GESTIONE Enti pubblici economici OGGETTO
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Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1176 del 22.3.2005 (che si allega), ha fornito la sua interpretazione sulla portata del comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 560/1993. Più in particolare, ha ritenuto che le provvidenze previste per i profughi in tema di prezzo di cessione in proprietà trovano applicazione non soltanto relativamente agli alloggi “realizzati” per i profughi ai sensi dell’art. 18 della legge 4.3.1952, n. 137, s.m.i., e cioè sulla base di programmi speciali per tali categorie, ma anche relativamente a quelli facenti parte dei programmi di e.r.p. assegnati ai profughi in virtù di semplice riserva nei bandi di concorso, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge n. 137. Sulla interpretazione restrittiva della norma si era espresso il TAR Lazio, Sez. I (in ER 4/2003, pag. 36) e ripetutamente Federcasa, sulla base di analitiche considerazioni sul citato art. 1, 24° comma, l. n. 560, in correlazione con la legislazione sulle provvidenze per i profughi, con l’art. 45 l. 23.12.2000, n. 388 e la conseguente Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.2.2002, che aderiva alla opzione interpretativa estensiva, (ora condivisa nella sentenza del Cons. di St. n. 1176/2005). Successivamente, la questione veniva risolta attraverso l’interpretazione autentica del comma 24, fornita dal legislatore nella legge 24.12.2003, n. 354, art. 4, commi 223 – 224 – 225, con la quale si chiariva che la norma si riferisce ai soli alloggi “realizzati”, come testualmente da essa disposto, per i profughi ai sensi dell’art. 18 l. n. 137/1952, s. m. i. (v. in merito, circolare Federcasa n. 50/2004). Le motivazioni adotte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1176/05 non appaiono, in merito, chiare e convincenti anche perché si fondano su un testo del comma 223 l. n. 354/2003 assolutamente errato. Si legge nella sentenza
(pagg. 13-14), infatti che “A conferma della interpretazione dell’art. 45
della L. n. 388 del 2000, così come fin qui precisato, si pongono i commi Il testo del comma 223 è, invece, totalmente diverso e, quel che più conta, afferma il contrario di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato: “223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge…”. Si ritiene, pertanto, che allo stato attuale non sussistano i presupposti per modificare l’orientamento interpretativo già espresso in varie occasioni e da ultimo nella citata circolare n. 50/04, che si allega. Nel senso che le provvidenze previste per i profughi in tema di prezzo di cessione in proprietà di cui all’art. 1, comma 24, L. 560/93 si applicano soltanto agli alloggi realizzati per i profughi ai sensi dell’art. 18 L. n. 137/1952, s.m.i. Va, altresì, tenuto presente che pendono vari processi in via di definizione nei quali indubbiamente l’intera questione sarà ampiamente trattata anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato. Le conseguenti statuizioni certamente contribuiranno a fare maggiore chiarezza sull’argomento al fine dei più opportuni approfondimenti in merito per una sua migliore e definitiva risoluzione. Con i migliori saluti. Il Direttore Generale
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