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Roma, 11 maggio 2006
CIRCOLARE N. 51/2006

INFORMATICA

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Codice dell’Amministrazione digitale e sue successive modificazioni ed integrazioni. D.Lgs. n. 82/2005 - D. Lgs. n. 159/2006.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006 – supplemento ordinario n. 105 – è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che contiene disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (G.U. n. 112 del 15.5.2005, suppl.ord. n. 93).

Detto Codice, ai sensi dell’art. 2, si applica in primo luogo alle pubbliche amministrazioni e quindi agli enti associati non economici, “salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione”.

Tuttavia le disposizioni di cui al capo II, concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, alla gestione ed alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV, relative alla trasmissione dei documenti informatici, si applicano anche ai soggetti privati.

Infine le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico e quindi anche agli associati aventi natura di enti pubblici non economici o di società di capitali.

Si ritiene pertanto utile segnalare brevemente le novità introdotte dal suddetto decreto integrativo, con riserva di fornire ulteriori e più approfondite comunicazioni in merito, ovvero di programmare specifiche attività seminariali, anche in relazione alle richieste degli enti associati.

Innanzi tutto si introduce un nuovo Capo VIII, che reca la disciplina del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, già contenuta nel d. lgs. 28 febbraio 2005 n. 42, il quale viene contestualmente abrogato.

Viene rafforzata la portata precettiva del codice, richiamando espressamente la responsabilità degli organi politici di governo nel dare attuazione alle disposizioni medesime; inoltre viene introdotto, all’art. 12 del codice, il comma 1-ter che prevede  la responsabilità dirigenziale, ai sensi  degli artt. 21 e 55 del d. lgs. n. 165/2001, in caso di  inosservanza delle disposizioni del presente decreto, inserendo così una norma più incisiva contenente anche profili sanzionatori.

Con le modifiche ora introdotte si conferisce portata generale al diritto dei cittadini e delle imprese all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, prevedendo espressamente l’azionabilità del diritto all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con conseguente devoluzione delle eventuali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in caso di inadempimento dell’obbligo da parte delle amministrazioni stesse.

Nel caso delle regioni e degli enti locali, tuttavia, l’ampia portata di tale diritto viene limitata in relazione alle risorse tecnologiche ed organizzative che l’ente abbia effettivamente disponibili.

Allo scopo di evitare incertezze e nel tentativo di adeguare l’uso dello strumento informatico alla normativa civilistica vigente, sono apportate talune modifiche alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del codice che disciplinano il “documento informatico”, fissando i requisiti che soddisfano le disposizioni di legge in materia forma scritta richiesta come requisito di validità dell’atto.

In tal modo si opera un raccordo tra le previsioni degli articoli 20 e seguenti,  e quelle di cui all’ art. 1350 del codice civile, chiarendo che la forma scritta  “ad substantiam”  è senz’altro soddisfatta dal documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, rimanendo fermi i necessari adempimenti e requisiti che caratterizzano l’atto pubblico.

Per quanto riguarda l’efficacia probatoria del documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con altra firma qualificata, si mantiene il richiamo all’art.  2702  del codice civile,  introducendo la presunzione di riconducibilità al titolare dell’utilizzo del dispositivo di firma.

Si interviene anche sull’art. 1, comma 51, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), precisando che le disposizioni ivi contenute non attribuiscono ai concessionari di pubblici servizi poteri certificativi di ordine generale, ma semplicemente consentono lo svolgimento delle funzioni necessarie all’espletamento dei processi di trasformazione del supporto documentale (da cartaceo ad informatico e viceversa).

Con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni per rendere più chiare le disposizioni in tema di firma digitale, certificato qualificato, obblighi del titolare della firma e del certificatore. In particolare viene maggiormente responsabilizzato il titolare del certificato di firma, introducendo il suo obbligo specifico di custodia e di detenzione personale del dispositivo, eliminando il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, ritenuto troppo blando e generico.

All’articolo 41 del codice vengono aggiunti tre commi (2-bis, 2-ter, 2-quater) che ampliano la disciplina di carattere generale del c.d. “fascicolo informatico”,  il quale raccoglie gli atti, i documenti ed i dati dell’intero iter procedimentale. Tale fascicolo informatico,  pur essendo costituito e gestito dall’amministrazione titolare del procedimento, ha il vantaggio di essere consultabile ed alimentabile da parte di tutte le amministrazioni che intervengono nella procedura. Le nuove norme introdotte all’art. 41 del codice prevedono una gestione flessibile del fascicolo da parte della pubblica amministrazione titolare; esso può contenere aree riservate ad alcuni uffici o soggetti ed aree accessibili in modo più ampio; detto fascicolo inoltre deve consentire l’esercizio in via telematica dei diritti di cui alla legge n. 241/1990.

Il nuovo testo dell’art. 54 del codice, riguardante i contenuti dei siti delle p.a., si applica ora anche alle regioni ed agli enti locali,  nel rispetto della loro autonomia costituzionale e nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative di cui dispongono. 

L’art. 23 del decreto modifica l’art. 56 del codice, rendendo omogenea la disciplina  dell’accesso ai dati identificativi dei processi e delle sentenze, rispetto all’art. 51 del codice in materia di protezione di dati personali.

Con le  modifiche apportate all’art. 59 del codice anche il database catastale gestito dall’Agenzia del Territorio viene inserito tra i dati territoriali di interesse nazionale; si prevede inoltre che l’Agenzia del Territorio emani entro il 30 giugno 2006  le regole tecnico-economiche per l’utilizzo dei dati catastali tra le pubbliche amministrazioni per via telematica, garantendo la conformità e coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività.

Il nuovo testo dell’art. 62 stabilisce che le regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività siano applicate anche alla realizzazione con strumenti informatici dell’INA (Istituto nazionale delle anagrafi).

Infine l’art. 27 del decreto in oggetto disciplina alcuni aspetti della carta  di identità elettronica (c.d. CIE); poiché sono tuttora pochi i comuni in grado di emettere tale carta, viene introdotta la proroga del termine originariamente indicato, al fine di non ostacolare l’emissione della Carta nazionale dei servizi, strumento indispensabile per l’accesso ai servizi pubblici in rete.

In considerazione dell’ampiezza della materia disciplinata dal codice, ci si riserva di fornire ulteriori e più approfondite indicazioni al riguardo, anche alla luce di eventuali quesiti provenienti dagli associati. 

Con i migliori saluti. 

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi