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Roma, 11 aprile 2005
CIRCOLARE N. 51/2005

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Comunicazione dati telematica delle lettere di intento

 

Entro il prossimo 16 maggio 2005 dovranno essere obbligatoriamente inviate per via telematica le comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nei primi quattro mesi dell’anno 2005. Con l’approvazione definitiva del modello di comunicazione dati e delle relative istruzioni alla compilazione dello stesso (reperibili sul sito www.agenziaentrate.it alla sezione Modulistica), ha concretamente inizio il nuovo adempimento introdotto dalla Finanziaria per l’anno 2005 (già commentato nella precedente circolare di Febbraio 2005). Va ricordato che il nuovo adempimento non sostituisce gli obblighi già esistenti per il fornitore, che consistono nella tenuta e conservazione dell’apposito registro nel quale annotare le lettere di intento ricevute e protocollate.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’IVA.

 

PERIODICITÀ DELL’OBBLIGO
A regime, i fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento. Transitoriamente, anche per osservare le disposizioni dello Statuto del contribuente e per consentire la predisposizione del modello di comunicazione, il primo adempimento riguarderà le lettere di intento ricevute nei primi quattro mesi dell’anno e dovrà essere inviata entro il 16 maggio 2005 e cioè il giorno 16 del mese successivo all’ultimo dei mesi interessati.

 

INDIVIDUAZIONE PERIODO DI COMPETENZA
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini del successivo invio entro il giorno 16 del mese successivo occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima). Il provvedimento di approvazione del modello di comunicazione risolve anche la questione delle lettere di intento ricevute negli ultimi giorni del mese di dicembre 2004, ma riferite all’anno 2005. A tale proposito, il provvedimento parla di dichiarazioni di intento ricevute entro il 30.04.2005 e “relative all’anno in corso”. Pertanto, si ritiene che anche le predette lettere d’intento, debbano essere inserite nel modello da inviare entro il prossimo 16 maggio 2005.

 

MODALITÀ DI INVIO
Il modello di comunicazione dati deve essere presentato esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. Il contribuente, pertanto, potrà compilare ed inviare la comunicazione direttamente (avvalendosi della procedura già nota per l’invio delle altre dichiarazioni) oppure rivolgersi, come accade nella maggior parte dei casi, ad un intermediario abilitato (ad esempio il nostro Studio) per l’effettuazione di tale nuovo adempimento. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell’intermediario dell’impegno a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di invio telematico pervenuta dall’Agenzia delle Entrate).

 

CONSEGUENZE
L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva (casi di splafonamento, carenza dei requisiti) legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’IVA. Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’IVA. In caso di esecuzione della fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’IVA da parte dell’esportatore. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

 

Senza effettuazione di forniture in sospensione

Sanzione da 258 a 2.065 euro

Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”

Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata

Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”

Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi