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Entro il prossimo 16
maggio 2005 dovranno essere obbligatoriamente inviate per via telematica
le comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento
ricevute nei primi quattro mesi dell’anno 2005. Con l’approvazione
definitiva del modello di comunicazione dati e delle relative istruzioni
alla compilazione dello stesso (reperibili sul sito
www.agenziaentrate.it alla sezione Modulistica), ha concretamente
inizio il nuovo adempimento introdotto dalla Finanziaria per l’anno 2005
(già commentato nella precedente circolare di Febbraio 2005). Va ricordato
che il nuovo adempimento non sostituisce gli obblighi già esistenti per il
fornitore, che consistono nella tenuta e conservazione dell’apposito
registro nel quale annotare le lettere di intento ricevute e protocollate.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i
soggetti passivi d’imposta che ricevono da soggetti che si qualificano
“esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali
l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la
fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’IVA.
PERIODICITÀ DELL’OBBLIGO
A regime, i fornitori degli esportatori
abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di
intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo
al ricevimento. Transitoriamente, anche per osservare le disposizioni
dello Statuto del contribuente e per consentire la predisposizione del
modello di comunicazione, il primo adempimento riguarderà le lettere di
intento ricevute nei primi quattro mesi dell’anno e dovrà essere inviata
entro il 16 maggio 2005 e cioè il giorno 16 del mese successivo all’ultimo
dei mesi interessati.
INDIVIDUAZIONE PERIODO DI COMPETENZA
Un aspetto fondamentale da tenere in
considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di
intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva
parla di “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini del successivo
invio entro il giorno 16 del mese successivo occorre fare riferimento alle
lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia
di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che
individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà
diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima). Il
provvedimento di approvazione del modello di comunicazione risolve anche
la questione delle lettere di intento ricevute negli ultimi giorni del
mese di dicembre 2004, ma riferite all’anno 2005.
A tale
proposito, il provvedimento parla di dichiarazioni di intento ricevute
entro il 30.04.2005 e “relative all’anno in corso”. Pertanto, si ritiene
che anche le predette lettere d’intento, debbano essere inserite nel
modello da inviare entro il prossimo 16 maggio 2005.
MODALITÀ DI INVIO
Il modello di comunicazione dati deve
essere presentato esclusivamente per via telematica, essendo espressamente
esclusa ogni altra forma di presentazione. Il contribuente, pertanto,
potrà compilare ed inviare la comunicazione direttamente (avvalendosi
della procedura già nota per l’invio delle altre dichiarazioni) oppure
rivolgersi, come accade nella maggior parte dei casi, ad un intermediario
abilitato (ad esempio il nostro Studio) per l’effettuazione di tale nuovo
adempimento. La procedura di invio telematico della comunicazione è
analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma
libera da parte dell’intermediario dell’impegno a trasmettere la
dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di
invio telematico pervenuta dall’Agenzia delle Entrate).
CONSEGUENZE
L’aspetto più delicato del nuovo
adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul
fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o
parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che invia la
comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo
sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire
che l’esportatore abituale non poteva (casi di splafonamento, carenza dei
requisiti) legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non
applicazione dell’IVA. Al contrario, il mancato o ritardato invio della
comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione di sanzioni che,
tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la
fornitura senza applicazione dell’IVA. In caso di esecuzione della
fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta
per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore),
scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato
pagamento dell’IVA da parte dell’esportatore. Si riporta, di seguito, uno
schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di
omesso o irregolare invio della comunicazione dati:
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Senza effettuazione
di forniture in sospensione |
Sanzione da 258 a 2.065 euro
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Con effettuazione di
forniture in sospensione “regolari” |
Sanzione dal 100
al 200% dell’IVA non applicata |
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Con effettuazione di
forniture in sospensione “irregolari” |
Sanzione dal 100
al 200% dell’IVA non applicata + responsabilità solidale per il
mancato versamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale |
Con i migliori saluti.
p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |