|
Il prossimo lunedì 27
dicembre, scade il termine di versamento dell'acconto IVA dovuto per
il 2004. Le regole, tanto per determinare l’ammontare, quanto per il
pagamento, non sono mutate rispetto al passato.
L’acconto, che non è
dovuto nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29, si versa tramite
Mod. F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi,
utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
-
6013,
per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva
mensilmente;
-
6035,
per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva
trimestralmente.
Sono esonerati dal versamento i soggetti di cui alla seguente tabella:
-
contribuenti che
hanno cessato o iniziato l’attività in corso d’anno;
-
contribuenti che
hanno cessato l’attività nell’anno senza che siano dovuti
versamenti IVA per il IV trimestre o per il mese di dicembre;
-
contribuenti che
nell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente hanno
evidenziato un credito oppure un debito d’imposta non superiore a
€ 116,72 (il cui 88% è inferiore al minimo dovuto di 103,29)
-
contribuenti che
presumono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno con un
debito IVA inferiore a € 116,72;
-
contribuenti che
nell’anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o
non imponibili.
|
Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare,
alternativamente, uno dei seguenti tre metodi:
-
metodo storico;
-
metodo analitico;
-
metodo previsionale.
Con l’ausilio della tabella che
segue si evidenziano i caratteri di ciascuno.
|
Metodo Storico |
|
Metodo di calcolo |
Con questo criterio,
certamente preferibile per la semplicità di calcolo, l'acconto è
pari all'88% del versamento IVA dovuto relativamente:
-
al mese di dicembre
2003 per i contribuenti mensili;
-
al saldo dell’anno 2003
per i contribuenti trimestrali;
-
al 4° trimestre
dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2003), per i
contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori
di carburante, odontotecnici).
In tutti i casi il
calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo
dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2003. |
|
Casi particolari di variazione di
regime |
Se, a seguito della
variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è
cambiata nel 2004 rispetto a quella adottata nel 2003, passando da
trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il
metodo storico occorre commisurare l'acconto come segue:
-
contribuente
mensile nel 2003 che è passato trimestrale nel 2004:
l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso
l’acconto eventualmente versato in dicembre 2003) per gli ultimi tre
mesi del 2003, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile
risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2003;
-
contribuente
trimestrale nel 2003 che è passato mensile nel 2004: l'acconto
dell'88% è pari ad un terzo dell'IVA versata (a saldo e in acconto)
per il quarto trimestre del 2003; nel caso in cui nell’anno
precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo
un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per
il 2004 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e
saldo a credito da dichiarazione annuale.
|
|
Metodo Analitico |
|
Metodo di calcolo |
Con questo criterio,
l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da una
liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando
le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2004, anche
se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di
vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data.
Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un
debito IVA inferiore rispetto al metodo storico. |
|
Metodo Previsionale |
|
Metodo di calcolo |
Analogamente a quanto
avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con
questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari
all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di
dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo
trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche
tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in
cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante
dall'applicazione del metodo storico.
Naturalmente con
questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di
vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una
volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto. |
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |