Legge 675 del 31 dicembre 1996 (privacy).
Informativa ai sensi dell'articolo 10 inviata agli assegnatari in circolare.
(E' riportato anche il testo integrale dell'Art. 13)
La legge in oggetto tutela la riservatezza dei dati personali (anagrafici, reddituali, sulla salute, ecc...).
In base alla suddetta legge, l'Istituto è tenuto ad informare i propri assegnatari del trattamento (qualunque operazione di raccolta e l'elaborazione) di dati che li riguardino.
Con la presente, pertanto, diamo tutte le informazioni che la legge prevede siano fornite a garanzia dei suoi diritti.
Perché l'Istituto deve trattare dati personali degli assegnatari?
All'Istituto occorre conoscere alcuni dati personali degli assegnatari e dei loro familiari principalmente allo scopo di:
- calcolare il giusto canone di locazione, aggiornarlo e rivederlo;
- verificare l'adeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare;
- verificare che l'assegnatario conservi i requisiti previsti dalla legge per restare nell'alloggio;
- verificare che l'assegnatario che richieda qualche ulteriore beneficio a proprio vantaggio (ad esempio il contributo a carico del Fondo Sociale) abbia i requisiti per ottenerlo.
In quale modo vengono trattati i dati dall'Istituto?
In forma manuale ed automatizzata da persone ben determinate - ufficialmente autorizzate a farlo, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dalla L. 675/1996, e adottando tutte le misure di sicurezza necessarie ad escludere che ai dati possano accedere persone non autorizzate.
E' obbligatorio per l'assegnatario fornire i dati e quali sono le conseguenze del suo rifiuto a fornirli?
Se l'assegnatario vuole conservare il rapporto di locazione alle migliori condizioni possibili (ad esempio di canone) deve fornire i dati personali che l'Istituto richiede: lo stabilisce la legislazione vigente (in particolare la L.R. 96/96);
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti può provocare per l'assegnatario l'applicazione di provvedimenti negativi previsti dalla legge (come la determinazione del canone massimo, la decadenza dall'assegnazione, la mancata erogazione di contributi a carico del Fondo Sociale, ecc..).
L'Istituto può comunicare ad altri i dati che tratta? Se si, a chi e quali condizioni?
L'Istituto può comunicare ad altri i dati solo per adempiere ad un obbligo che una legge, un regolamento o la normativa comunitaria gli impone oppure se risultano necessari per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
Quali sono le persone dell'Istituto cui è affidato il compito di trattare i dati?
Il titolare dei trattamenti di dati personali è il legale rappresentante dello IACP di Chieti, Prof. Antonio Chieffo.
I responsabili dei trattamenti sono i Signori:
Ing. Berardino Simigliani - Coordinatore Generale dell'IACP
Dott. Giulio Marchioli - Coordinatore Amm.vo dell'IACP
Dott.sa Annamaria Mancini - Funzionario Amm.vo
Avv. Concetta Colantonio - Funzionario Amm.vo - Ufficio Legale
Sig. Lorenzo Ferrara - Istruttore Direttivo Amm.vo - Ufficio Inquilinato
Sig.ra Antonietta Pompilio - Istruttore Direttivo - Ufficio Inquilinato
Sig. Andrea Gasbarro - Istruttore Amm.vo - Ufficio Inquilinato
Sig. Marco Fraticelli - Istruttore Direttivo Amm.vo - Ufficio CED
Sig. Paolo D'Angelo - Istruttore Amm.vo - Ufficio CED
Sig. Paolo Pirolo - Istruttore Direttivo Amm.vo - Ufficio Morosita'
Sig. Alberto Pesce - Istruttore Direttivo Amm.vo - Ufficio Condomini
Sig. Danilo Terrenzio - Istruttore Amm.vo - Ufficio Patrmonio Amm.vo
Tutte Le persone citate sono reperibili presso la sede dell'IACP in Via S.Olivieri, 59 - Chieti.
Quali diritti ha l'assegnatario riguardo al trattamento dei suoi dati da parte dell'Istituto?
L'elenco dei diritti dell'assegnatario è contenuto nell'art. 13 della legge 675/96, che segue.
Legge 31 dicembre 1996, n.675 - Testo integrale - Art. 13
Capo III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Omissis