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Il prossimo 30
novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o
unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta in corso per le
seguenti imposte e contributi:
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Imposte o
contributi interessati all’acconto |
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§
Irpef
§
Ires (periodo di imposta
coincidente con l’anno solare)
§
Irap
§
Contributi INPS gestioni artigiani e commercianti
§
Contributo alla gestione separata INPS |
Il termine di versamento
del 30 novembre 2004 vale, oltre che per le persone fisiche, le
società di persone e i soggetti assimilati, anche per i soggetti Ires con
esercizio coincidente con l'anno solare.
Per quelli invece con
esercizio “a cavallo” di due anni il termine per il versamento del secondo
acconto d'imposta coincide con l’ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d’imposta (per esempio: esercizio 1/7/2003-30/6/2004,
l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2005).
Modalità di determinazione dell’acconto
Per l’anno 2004 l’acconto è fissato per l’Irpef
nella misura del 98%, come per il 2003, e del 99% per l’Ires. L’Irap segue
l’aliquota applicabile all’imposta sul reddito.
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ACCONTO IRPEF |
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SE L’IMPORTO
INDICATO NEL RIGO RN27 (UNICO 2004 Persone fisiche) |
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Sino a Euro 52,00 |
NON
è dovuto alcun acconto |
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Supera Euro 52,00 |
E’ dovuto l’acconto nella misura del
98% del rigo RN27 |
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SE L’IMPORTO
INDICATO NEL RIGO RN27 |
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È inferiore a Euro 263,00 |
L’acconto (98%) si versa in unica
soluzione entro il 30 novembre 2004 |
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È pari o superiore a Euro 263,00 |
L’acconto (98%) si versa in due rate:
- la prima andava versata entro il
termine per il versamento del saldo 2003 (nella misura del 40%)
- la seconda entro il 30 novembre
2004 (nella misura del 60%) |
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ACCONTO IRES |
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SE L’IMPORTO
INDICATO NEL RIGO RN22 (UNICO 2004 Società di capitali) |
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Sino a Euro 21,00 |
NON
è dovuto acconto |
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Supera Euro 21,00 |
E’ dovuto l’acconto nella misura del
99% del rigo RN22 |
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SE L’IMPORTO
INDICATO NEL RIGO RN22 |
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È inferiore Euro 261,00 |
L’acconto (99%) si versa in unica
soluzione entro il 30 novembre 2004 (ovvero entro l’undicesimo
mese per periodi di imposta a cavallo) |
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È pari o superiore Euro 261,00 |
L’acconto (99%) si versa in due rate:
- la prima andava versata entro il termine per il versamento del saldo
2003 (nella misura del 40%)
- la seconda entro il 30 novembre
2004, ovvero entro l’undicesimo mese per periodi di imposta a
cavallo (nella misura del 60%) |
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ACCONTO IRAP |
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L’acconto dell’Irap segue le medesime
regole previste per le imposte sul reddito. Per persone fisiche e
società di persone l’acconto è pari al 98%, mentre per i soggetti Ires
la percentuale è del 99%. |
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L’acconto non è dovuto |
Se l’importo su cui calcolare l’acconto
non supera Euro 52,00 per soggetti Irpef, ovvero Euro 21,00 per i
soggetti Ires. |
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L’acconto è dovuto in unica
soluzione |
Se l’importo dell’acconto non supera
complessivamente Euro 103,00. |
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L’acconto è dovuto in due
soluzioni (primo acconto pari al 40% e secondo acconto pari al 60%) |
Se l’importo dell’acconto supera Euro
103,00. |
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ACCONTO
CONTRIBUTI INPS |
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Il versamento dei contributi Inps in
acconto, sia per artigiani che per commercianti, avviene in due rate
di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al
saldo dovuto per l’anno 2003 e la seconda deve essere versata entro il
30 novembre 2004, come per le imposte sui redditi. |
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Misura
dell’acconto |
La misura dell’acconto si determina
sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal
quadro RR del Mod. Unico 2004, applicando le aliquote, i minimali e i
massimali previsti per l’anno 2004. |
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Professionisti
iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95 |
Anche costoro versano i contributi in
acconto in due rate di uguale importo (ciascuna rata è pari al 40% del
contributo dovuto per il 2003 sulla base di quanto indicato sul quadro
RR del Mod. Unico 2004) di cui la prima è già stata pagata unitamente
al saldo dovuto per l’anno 2003 e la seconda deve essere pagata entro
il 30 novembre 2004. |
Modalità di versamento dell’acconto
Gli importi dovuti a
titolo di acconto devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i
seguenti codici tributo:
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Codice tributo |
Sezione F24 |
Imposte o
contributi interessati all’acconto |
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4034 |
Erario |
per il versamento
della seconda o unica rata di acconto IRPEF |
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3813 |
Regioni |
per il versamento della seconda o unica
rata di acconto IRAP |
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2002 |
Erario |
per il versamento della seconda o unica
rata di acconto IRES |
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AP |
INPS |
per il versamento del secondo acconto
dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani |
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CP |
INPS |
per il versamento del secondo acconto
dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti |
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P10 - PXX |
INPS |
per il versamento del secondo acconto
dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei
lavoratori autonomi. |
L'importo dovuto a titolo di acconto può naturalmente essere compensato
con le posizioni creditorie di tributi e contributi, facenti capo al
medesimo contribuente, non ancora utilizzate.
Ricalcolo degli acconti sulla base del metodo previsionale
Oltre al metodo cosiddetto “storico” visto sin qui, per le imposte sui
redditi e Irap è possibile determinare la misura dell’acconto
ricalcolandolo sulla base della minore imposta che si prevede emerga dalla
prossima dichiarazione dei redditi, per effetto, ad esempio, di minori
redditi percepiti rispetto all’anno precedente o di maggiori oneri
sostenuti.
Qualora emergesse in sede di dichiarazione dei redditi che i versamenti
eseguiti a titolo di acconto risultino insufficienti, in quanto si è
presunto un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, sono dovute
le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.
Se
si ritenesse, alla luce di quanto predetto, di conseguire un debito di
imposta inferiore rispetto allo scorso periodo di imposta, tale da rendere
opportuna la rideterminazione dell’entità dell’acconto da versare entro il
prossimo 30 novembre, si prega di contattare per tempo lo Studio.
Le società di capitali
che prevedono di aderire, entro il prossimo 31.12.2004, al regime di
trasparenza non possono ridurre o omettere il versamento dell’acconto IRES
nonostante per il 2004 non dovranno versare alcun tributo, trasferendosi
l’obbligazione in capo ai soggetti partecipanti; è ammesso tuttavia
l’utilizzo del metodo previsionale qualora il teorico debito di imposta
previsto fosse inferiore rispetto al dato storico, per effetto di una
contrazione dell’imponibile.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |