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Roma, 2 novembre 2006
CIRCOLARE N. 100/2006

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Tassazione buoni pasto

 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.118/E del 30 ottobre 2006 ha preso atto che il DPCM del 18 novembre 2005 ( G.U. del 17/01/2006) che regola l’utilizzo e l’affidamento del servizio dei buoni pasto all’art. 5, comma 1, lettera c), afferma che i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale e festiva, dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una sosta per il pranzo. Pertanto per i lavoratori a tempo parziale la cui articolazione del lavoro non prevede una pausa pranzo, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui all’art. 51, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., cioè tassazione e imponibile previdenziale eccedente i 5,29 euro giornalieri. 

Deve pertanto ritenersi superata la circolare n. 153 del 15/12/2004 con la conseguenza che qualora gli Enti corrispondano ai dipendenti i buoni pasto (TICKET RESTAURANT) anche per le giornate che non prevedono i rientri pomeridiani, non devono più tassare l’intero importo del buono pasto ma l’eccedenza ai 5,29 euro.         

Con i migliori saluti. 

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi