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12/10/2011

Occupare una casa cancella un diritto

Nel prendere atto dell’articolo “Le case popolari e quell’impossibile affare di Stato” pubblicato oggi dal “Corriere della Sera” a firma Sergio Rizzo – che ha il merito di fare chiarezza sul valore del patrimonio gestito e sugli esiti dei piani di vendita messi in atto negli ultimi venti anni – ci preme precisare alcuni aspetti relativi alla questione “occupazioni abusive” degli alloggi gestiti dagli ex IACP allo scopo specificare e contestualizzare definizioni e cifre che altrimenti rischiano di essere fraintese e quindi superficialmente interpretate. E soprattutto per evidenziare quelle che per Federcasa possono essere le azioni da mettere in atto per contrastare e limitare un fenomeno che, nella sostanza, esclude dal godimento di un’abitazione pubblica cittadini che hanno dimostrato di averne ogni diritto.
L’abusivismo rappresenta – come sottolinea l’articolo del Corriere – una piaga diffusa particolarmente nelle grandi città e nelle regioni del Sud. Il fenomeno è connesso, da una parte, alla forte tensione abitativa delle aree urbane che spinge molte persone a soluzioni estreme, dall’altra, alla carenza di controlli capillari sul territorio ed alla scarsa incisività delle azioni repressive. A tale proposito è significativa la polemica, proprio di questi giorni, in corso a Milano tra ALER e Comune circa la legittimità degli sgombri degli alloggi ALER occupati abusivamente.
Inoltre il fenomeno delle occupazioni abusive è alimentato, in molte Regioni, dall’abitudine di emanare periodicamente dei provvedimenti di sanatoria, che generano negli occupanti illegali l’aspettativa di poter essere prima o poi regolarizzati. In questo modo si alimentano anche fenomeni malavitosi connessi con “cosche” che organizzano la “vendita” degli alloggi lasciati liberi dagli occupanti o addirittura estromettono dalla propria abitazione soggetti deboli come gli anziani ammalati o soli.
Per quanto riguarda le cifre riportate dall’articolo (“21.126 appartamenti occupati da inquilini senza titolo”) come sempre la realtà dei fenomeni è più complessa della sintesi a cui la stampa quotidiana è per forza di cose costretta.
La definizione “inquilini senza titolo” raggruppa due categorie “senza titolo per assenza originaria del titolo” e “senza titolo per assenza sopravvenuta del titolo”.  E per precisare la differenza prendiamo a prestito quanto specificato dalla Corte dei Conti nella “Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica”.
“La gravità del fenomeno può peraltro presentarsi con intensità differenziate a seconda che esso si configuri in termini radicali, consistenti in un’assenza originaria del titolo derivante da occupazioni perpetrate in via di fatto o a seguito di illecita trasmissione del possesso dell’alloggio da precedenti aventi titolo, oppure che si configuri come conseguenza di vicende che possono venire ad esistenza nel corso di un rapporto locativo (ad esempio, per l’inesistenza dei presupposti per un subentro nella titolarità della locazione che prosegue in via di fatto con un soggetto non avente titolo).” 
Con “assenza originaria del titolo” risultano occupati circa 14 mila alloggi (due terzi degli alloggi occupati), ovvero l’1,8 per cento degli alloggi totali gestiti. Per arginare questo tipo di occupazioni è necessario e auspicabile il ricorso a “Accordi locali di sicurezza”, fra Comune, ente gestore e forze di Polizia che assicurino l’immediato intervento della Forza pubblica in caso di sgombero forzato. A tale proposito si rimanda alle iniziative intraprese da ALER Milano. Mentre possono rappresentare un deterrente la presenza sul territorio di agenti di controllo delle istituzioni: vigili di quartiere, agenti di zona dell’ente gestore e portieri.
Le occupazioni riconducibili invece alla categoria “per assenza sopravvenuta del titolo” interessano invece 7 mila alloggi, ovvero meno dell’1 per cento del totale degli alloggi gestiti. Si tratta in sostanza di utenti che hanno perso i requisiti soggettivi per aumenti di reddito e mutazioni del nucleo familiare.
Gli assegnatari in decadenza per aver superato i limiti di reddito sono già il ceto medio cui la nuova edilizia residenziale sociale riserva un autonomo livello di protezione. In questi casi è sufficiente trasformare l’attuale titolo di godimento dell’alloggio – riduzione delle garanzie di stabilità e aumento del canone di locazione fino al livello di mercato – per ricondurre questa sacca di privilegio ad un sistema coerente e nel contempo finanziare gli interventi per coloro che dai benefici sono tuttora esclusi, pur avendo dimostrato di averne ogni diritto.

Corriere della Sera, “Le case popolari e quell’impossibile affare di Stato”
Rassegna stampa. Sfratti a Milano. Ottobre 2011