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Roma, 26 ottobre 2006
CIRCOLARE N. 95/2006

GESTIONE PATRIMONIO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Alloggi Profughi – Chiarimenti.

 

Sono pervenute alla scrivente Federazione richieste di chiarimenti e aggiornamenti in ordine alla normativa applicabile ai profughi con riferimento alle questioni della cessione in proprietà e dei canoni di locazione anche in considerazione della possibilità del cambio di titolarità degli alloggi dal demanio a comuni o IACP comunque denominati. Con la presente circolare di intende fare il punto delle suddette questioni.

Cessione in proprietà.

La Federazione è intervenuta, da ultimo, sulla materia con la circolare n. 50/2004 e n. 80/2005, che pure si allegano alla presente, allo stato deve essere ribadito il contenuto delle su citate circolari, nel senso che la normativa di maggior favore contenuta nell’articolo 1 comma 24 della legge 560/93 per le categorie dei Profughi è applicabile soltanto agli alloggi richiesti ai sensi dell’articolo 18 della legge 4.3.52 n. 137 sulla base dei programmi ivi previsti, come è stato precisato in sede di interpretazione autentica, dall’articolo 4 comma 223 della Legge 24.12.2003 n. 354. 

La diversa ed erronea interpretazione fornita dalla decisione del Consiglio di Stato, sezione IV del 23.3.2005 n. 1176, a cui hanno fatto seguito diverse sentenze del Tar Piemonte pedissequamente ripetitive di detta sentenza, è stata oggetto di critica da parte del Tribunale di Firenze che nella decisione 28 luglio 2005 n. 2951, ne ha evidenziato la lettura del tutto erronea. Consta peraltro che avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per revocazione, per l’errore materiale in contenuto, e si è in attesa della decisione. 

La conferma che soltanto un intervento legislativo, e non un provvedimento amministrativo, potrebbe mutare l’interpretazione autentica fornita dalla suddetta legge n. 354/2003. Si rinviene nella circostanza che di recente la Regione Toscana ha accennato in materia la legge 211/2005 n. 59. 

Prescindendo per il momento da possibili dubbi di illegittimità costituzionale del suddetto intervento legislativo si sottolinea comunque che gli effetti normativi di tale legge sono limitati all’ambito territoriale Regionale.

Canoni di locazione

In materia non esistono novità e si conferma quanto già indicato nella circolare n. 50/2004, sottolineando, in particolare, che laddove le Regioni nell’ambito dei poteri delle proprie competenze, richiamati anche dalla propria competenza legislativa, ricordata anche nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21.2.2002, abbiano legiferato, si applicheranno i canoni così determinati. 

Risulta altresì che nei casi di mancato intervento Regionale siano state promosse vertenze dagli assegnatari profughi per la determinazione per via giudiziale, sui cui esiti non si mancherà di riferire. 

Trasferimenti in proprietà ai Comuni e agli Iacp comunque denominati.

La legge 30/12/2004 n. 311, all’articolo 1 comma 441 ha escluso dalla cessione in proprietà in favore dei comuni e degli Iacp comunque denominati gli alloggi statali riservati ai profughi realizzati ai sensi della L. 537/52 sicchè dalla data di entrata in vigore della legge non sono più consentite nuove acquisizioni. Per gli alloggi che fossero stati precedentemente trasferiti in proprietà si applicherà la normativa ERP per la determinazione dei canoni sia per la cessione in proprietà in quanto pacificamente sottoposta alla disciplina dell’ERP. 

La Federcasa ha sempre presente la materia e ne segue attentamente gli sviluppi. 

Con i migliori saluti. 

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi 

 

Allegati:
circolare Federcasa n.50/2004

circolare Federcasa n. 80/2005