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Legge 222/2007
Il 30 novembre 2007 è stata pubblicata la legge 222 del 29 novembre 2007 che converte il decreto legge 159. Tra gli interventi urgenti - in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale - il provvedimento prevede il finanziamento di un programma straordinario triennale di edilizia residenziale pubblica e il rifinanziamento dei Contratti di quartiere 2. Particolarmente interessante per i potenziali risvolti operativi è inoltre la costituzione, tramite l'Agenzia del Demanio, di una società per l'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile.

Legge 29 novembre 2007, n. 222

Articolo 21, Programma straordinario
Sono stati ripartiti i 544,5 milioni di euro destinati dall’articolo 21 della legge 222/2007 al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, anticipato dall’articolo 3 della legge 9/2007. Il decreto interministeriale a firma del ministro delle infrastrutture e del ministro della solidarietà sociale - siglato il 18 dicembre 2007 e pubblicato il 17 gennaio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale - definisce le modalità di erogazione e la ripartizione dei finanziamenti sulla base di un elenco di interventi prioritari e immediatamente realizzabili elaborato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
I fondi finanziano interventi nei comuni capoluogo di provincia e quelli delle area ad alta tensione abitativa. Per affrontare tempestivamente il segmento critico del fabbisogno abitativo è previsto che gli interventi attuativi seguano procedure amministrative rapide, ad esempio il finanziamento diretto ai Comuni e agli IACP.
Il programma finanzia interventi di recupero e adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, attualmente non assegnati. E’ possibile inoltre utilizzare i fondi per acquistare, affittare e costruire nuovi alloggi. Gli interventi finanziati dovranno applicare quanto previsto dalla normativa europea e quella nazionale in tema di  rendimento energetico in edilizia residenziale.
Le abitazioni che saranno messe a disposizione attraverso il programma triennale sono destinate ai conduttori con reddito familiare inferiore a 27mila euro, che siano o abbiano nel nucleo familiare persone ultra sessantenni, malati terminali o portatori di gravi handicap, non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo nella regione di residenza, sottoposti a procedure sfratto per di finita locazione, ma non per morosità. L'effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti, con la quale il ministero delle infrastrutture ha stipulato un'apposita convenzione per la gestione delle risorse del piano straordinario.

Decreto Ministero delle infrastrutture di concerto con Ministero della solidarietà sociale, Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 DL 159/2007 convertito dalla Legge 222/2007
Allegato 1. Ripartizione delle disponibilità
Allegato 2. Elenco interventi prioritari
Allegato 3. Schema convenzione Cassa depositi e prestiti
Circolare Federcasa n. 2/2008
Circolare Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008

Per fornire informazioni e dati alla programmazione degli interventi e per monitorare il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi gestiti dagli IACP, l’1 per cento del finanziamento, ovvero 5,5 milioni di euro, sono destinati alla costituzione dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative.

Decreto Ministero Infrastrutture, Osservatorio nazionale e Osservatori regionali

Articolo 21-bis, Contratti di quartiere
L’articolo 21-bis della legge 222 rifinanzia i Contratti di quartiere 2 con i fondi stanziati con la legge 203/1991 per la realizzazione di alloggi per le forze dell’ordine e non utilizzati. Le risorse non impegnate sono stimate in circa 240 milioni di euro - di cui 60 milioni destinati alla ricostruzione post terremoto in Molise e Puglia - e andranno a finanziare le proposte di interventi già ritenute idonee nelle graduatorie delle Regioni e non ammesse al precedente finanziamento.
Le modalità di ripartizione delle risorse, la quota di cofinanziamento regionale e l’individuazione delle proposte da finanziare saranno oggetto di un decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. E nel caso in cui le Regioni abbiano finanziato con propri fondi tutte le proposte in graduatoria, le risorse potranno finanziare nuovi programmi con caratteristiche analoghe a quelle richieste per i Contratti di quartiere.

Articolo 41, Società di scopo
Per incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, il ministero dell'Economia, di concerto con quelli delle Infrastrutture e della Solidarietà sociale costituirà, tramite l'Agenzia del Demanio, un’apposita società per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili a uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con regioni ed enti locali, di beni dello Stato o altri soggetti pubblici.
Per il 2007 la legge di conversione 222 ha ridotto il finanziamento previsto a 100 milioni di euro.