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Roma, 17 maggio 2005
CIRCOLARE N. 74/2005

LAVORI PUBBLICI

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Legge 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004)
(G.U. n. 96 del 27 aprile 2005)

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile la legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004) che contiene alcune disposizioni che interessano il nostro settore, in particolare segnaliamo le modifiche alla legge n. 109 del 1994 che interessano gli Enti associati: 

  • la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, ridotte del 50 per cento, per le imprese certificate.

  • Si chiarisce definitivamente che i contratti misti possono essere classificati come servizi anche laddove, nonostante la prevalenza economica, la parte di servizi sia  concettualmente prevalente e quella di lavori solo accessoria.

  • dal 12 maggio si sancisce praticamente la fine degli incarichi fiduciari anche per gli importi inferiori a 100.000 euro, dovendo applicare principi di “non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, il che vuol dire che si dovrà comunque giustificare le scelte fatte sulla base di tali principi e adottare qualche forma di pubblicità (proporzionale all’importanza dell’incarico).

  • Si specifica che «Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

  • Si introduce l’obbligo di comunicazione ai soggetti non aggiudicatari a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

L’Art. 29 infine introduce alcune modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

 

Allegati: stralcio Legge 18 aprile 2005, n. 62

 

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004)

(G.U. n. 96 del 27 aprile 2005)

 

[omissis]

Art. 23. Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi

1. L’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.

2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.

Art. 24. Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale

1. L’articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

2. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto».

3. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto».

4. All’articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)».

5. L’articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

6. All’articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

7. L’articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

8. All’articolo 188 del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

9. All’articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa».

10. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

11. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: «, prima dell’avvio dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale».

12. All’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: «che può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull’ambiente, dispone».

Art. 25. Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell’Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;

c) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.

4. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

[omissis]

Art. 29. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento».

2. All’allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.

2-bis.2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

2-bis.3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2-bis.4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

a) devono essere di costruzione robusta;

b) non devono provocare rischi supplementari;

c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro».

3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

Art. 30. Recepimento dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà del proponente, prima dell’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l’elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente all’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.