GESTIONE PATRIMONIO Enti pubblici economici OGGETTO
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La Legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192, contiene alcune disposizioni che riguardano il nostro settore. Le evidenziamo di seguito, con riserva di ulteriori approfondimenti per le novità principali. Questioni finanziarie e fiscaliQueste disposizioni hanno effetto esclusivamente nei confronti degli associati che hanno uno statuto di ente pubblico non economico (art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001) e non interessano gli enti pubblici economici. Art. 1, comma 11La spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’Amministrazione sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni – Art. 1 comma 2 Dlgs 165/2001, non deve essere superiore a quella sostenuta nel 2004. Art. 1, comma 12Prevede restrizioni progressivamente crescenti dal 2005 al 2007 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture (90, 80 e 70 per cento della spesa del 2004). A queste si aggiunge l’obbligo di trasmettere entro il 31 marzo 2005 “al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004.” A questa disposizione è prevista una possibilità di deroga per specifiche amministrazioni per motivate esigenze, attraverso un apposito decreto del Ministero dell’economia. PersonaleAnche queste disposizioni sono applicabili ai soli enti pubblici non economici Art. 1, comma 91Gli oneri dei rinnovi contrattuali per il Biennio 2004-2005 e quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale, di cui all’art. 3 comma 2, Dlgs 165/2001 sono presi a carico dai rispettivi Bilanci ex art. 48 comma 2 del medesimo Dlgs. Art. 1, comma 95Blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, art. 70 comma 4 Dlgs 165/2001, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Art. 1, comma 102Adeguamento di tutte le Amministrazioni pubbliche ai principi di contenimento della spesa e quindi trasmissione annuale alle amministrazioni competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni del personale, dei dati previsionali dei fabbisogni medesimi. Programmi di edilizia residenzialeArt. 1, commi 54, 55, 56Sono previsti finanziamenti (con una dotazione per il 2005 di 5 milioni di euro) per incentivare l’insediamenti nei comuni montani di meno di 1000 abitanti, attraverso interventi sul patrimonio ad usi abitativo, artigianale e commerciale. Le modalità per l’accesso al fondo saranno definite entro il 2 marzo dal Ministero dell’Interno. Art. 1, comma 111E’ istituito un fondo per l’accesso alla casa da parte delle giovani coppie attraverso l’acquisto di edilizia convenzionata realizzata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del fondo, gestito dal Ministero per l’Economia, per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Trasferimenti e cessioni patrimonio di erpArt. 1, comma 441 e 442Prevede il trasferimento automatico entro il 1 luglio 2005 degli alloggi di erp di proprietà dello stato non ancora trasferiti né ai comuni né agli Iacp (comunque denominati) in base alle disposizioni delle finanziarie precedenti. Sono esclusi gli alloggi “realizzati in favore dei profughi” e quelli destinati all’eliminazione delle baracche costruiti con la legge 640/1954. Per questi ultimi, è ribadito il concetto di cessione al prezzo definito in base alla normativa in vigore al momento della domanda di acquisto. AppaltiArt. 1, comma 550Modificando la legge 109/1994 (art. 26), reintroduce di fatto la revisione prezzi, con un meccanismo complesso,su cui si ritornerà per approfondirne le modalità applicative e gli effetti, legato alla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, sulla base di rilevamenti effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e comunicati entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2005. Le disposizioni “si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.” A decorrere dal 1 gennaio 2005, i prezzari dei singoli enti “cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.” Con i migliori saluti. Il Direttore Generale |