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Roma, 11 novembre 2004
CIRCOLARE N. 124/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
L
a rettifica delle dichiarazioni fiscali.

 

Lo scorso 2 novembre 2004 è scaduto il termine entro il quale andava effettuata la trasmissione telematica delle dichiarazioni (redditi, Iva e Irap) relative al periodo d’imposta 2003 (Modello UNICO 2004).  Dopo che la dichiarazione è stata validamente presentata nei termini, in molti casi ci si accorge di aver commesso errori od omissioni in sede di compilazione della medesima.

A determinate condizioni è possibile, successivamente, integrare e rinviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione allo scopo di correggerne gli errori e/o le omissioni.

La correzione della dichiarazione validamente presentata nei termini può rendersi necessaria nei seguenti casi:

  • rimozione di violazioni di tipo formale (che a loro volta possono essere tali da ostacolare o meno l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate);

  • correzione di situazioni che determinano uno svantaggio per il contribuente (maggior debito o minor credito) o per l’Erario (minor debito o maggior credito).

Per ciascuna delle situazioni sopra elencate sussistono differenti modalità di ravvedimento, sia in relazione ai termini di ripresentazione della dichiarazione sia con riferimento alla determinazione delle (eventuali) sanzioni applicabili. 

In tutti i casi sopra descritti nel frontespizio della dichiarazione da ripresentare va barrata la casella “dichiarazione integrativa” (da non confondersi con la casella “correttiva nei termini” che andava utilizzata nei soli casi di ripresentazione della dichiarazione avvenuta entro il termine ordinario di presentazione e cioè entro il 2 novembre 2004). 

Si propongono di seguito delle tabelle nelle quali vengono riassunte le diverse tipologie di rettifica delle dichiarazioni, evidenziando per ciascuna di esse, le modalità applicative nonché le eventuali sanzioni applicabili.

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

SITUAZIONE

 

SANZIONE PREVISTA

 

 

MODALITA’ DEL RAVVEDIMENTO

 

 

Errori od omissioni che vanno a danno del contribuente

(la correzione fa emergere un maggior credito o un minor debito)

 

 

 

NESSUNA

SANZIONE

 

Va presentata la dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva (l’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione nel modello F24)

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL FISCO

SITUAZIONE

 

SANZIONE PREVISTA

 

 

MODALITA’ DEL RAVVEDIMENTO

 

 

 

 

 

 

INFEDELE DICHIARAZIONE

 

errori od omissioni che incidono su determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

 

(VIOLAZIONI SOSTANZIALI)

 

 

A) Errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973*

 

Sanzione pari al 30% della maggiore imposta o minore credito

 

 

 

 

Va presentata la dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva (si utilizzano gli stessi modelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione)

 

Va versata la maggiore imposta o il minor credito, aumentata degli interessi legali e con sanzione ridotta di 1/5:

Ø       6% nel caso A)

Ø       20% nel caso B)

 

 

 

B) Errori non rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione **

 

Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o minore credito o delle ritenute non versate

 

* Errori materiali e di calcolo, indicazione in misura superiore di detrazioni, oneri, ritenute e crediti d’imposta

** Omessa o errata indicazione dei redditi, errata determinazione dei redditi, esposizione di indebite detrazioni o deduzioni

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER VIOLAZIONI FORMALI

SITUAZIONE

 

SANZIONE PREVISTA

 

 

MODALITA’ DEL RAVVEDIMENTO

 

 

DICHIARAZIONE IRREGOLARE

errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

(VIOLAZIONI FORMALI CHE OSTACOLANO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO)

 

 

 

Sanzione da € 258 a € 2065 per redditi, IVA e IRAP

 

Sanzione da € 516 a € 4131 per 770

 

 

Va presentata la dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva (si utilizzano gli stessi modelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione)

 

Sanzione viene ridotta ad 1/5 del minimo:

Ø       €  51 nel caso di redditi, IVA e IRAP

Ø       € 103 nel caso di 770

 

 

DICHIARAZIONE IRREGOLARE

errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

(VIOLAZIONI FORMALI CHE NON OSTACOLANO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO)

 

 

 

 

 

NESSUNA

SANZIONE

 

 

 

Va presentata la dichiarazione integrativa prima dell’inizio dell’attività di controllo da parte del fisco

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi