OGGETTO
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Articolo 1, commi 725-733 (Interventi sulle società partecipate da enti locali)
La Finanziaria 2007 ha limitato sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione; da notare che tali disposizioni valgono solo quali princìpi per le Regioni. Il Senato ha apportato sostanziali modifiche al testo della Camera. In particolare, ha introdotto un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, che non deve superare rispettivamente l’80 per cento e il 70 per cento delle indennità spettanti al sindaco e al presidente della provincia. Tale distinzione è stata introdotta dal Senato (il testo approvato dalla Camera fissava per entrambi gli incarichi la soglia del 70 per cento); il Senato ha inteso inoltre tener ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato, ma solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata (occorre tenere presente che la misura delle indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province è stabilita, come previsto dall’articolo 82 del testo unico sugli enti locali, da regolamento ministeriale, adottato con le modalità e nel rispetto dei criteri indicati dallo stesso art. 82 del TUEL). In caso di società interamente partecipata da più enti locali, si assume come parametro l’indennità spettante al rappresentante dell’ente con la maggiore quota di partecipazione (cosicché bisogna in ogni modo evitare che abbia la maggioranza della società un comune che non sia almeno una città metropolitana…); in caso di parità di quote, l’indennità di maggiore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci (il Senato ha così modificato il testo, che prima assumeva come solo parametro l’indennità di maggiore importo; è chiaro che questo implica che come rappresentante dell’ente locale socio debba sempre essere nominato o il sindaco o il presidente della provincia…) Si riconosce al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società il diritto al rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) (a questo punto si potrebbe anche chiedere l’auto blu, l’autista e, al bisogno, la scorta…) Nel caso di società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati, si ammette l’innalzamento della soglia massima di compenso in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, in misura differenziata (due punti ovvero un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali: funziona come qualsiasi raccolta punti, del latte o del supermercato…) a seconda che la partecipazione degli enti locali sia o no minoritaria. E’ inoltre, stabilito il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare sarà fissato entro sei mesi con D.P.C.M., da adottare su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il Senato – modificando in parte la disciplina proposta dalla Camera –ha previsto che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque. Entro tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali. Da notare che il limite quantitativo sul numero dei componenti l'organo di amministrazione incide sui meccanismi civilistici di formazione della volontà societaria, nel caso di partecipazione minoritaria degli enti locali al capitale sociale. Infatti anche una società in cui i soci privati siano maggioritari si trova vincolata, nella composizione del consiglio di amministrazione, a tale regola. E in questo caso il limite imposto agli enti locali vincola l’autonomia contrattuale dei privati che sono in maggioranza e che dovranno adeguare lo Statuto a tale limitazione imposta su un socio (l’ente – o gli enti – locali) di minoranza. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguare la propria normativa ai princìpi “ricavabili” dalle disposizioni dei commi 725 e seguenti. Tale obbligo, precisa il testo Senato, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. Questo significa, in sostanza, che anche le Regioni, con legge regionale, dovranno disporre norme che stabiliscano sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate dalle Regioni sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione. Occorre ricordare che anche la legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), nell’ambito di una serie di interventi per il contenimento dei “costi della politica” aveva previsto all’art. 1, co. 56 e 58, una riduzione del 10 per cento degli emolumenti (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate) corrisposti per incarichi di consulenza ovvero ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste controllati. Il valore su cui doveva essere applicata la decurtazione era il compenso accertato alla data del 30 settembre 2005. Importante notare che la Finanziaria dell’anno scorso al comma 64 aveva escluso l’applicazione dei co. 56 e 58 alle regioni, alle province autonome e agli enti locali. Il comma 733, infine, esclude dall’applicazione delle norme previste dai commi 725-730 le società quotate in borsa Articolo 1, comma 734 (Nomina di amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico) Il Senato, con il comma 734, ha disposto che non possa essere nominato amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. La norma, come già le precedenti, appare poco chiara e generica e potrebbe determinare incertezze interpretative in particolare nell’individuazione dei destinatari delle disposizioni. Per esempio, non si capisce se, nell’espressione “enti pubblici” debbano essere considerati anche gli enti pubblici economici, nonché le regioni e gli enti locali; è probabile che per “società a totale o parziale capitale pubblico” debbano intendersi tutte quelle partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici, compresi gli enti territoriali, anche in misura minoritaria… Sembra peraltro che il divieto imposto incida, da un lato, sull’autonomia organizzativa e sull’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali; dall’altro, con riguardo ai soci privati, sull’autonomia contrattuale sancita dal diritto societario. Articolo 1, comma 735 (Obbligo di pubblicità e trasparenza per gli amministratori di società miste a diversa composizione sociale) Anche il comma 735 è stato introdotto dal Senato: questo dispone che sia data pubblicità agli incarichi e ai compensi ricevuti dagli amministratori delle società a totale o parziale partecipazione pubblica nominati dalla parte riferibile all’azionariato pubblico. Questo dovrà essere realizzato mediante pubblicazione nell’albo del socio pubblico e nel relativo sito informatico. La pubblicazione è curata da un responsabile individuato da ciascun ente, e deve essere aggiornata semestralmente. La violazione dell’obbligo di pubblicazione implica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. Alla fine del comma vi è una disposizione – non molto chiara – che sembra prevedere uguale sanzione per gli amministratori che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico o il proprio compenso entro trenta giorni dalla nomina o dal percepimento dell’indennità di risultato. Articolo 1, comma 593 (Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici) ulteriori considerazioni Il comma 593, introdotto dal Senato, detta disposizioni per contenere gli oneri per la retribuzione corrisposta a varie categorie di titolari di incarichi pubblici, e ad assicurare a tali compensi un regime di pubblicità. Per tali retribuzioni si introduce un tetto massimo, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Qualsiasi atto che comporti spesa per retribuzione o compensi per incarichi pubblici dovrà essere reso pubblico mediante: pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso; comunicazione al Governo e al Parlamento. La norma sembra avere un ambito di applicazione molto ampio e incerto; dovrebbe, infatti avere ad oggetto le retribuzioni e i compensi:
§ dei consulenti, § dei membri di commissioni e di collegi, § dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. Quanto al tetto ai compensi, sembrerebbe che la disposizione si applichi agli amministratori di tutte le società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa; il regime di pubblicità delle retribuzioni, al contrario, sembrerebbe applicabile a tali società – quotate e non quotate- in borsa. Nell’espressione “enti pubblici” parrebbe doversi includere, da un lato, anche gli enti pubblici economici, dall’altro le stesse regioni e gli enti locali. Occorre sottolineare che se con l’espressione “società a prevalente partecipazione pubblica” si intendono quelle partecipate dalle Regioni sarebbe opportuno valutare se e in quale misura il limite massimo introdotto incida sull’autonomia organizzativa e sull’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali Regioni (e quindi il comma sarebbe impugnabile dinanzi alla Corte Costituzionale). In caso di violazione delle disposizioni, si prevede che l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Poiché si parla solo di “ammontare eccedente” si potrebbe desumere che tali sanzioni si applichino unicamente nel caso di corresponsione di compensi superiori al tetto; nessuna sanzione sembrerebbe prevista per la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.
19 dicembre 2006 |