislatore – essendosi posto, motivatamente o meno, il problema di collocare gli alloggi di cui si tratta nella legge 560/1993 – abbia inteso fare specifico riferimento al prezzo ordinario di vendita (comma 10), per evitare possibili interpretazioni analogiche con trattamenti ben più favorevoli, quali quelli riservati agli alloggi ex legge 137/1952 dal comma 24 dell’art. 1 della legge 560/1993.
In conclusione, pur ribadendo che resta non chiaro l’iter logico sottostante all’art. 15 della legge 136/1999, si ritiene che la più corretta linea applicativa per gli Enti di edilizia residenziale pubblica sia quella che semplicemente vede ribadita dal citato art. 15 comma 3 l’appartenenza degli alloggi ex legge 640/1954 al novero degli alloggi cui si applica la legge 560/1993, con tutte le conseguenze che tale appartenenza comporta a norma della legge stessa.
Riferimenti normativi
Legge 9 agosto 1954 n. 640;
Legge 24 dicembre 1993 n. 560;
Legge 30 aprile 1999 N. 136