30pixwid.gif (821 byte)


Roma, 10 febbraio 2005
CIRCOLARE N. 29/2005

PERSONALE

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Articolo 3 CCNL – corretta interpretazione applicativa

 

In merito all’oggetto e per una maggiore informazione agli Enti Associati di seguito si forniscono alcune delucidazioni ed alcuni esempi applicativi:

nell’ipotesi di un lavoratore che abbia esaurito il numero degli scatti di anzianita’ alla data del 31.12.2003 e non percepisce nessuna ad personam, in virtù delle nuove disposizioni di cui all’art.3 del biennio economico che in materia di aumenti periodici di anzianità ne hanno aumentato il numero da 12 a 14 “con effetto dall’1.1.2004”, al lavoratore verrà riconosciuta la possibilità di maturare dei nuovi scatti, ma tale diritto potrà decorrere a partire dal 2004.

Si forniscono alcuni esempi esplicativi:

  • dipendente assunto in data 2/11/1977, alla data del 2/11/2001 ha già maturato 12 scatti.
    Per effetto dell’art. 3 del biennio economico CCNL Federcasa, il lavoratore comincerà a maturare il nuovo scatto (il n.13) dall’1 gennaio 2004. L’importo da riconoscere sarà pari al valore degli scatti ad oggi in godimento così come rivalutato in base alla nuova tabella.

  • dipendente assunto in data 22/7/1974, alla data del 31/12/2003 ha già esaurito i vecchi 12 scatti. Per quanto riguarda la RIA è necessario confrontare la circolare Federcasa 68/2004, qualora permanesse un differenziale superiore questo costituisce la nuova quota retributiva ad personam del lavoratore.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi