Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Chieti

 

Chi siamo

Lo statuto in vigore

 

La pianta organica

 

 

STATUTO DELL'ENTE, ATTUALMENTE IN VIGORE, QUALE RISULTA APPROVATO CON R.D. 17.2.1938 N,179, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.P.R. 28.1.1975 N.118 E DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO IN DATA 31.5.1975.

Art.1) L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Chieti, con sede in Chieti, ha lo scopo di provvedere alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulle edilizia economica e popolare.

Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato Comune o gruppo di Comuni.

Art.2) Per l'attuazione dei propri fini, l'Istituto potrà:

  1. acquistare terreni, fabbricati e venderli quando risultino esuberanti ed inutilizzabili per i bisogni e mezzi dell'Istituto;
  2. costruire case popolari ed economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;
  3. acquistare fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;
  4. vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b) e c) ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini ed ai loro eredi;
  5. costruire case popolari ed economiche per conto dei Comuni ed altri Enti nella circoscrizione;
  6. amministrare case popolari per conto dei Comuni ed altri Enti nella circoscrizione;
  7. provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igieniche dei propri inquilino;
  8. accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
  9. contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi e non, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
  10. fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
  11. fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Art.3) Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto;
  2. da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengono all'Istituto, a fondo perduto;
  3. dal patrimonio degli altri Enti o Istituti di case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione od incorporazione nell'Istituto autonomo provinciale;
  4. da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
  5. dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.

I conferimenti di capitale previsti alla precedente lettera b) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Art.4) L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da:

  1. tre membri eletti dal Consiglio Provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
  2. un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici;
  3. un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;
  4. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla Giunta Provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
  5. un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal Consiglio Provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;
  6. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla Giunta Provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti tra i membri eletti dal Consiglio Provinciale.

Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente e di Consigliere dell'Istituto sono incompatibili con quelle di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale.

Il Consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali potrà affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.

Art.5) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

  1. coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
  2. i parenti ed affini fino al terzo grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
  3. coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizio, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art.6) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

I Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio Provinciale come previsto al numero 1) del primo comma dell'Art.4) restano in carica sino alla scadenza dello stesso Consiglio Provinciale che li ha eletti.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non parteciperanno a tre sedute consecutive decadranno dalla carica.

Art.7) In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, si procederà subito alla sostituzione da parte di chi nominò gli uscenti.

I nuovi Consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dei predecessori.

Art.8) I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei o parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili.

Art.9) Al Presidente e al Vice Presidente è corrisposta un indennità mensile la cui entità verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle disposizioni del Ministero per i Lavori Pubblici.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale, nonché al Segretario del Consiglio, sarà corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute per i residenti fuori dalla sede dell'Istituto, un gettone di presenza nella misura che verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione stesso, in conformità delle disposizioni del Ministero per i Lavori Pubblici.

Il Consiglio potrà inoltre assegnare una indennità al Presidente e al Vice Presidente ed a quei Consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.

Art.10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sull'Amministrazione dell'Istituto e procede alla trattazione e spedizione degli affari.

Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio convocandolo, in tal caso, senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.

Il Presidente provvede, inoltre, alla esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di affitto in caso di insolvenza o inadempienza per pagamenti di fitti o di accessori, per sfratto od altro nei confronti degli inquilino, nonché le azioni possessorie e tutte le altre dinanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

Art.11) In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Art.12) Il Consiglio di Amministrazione terrà seduta almeno una volta ogni tre mesi. Sarà anche convocato ogni qualvolta il Presidente lo stimi opportuno od a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio, o di due Sindaci effettivi.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere comunicati ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Art.13) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art.14) Spetta al Consiglio di Amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al Presidente ed, in particolare, delibera circa:

  1. l'accettazione di donazioni, lasciti ed oblazioni;
  2. gli acquisti, le vendite, la permuta di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;
  3. l'approvazione di progetti di costruzione e di trasformazione delle case;
  4. la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche.
  5. le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti;
  6. la nomina dei Procuratori, le transazioni e compromissioni di arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio di azioni da promuovere dinanzi all'Autorità Giudiziaria ed amministrativa, salvo quelle indicate all'Art.10);
  7. l'accettazione dei nuovi conferimenti di quote sociali e la determinazione delle norme per la valutazione di quelli effettuati in immobili;
  8. l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro;
  9. l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, manutenzione, uso e gestione delle case;
  10. la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo;
  11. l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
  12. l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;
  13. la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei Consiglieri nei casi indicati negli artt.5) e 6);
  14. la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'Istituto e le modalità dei pagamenti.

