GESTIONE Enti pubblici economici OGGETTO
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Il testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 maggio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005. L’articolazione del provvedimento ricalca i contenuti anticipati nella circolare Federcasa 75/2005. Risorse. 104.940 milioni di euro (limite massimo). Si tratta delle risorse autorizzate dal DL 240/2004 e ancora disponibili al 1 aprile 2005. Destinatari. I nuclei familiari beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto che hanno a carico ultrasessantacinquenni o portatori di disabilità grave, che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere alla locazione di una nuova abitazione. I requisiti sono gli stessi DL 240 /2004. I conduttori devono inoltre essere residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste e i comuni ad alta tensione abitativa confinanti. Contributo. 10 mila euro per i conduttori che sottoscrivono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2005 un nuovo contratto di locazione di almeno 18 mesi regolarmente registrato Mentre è previsto un contributo di 5 mila euro se entro la medesima data il conduttore riconsegna l’abitazione precedente ed elegge il proprio domicilio per almeno diciotto mesi presso terzi. Scadenze. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvederà al riparto tra i comuni interessati ed alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse. Entro il 31 ottobre 2005 i comuni devono comunicare al Ministero, pena la decadenza, l’ammontare complessivo dei contributi validi richiesti. Destinazione delle risorse non utilizzate. Le risorse non utilizzate al 31 ottobre 2005 sono destinate al finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e programmi speciali, volti ad aumentare la disponibilità di alloggi ad edilizia sociale nei comuni individuati da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti individuati per l’erogazione del contributo. Un apposito decreto del Ministero definirà, sentita la Conferenza unificata, le modalità di assegnazione e i rapporti tra regione e comune interessati dagli interventi. Rilascio degli immobili. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministero individuerà, sulla base delle indicazioni che perverranno dalle prefetture interessate, tra i comuni elencati quelli che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio degli immobili superiore a 400. In tali comuni e solo per i conduttori che sottoscriveranno una dichiarazione irrevocabile di essere in possesso dei requisiti e di volersi avvalere di una delle forme di contributo previste dal DL 86/2005 (stipula nuovo contratto, elezione del proprio domicilio presso terzi) il termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo strettamente necessario per formalizzare la richiesta di contributo e comunque non oltre il 30 settembre 2005. Sportelli emergenza sfratti. Il decreto-legge non assegna compiti agli Sportelli emergenza sfratti costituiti con il DL 240/2004 in tutti gli Iacp comunque denominati. Rimangono quindi aperte le questioni relative alle procedura di erogazione dei contributi per quegli enti che hanno ricevuto le (circa 30) domande presentate in base al DL 240/2004. A tale proposito si rimanda alle circolari Federcasa 71, 65, 61 del 2005. Per recuperare un ruolo ai propri associati Federcasa si attiverà presso il governo e la conferenza unificata Stato/Regioni relativamente all’attuazione del programma straordinario previsto dall’art. 1, comma 3 del DL 86/2005. Cordiali saluti Il Direttore Generale
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