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Roma, 20 luglio 2005
CIRCOLARE N. 96/2005

LAVORI PUBBLICI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Titoli di efficienza energetica. Proroga termini

 

La possibilità di ottenere Titoli di efficienza energetica per interventi eseguiti precedentemente al 31 dicembre 2004 (presentati da soggetti proponenti (Esco e altri) evidentemente esistenti a tale data) già fissata nel 31 luglio 2005 è stata prorogata al  30 settembre.  

La delibera di proroga è stata pubblicata sul sito dell’Autorità: http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm 

Nella speranza che tale nuovo termine consenta agli associati di recuperare ulteriori crediti relativi all’attività svolta, rimandiamo alle precedenti circolari (n. 55/05; 86/05) per ogni ulteriore dettaglio in merito. 

Con i migliori saluti. 

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi 

 

Allegati:

 

Delibera n. 143/05

Proroga del termine per la presentazione delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici per progetti realizzati nel periodo 2001-2004

L’AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2005

Visti:

§      la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

§      il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

§      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

§      i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

§      il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

§      il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas);

§      la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

§      la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;

§      la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

§      la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);

§      la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04).

Considerato che:

§      l’articolo 18, comma 2, delle Linee guida dispone che le richieste di verifica e certificazione relative a risparmi energetici conseguiti attraverso progetti realizzati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 devono essere presentate all’Autorità entro e non oltre il 31 luglio 2005; 

§      che la scadenza di cui al precedente alinea si applica ai progetti standardizzati, ai progetti analitici e ai progetti a consuntivo per i quali l’Autorità ha approvato la proposta di progetto e di programma di misura presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 1 delle Linee guida.

Considerato altresì che:

§      alcuni soggetti interessati hanno richiesto agli uffici dell’Autorità una proroga del termine di cui al precedente alinea al fine di disporre di un periodo di tempo più lungo per la predisposizione della documentazione da trasmettere all’Autorità unitamente alle richieste di verifica e certificazione;

§      il processo di verifica di alcune delle proposte di progetto e di programma di misura presentate ai sensi dell’articolo 18, comma 3, delle Linee guida ha richiesto ripetute interazioni tra gli uffici dell’Autorità e i soggetti proponenti al fine di garantire la conformità di tali proposte con i requisiti minimi previsti dalle Linee guida.

§      Ritenuto che sia opportuno prorogare il termine di cui all’articolo 18, comma 2, delle Linee guida, al fine di concedere ai soggetti interessati un periodo di tempo adeguato alla predisposizione della predetta documentazione

DELIBERA

§      di prorogare al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione relative a risparmi energetici conseguiti attraverso progetti realizzati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004, valutabili attraverso schede tecniche di quantificazione dei risparmi deliberate dall’Autorità oppure attraverso proposte di progetto e di programma di misura approvate dall’Autorità stessa;

§      di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.