Art.15) Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'Istituto, deve prestare una congrua cauzione.

Art.16) Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio, è costituito un Collegio dei Sindaci composto:

  1. da un Sindaco, con funzione di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale e da un Sindaco nominato dal Consiglio Provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;
  2. da un rappresentante del Ministero del Tesoro, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

I Sindaci di cui al precedente punto 1) restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti; il Sindaco di cui al punto 2) resta in carica per cinque anni,

Ai Sindaci si applicano le disposizioni degli artt.5) e 7).

Ai componenti il Collegio Sindacale sarà corrisposta una indennità nella misura che sarà deliberata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo, in conformità delle disposizioni emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.17) I Sindaci debbono:

  1. esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
  2. accertare che siasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;
  3. fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;
  4. rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;
  5. vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti la gestione finanziaria.

I Sindaci effettivi hanno la facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio;

Art.18) L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio, il Presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione.

Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della provincia ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgere dall'Istituto.

Il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del Consiglio almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Nessuna spesa può essere erogata se non torvi capienza nella previsione del relativo capitolo di bilancio.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse sarà senza indugio data comunicazione al Ministero per i Lavori Pubblici.

Art.19) Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei Sindaci il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione.

Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Intervenutane l'approvazione il conto consuntivo sarà trasmesso non più tardi del 30 aprile di ogni anno al Ministero per i Lavori Pubblici, corredato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite nonché dalla relazione del Presidente, di quella del Collegio dei Sindaci e dell'estratto del processo verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione nella quale il conto è stato discusso.

Art.20) L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il conto medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'Istituto.

Il fondo di riserva sarà impiegato nell'acquisto di titoli di stato.

I residui utili netti dell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nell'Art.2.

COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE CASE

Art.21) Le case da costruirsi, da affittarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione dovranno avere, od essere poste in condizione di avere, i requisiti richiesti dalle Leggi vigenti in materia di edilizia economica e popolare e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di edilizia e di igiene.

Per la locazione delle case popolari, l'Istituto si conformerà alle norme stabilite dalle Leggi in vigore e dai propri regolamenti.

I subaffitti sono vietati.

Art.22) L'appalto delle costruzioni e delle forniture potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo esperimento d'asta pubblica o di licitazione privata, fra non meno di cinque ditte specialmente idonee.

Solo in casi eccezionali e per giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione, con una motivata deliberazione, potrà disporre diversamente; la deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministero per i Lavori Pubblici quando trattasi di appalto dei lavori e di forniture di importo superiore alle £. 25.000.000;

Art.23) I locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o laboratori da darsi in locazione esclusi, però, gli spacci di bevande alcoliche.

Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzioni di carattere igienico-educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, doposcuole, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura.

Il reddito effettivo o presunto dei locali non destinati ad uso di abitazione non può essere superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.

In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto, ad eccezione delle istituzioni di beneficenza e di carattere assistenziale.

Art.24) Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni ed i canoni di affitto tenendo conto di tutte le entrate ed esigenze dell'Azienda in modo da assumere il pareggio di bilancio.

Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di gestione ed in ispecie:

  1. dell'interesse sul capitale di fondazione e per servizio dei mutui;
  2. delle spese di amministrazione generali di assicurazione e di riscossione delle pigioni;
  3. delle imposte, sovrimposte, tasse generali e speciali;
  4. delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle parti comuni dei fabbricati;
  5. delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;
  6. di una quota per compenso di sfitti;
  7. di una quota per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.

Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione, durante il periodo della esenzione di imposta sui fabbricati, una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta. Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza a parte nella contabilità.

Art.25) Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni a tal proposito e per quelle concernenti la nomina e la revoca del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Art.26) La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare a perseguire il proprio scopo e di perdita della metà del patrimonio.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi verso i terzi, si rimborseranno le somme che gli Enti od i privati, quando non siano state date a fondo perduto, versarono effettivamente per costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo del patrimonio sarà devoluto allo Stato.

Art.27) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni delle Leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.


La Pianta Organica dell'Istituto

In corso di realizzazione ...