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Roma, 10 dicembre 2004
CIRCOLARE N. 133/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Il versamento dell’acconto IVA.

 

Il prossimo lunedì 27 dicembre, scade il termine di versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2004. Le regole, tanto per determinare l’ammontare, quanto per il pagamento, non sono mutate rispetto al passato.

L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29, si versa tramite Mod. F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;

  • 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

Sono esonerati dal versamento i soggetti di cui alla seguente tabella: 

  • contribuenti che hanno cessato o iniziato l’attività in corso d’anno;

  • contribuenti che hanno cessato l’attività nell’anno senza che siano dovuti versamenti IVA per il IV trimestre o per il mese di dicembre;

  • contribuenti che nell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente hanno evidenziato un credito oppure un debito d’imposta non superiore a € 116,72 (il cui 88% è inferiore al minimo dovuto di 103,29)

  • contribuenti che presumono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno con un debito IVA inferiore a € 116,72;

  • contribuenti che nell’anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili.

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi:

  • metodo storico;

  • metodo analitico;

  • metodo previsionale.

Con l’ausilio della tabella che segue si evidenziano i caratteri di ciascuno.

Metodo Storico

Metodo di calcolo

Con questo criterio, certamente preferibile per la semplicità di calcolo, l'acconto è pari all'88% del versamento IVA dovuto relativamente:

  • al mese di dicembre 2003 per i contribuenti mensili;

  • al saldo dell’anno 2003 per i contribuenti trimestrali;

  • al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2003), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2003.

 

Casi particolari di variazione di regime

Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2004 rispetto a quella adottata nel 2003, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre commisurare l'acconto come segue:

  • contribuente mensile nel 2003 che è passato trimestrale nel 2004: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l’acconto eventualmente versato in dicembre 2003) per gli ultimi tre mesi del 2003, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2003;

  • contribuente trimestrale nel 2003 che è passato mensile nel 2004: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2003; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2004 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.

 

Metodo Analitico

Metodo di calcolo

Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2004, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico.

 

Metodo Previsionale

Metodo di calcolo

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi