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Roma, 11 novembre 2004
CIRCOLARE N. 125/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
L’acconto di novembre per le imposte e i contributi del 2004.

 

Il prossimo 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta in corso per le seguenti imposte e contributi:

Imposte o contributi interessati all’acconto

§         Irpef

§         Ires (periodo di imposta coincidente con l’anno solare)

§         Irap

§         Contributi INPS gestioni artigiani e commercianti

§         Contributo alla gestione separata INPS

Il termine di versamento del 30 novembre 2004 vale, oltre che per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati, anche per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare.

Per quelli invece con esercizio “a cavallo” di due anni il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l’ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (per esempio: esercizio 1/7/2003-30/6/2004, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2005).

Modalità di determinazione dell’acconto

Per l’anno 2004 l’acconto è fissato per l’Irpef nella misura del 98%, come per il 2003, e del 99% per l’Ires. L’Irap segue l’aliquota applicabile all’imposta sul reddito.

ACCONTO IRPEF

SE L’IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN27 (UNICO 2004 Persone fisiche)

Sino a Euro 52,00

NON è dovuto alcun acconto

Supera Euro 52,00

E’ dovuto l’acconto nella misura del 98% del rigo RN27

 

SE L’IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN27

È inferiore a Euro 263,00

L’acconto (98%) si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2004

È pari o superiore a Euro 263,00

L’acconto (98%) si versa in due rate:

- la prima andava versata entro il termine per il versamento del saldo 2003 (nella misura del 40%)

- la seconda entro il 30 novembre 2004 (nella misura del 60%)

 

ACCONTO IRES

SE L’IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN22 (UNICO 2004 Società di capitali)

Sino a Euro 21,00

NON è dovuto acconto

Supera Euro 21,00

E’ dovuto l’acconto nella misura del 99% del rigo RN22

 

SE L’IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN22

È inferiore Euro 261,00

L’acconto (99%) si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2004 (ovvero entro l’undicesimo mese per periodi di imposta a cavallo)

È pari o superiore Euro 261,00

L’acconto (99%) si versa in due rate:

- la prima andava versata entro il termine per il versamento del saldo 2003 (nella misura del 40%)

- la seconda entro il 30 novembre 2004, ovvero entro l’undicesimo mese per periodi di imposta a cavallo (nella misura del 60%)

 

ACCONTO IRAP

L’acconto dell’Irap segue le medesime regole previste per le imposte sul reddito. Per persone fisiche e società di persone l’acconto è pari al 98%, mentre per i soggetti Ires la percentuale è del 99%.

L’acconto non è dovuto

Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera Euro 52,00 per soggetti Irpef, ovvero Euro 21,00 per i soggetti Ires.

L’acconto è dovuto in unica soluzione

Se l’importo dell’acconto non supera complessivamente Euro 103,00.

L’acconto è dovuto in due soluzioni (primo acconto pari al 40% e secondo acconto pari al 60%)

Se l’importo dell’acconto supera Euro 103,00.

 

ACCONTO CONTRIBUTI INPS

Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l’anno 2003 e la seconda deve essere versata entro il 30 novembre 2004, come per le imposte sui redditi.

Misura dell’acconto

La misura dell’acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2004, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l’anno 2004.

Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95

Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo (ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2003 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2004) di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l’anno 2003 e la seconda deve essere pagata entro il 30 novembre 2004.

 Modalità di versamento dell’acconto

Gli importi dovuti a titolo di acconto devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice tributo

Sezione F24

Imposte o contributi interessati all’acconto

4034

Erario

per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF

3813

Regioni

per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP

2002

Erario

per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES

AP

INPS

per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani

CP

INPS

per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti

P10 - PXX

INPS

per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

L'importo dovuto a titolo di acconto può naturalmente essere compensato con le posizioni creditorie di tributi e contributi, facenti capo al medesimo contribuente, non ancora utilizzate.

 Ricalcolo degli acconti sulla base del metodo previsionale 

Oltre al metodo cosiddetto “storico” visto sin qui, per le imposte sui redditi e Irap è possibile determinare la misura dell’acconto ricalcolandolo sulla base della minore imposta che si prevede emerga dalla prossima dichiarazione dei redditi, per effetto, ad esempio, di minori redditi percepiti rispetto all’anno precedente o di maggiori oneri sostenuti. 

Qualora emergesse in sede di dichiarazione dei redditi che i versamenti eseguiti a titolo di acconto risultino insufficienti, in quanto si è presunto un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, sono dovute le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Se si ritenesse, alla luce di quanto predetto, di conseguire un debito di imposta inferiore rispetto allo scorso periodo di imposta, tale da rendere opportuna la rideterminazione dell’entità dell’acconto da versare entro il prossimo 30 novembre, si prega di contattare per tempo lo Studio.

Le società di capitali che prevedono di aderire, entro il prossimo 31.12.2004, al regime di trasparenza non possono ridurre o omettere il versamento dell’acconto IRES nonostante per il 2004 non dovranno versare alcun tributo, trasferendosi l’obbligazione in capo ai soggetti partecipanti; è ammesso tuttavia l’utilizzo del metodo previsionale qualora il teorico debito di imposta previsto fosse inferiore rispetto al dato storico, per effetto di una contrazione dell’imponibile.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi