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Roma, 8 febbraio 2005
CIRCOLARE N. 22/2005

GESTIONE PATRIMONIO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Integrazione alla circolare Federcasa n. 3/2005 in tema di Finanziaria 2005.

 

In relazione all’oggetto di seguito si forniscono precisazioni ulteriori: 

Articolo 1 comma 110
Consente la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare  nell’ambito di programmi di ERP di cui al comma 150 articolo 4 Legge n. 350/03, fermo il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto di detti programmi.

Articolo 1 comma 341
Aggiunge dopo l’articolo 52 del DPR 131/86 l’articolo 52 bis ai sensi del quale la liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42 comma 1 del suddetto DPR è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione risulti dal contratto in misura non inferiore al 10% del valore dell’immobile, determinato ai sensi dell’articolo 52 comma 4 e successive modificazioni.

Articolo 1 comma 342
Introduce dopo l’articolo 41/bis del DPR n. 600/73, l’articolo 41 ter che esclude l’accertamento dei redditi di fabbricato derivanti da locazione, qualora questi siano dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il  canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% e il 10% del  valore dell’immobile.

Entrambe le disposizioni sopracitate sono applicabili agli Enti Associati soltanto per locazioni di immobili ad uso diverso dalla abitazione ovvero per immobili esclusi dall’ERP.

Articolo 1 comma 343
Specifica che l’articolo 52 bis e l’articolo 41 ter sopra citati non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma dell’articolo 2 comma 3 Legge 431/98 e dell’articolo 4 commi 2 e 3 della stessa Legge (locazione in base ad accordi locali).

Articolo 1 comma 344
La comunicazione della cessione in godimento di immobile alle autorità di Polizia di Stato, o comunque  preposte, prevista dall’art. 12 DPR 21.3.78 n. 59 è effettuata, anche avvalendosi di intermediari e degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione in formato elettronico del modello, reso disponibile gratuitamente in modalità telematica dalla predetta Agenzia e mediante la sua trasmissione con la stessa modalità alla stessa che  provvede a darne avviso di ricevimento.

La presentazione per la registrazione degli atti di cessione in godimento di immobile tiene luogo della comunicazione di cui sopra.

Queste disposizioni devono essere rispettate dagli Enti Associati, siano essi enti economici ovvero  non economici.

Articolo 1 comma 346
Sanziona la mancata registrazione del contratto di locazione con la nullità.

Articolo 1 comma 442
Ad integrazione di quanto già esposto sul punto, si ritiene utile allegare il testo definitivo della Legge 560/93, corredata delle note di riferimento alle varie modifiche, integrazioni ed interpretazioni autentiche intervenute, che sono state elaborate dagli esperti della Federazione.

Gli enti interessati potranno richiedere le suddette leggi di riferimento nel testo integrale.

Con i migliori saluti. 

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

 

Allegato: Legge 560/93