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Legge 222/2007
Il 30 novembre 2007 è stata pubblicata la
legge 222 del 29 novembre 2007 che converte il decreto legge 159. Tra
gli interventi urgenti - in materia economico-finanziaria per lo
sviluppo e l'equità sociale - il provvedimento prevede il finanziamento
di un programma straordinario triennale di edilizia residenziale
pubblica e il rifinanziamento dei Contratti di quartiere 2.
Particolarmente interessante per i potenziali risvolti operativi è
inoltre la costituzione, tramite l'Agenzia del Demanio, di una società
per l'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di
edilizia abitativa a canone sostenibile.
Legge 29 novembre 2007, n. 222
Articolo 21, Programma
straordinario
Sono stati ripartiti i 544,5 milioni di euro
destinati dall’articolo 21 della legge 222/2007 al programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica, anticipato
dall’articolo 3 della legge 9/2007. Il decreto interministeriale a firma del
ministro delle infrastrutture e del ministro della solidarietà sociale
- siglato il 18 dicembre 2007 e pubblicato il 17 gennaio 2008 sulla
Gazzetta Ufficiale - definisce le modalità di erogazione e la
ripartizione dei finanziamenti sulla base di un elenco di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili elaborato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
I fondi finanziano interventi nei comuni capoluogo di provincia e quelli
delle area ad alta tensione abitativa. Per affrontare tempestivamente il
segmento critico del fabbisogno abitativo è previsto che gli interventi
attuativi seguano procedure amministrative rapide, ad esempio il
finanziamento diretto ai Comuni e agli IACP.
Il programma finanzia interventi di recupero e adattamento funzionale di
alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, attualmente non
assegnati. E’ possibile inoltre utilizzare i fondi per acquistare,
affittare e costruire nuovi alloggi. Gli interventi finanziati dovranno
applicare quanto previsto dalla normativa europea e quella nazionale in
tema di rendimento energetico in edilizia residenziale.
Le abitazioni che saranno messe a disposizione attraverso il programma
triennale sono destinate ai conduttori con reddito familiare inferiore a
27mila euro, che siano o abbiano nel nucleo familiare persone ultra
sessantenni, malati terminali o portatori di gravi handicap, non in
possesso di altra abitazione adeguata al nucleo nella regione di
residenza, sottoposti a procedure sfratto per di finita locazione, ma
non per morosità. L'effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà
tramite la Cassa depositi e prestiti, con la quale il ministero delle
infrastrutture ha stipulato un'apposita convenzione per la gestione
delle risorse del piano straordinario.
Decreto Ministero
delle infrastrutture di concerto con Ministero della solidarietà
sociale, Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di
cui all'art.
21 DL 159/2007 convertito dalla Legge 222/2007
Allegato 1.
Ripartizione delle disponibilità
Allegato 2. Elenco
interventi prioritari
Allegato 3. Schema
convenzione Cassa depositi e prestiti
Circolare Federcasa n. 2/2008
Circolare Ministero delle Infrastrutture 17 marzo
2008
Per fornire informazioni e dati alla programmazione degli interventi e
per monitorare il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi
gestiti dagli IACP, l’1 per cento del finanziamento, ovvero 5,5 milioni
di euro, sono destinati alla costituzione dell’Osservatorio nazionale e
degli Osservatori regionali sulle politiche abitative.
Decreto Ministero Infrastrutture, Osservatorio nazionale
e Osservatori regionali
Articolo 21-bis, Contratti di
quartiere
L’articolo 21-bis della legge 222 rifinanzia i
Contratti di quartiere 2 con i fondi stanziati con la legge 203/1991 per
la realizzazione di alloggi per le forze dell’ordine e non utilizzati.
Le risorse non impegnate sono stimate in circa 240 milioni di euro - di
cui 60 milioni destinati alla ricostruzione post terremoto in Molise e
Puglia - e andranno a finanziare le proposte di interventi già ritenute
idonee nelle graduatorie delle Regioni e non ammesse al precedente
finanziamento.
Le modalità di ripartizione delle risorse, la quota di cofinanziamento
regionale e l’individuazione delle proposte da finanziare saranno
oggetto di un decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato e Regioni. E nel caso in cui le Regioni abbiano
finanziato con propri fondi tutte le proposte in graduatoria, le risorse
potranno finanziare nuovi programmi con caratteristiche analoghe a
quelle richieste per i Contratti di quartiere.
Articolo 41, Società di scopo
Per incrementare il patrimonio immobiliare
destinato alla locazione di edilizia abitativa, il ministero
dell'Economia, di concerto con quelli delle Infrastrutture e della
Solidarietà sociale costituirà, tramite l'Agenzia del Demanio,
un’apposita società per promuovere la formazione di strumenti finanziari
immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica per
l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di
immobili a uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con regioni ed
enti locali, di beni dello Stato o altri soggetti pubblici.
Per il 2007 la legge di conversione 222 ha ridotto il finanziamento
previsto a 100 milioni di euro. |