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Roma, 10 febbraio 2005
CIRCOLARE N. 24/2005

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
La Comunicazione annuale Dati Iva per il 2004.

 

Anche per quest’anno, entro il prossimo 28 febbraio deve essere trasmessa la "Comunicazione annuale Dati Iva" relativa al 2004, adempimento nato un paio di anni fa in sostituzione delle dichiarazioni periodiche, al fine di ottemperare peraltro a disposizioni comunitarie.

La comunicazione, di fatto, riporta la sintesi annuale delle liquidazioni periodiche dell’Iva, senza tener conto di versamenti, compensazioni, operazioni di rettifica (per esempio della detrazione) e di conguaglio (per esempio per effetto del pro rata). I dati completi, infatti, saranno correttamente indicati nella ben più esauriente “dichiarazione annuale”.

Nella tabella che segue sono indicati soggetti obbligati e soggetti esentati dall’adempimento:

 

Soggetti obbligati

Principali soggetti esclusi

In linea generale, coloro che posseggono partita IVA e che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili.

-          le persone fisiche che nell’anno 2004 hanno realizzato un volume d’affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro, anche se tenute alla presentazione della dichiarazione annuale;

-          i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti cui all’art. 10 (quali ad esempio i medici);

-          i produttori agricoli che nel 2004 hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 2.582,28, elevato ad euro 7.746,85 se esercitino l’attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma;

-          le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA, per l’anno 2004;

-          i contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;

-          gli esercenti attività di giochi e intrattenimenti di cui al DPR 640/72;

-          soggetti passivi residenti in altri Paesi Ue, qualora abbiano effettuato nell’anno solo operazioni senza obbligo di pagamento di imposta.

Si tenga conto che la presentazione può avvenire esclusivamente tramite il mezzo telematico, in proprio o tramite intermediario abilitato, come in passato.

Si ricorda che alla C.D.I. non sono applicabili istituti tipici invece della dichiarazione annuale, quali la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso o l’invio di comunicazioni integrative o rettificative (i dati corretti, in caso di errori commessi nella compilazione, finiranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale).

La sanzione applicabile in caso di omesso invio ovvero di invio con dati inesatti o incompleti, non sono quelle previste per la dichiarazione annuale, in quanto la comunicazione non ha natura dichiarativa, bensì quella amministrativa da Euro 258 a 2.065.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi