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Lo scorso 2 novembre 2004
è scaduto il termine entro il quale andava effettuata la trasmissione
telematica delle dichiarazioni (redditi, Iva e Irap) relative al periodo
d’imposta 2003 (Modello UNICO 2004). Dopo che la dichiarazione è stata
validamente presentata nei termini, in molti casi ci si accorge di aver
commesso errori od omissioni in sede di compilazione della medesima.
A determinate condizioni è
possibile, successivamente, integrare e rinviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione allo scopo di correggerne gli
errori e/o le omissioni.
La correzione della
dichiarazione validamente presentata nei termini può rendersi necessaria
nei seguenti casi:
-
rimozione di violazioni
di tipo formale (che a loro volta possono essere tali da ostacolare o
meno l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate);
-
correzione di situazioni
che determinano uno svantaggio per il contribuente (maggior debito o
minor credito) o per l’Erario (minor debito o maggior credito).
Per ciascuna delle
situazioni sopra elencate sussistono differenti modalità di ravvedimento,
sia in relazione ai termini di ripresentazione della dichiarazione sia con
riferimento alla determinazione delle (eventuali) sanzioni applicabili.
In tutti i casi sopra
descritti nel frontespizio della dichiarazione da ripresentare va barrata
la casella “dichiarazione integrativa” (da non confondersi con la casella
“correttiva nei termini” che andava utilizzata nei soli casi di
ripresentazione della dichiarazione avvenuta entro il termine ordinario di
presentazione e cioè entro il 2 novembre 2004).
Si propongono di seguito
delle tabelle nelle quali vengono riassunte le diverse tipologie di
rettifica delle dichiarazioni, evidenziando per ciascuna di esse, le
modalità applicative nonché le eventuali sanzioni applicabili.
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
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SITUAZIONE |
SANZIONE
PREVISTA
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MODALITA’ DEL RAVVEDIMENTO
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Errori od
omissioni che vanno a danno del contribuente
(la
correzione fa emergere un maggior credito o un minor debito)
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NESSUNA
SANZIONE |
Va presentata la
dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione successiva (l’eventuale credito che
emerge dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione nel
modello F24)
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DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA A FAVORE DEL FISCO
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SITUAZIONE |
SANZIONE
PREVISTA
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MODALITA’ DEL RAVVEDIMENTO
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INFEDELE
DICHIARAZIONE
errori od
omissioni che incidono su determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo
(VIOLAZIONI
SOSTANZIALI)
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A) Errori rilevabili
in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973*
Sanzione
pari al 30% della maggiore imposta o minore credito
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Va presentata la
dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione successiva (si utilizzano gli stessi
modelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione)
Va versata la maggiore
imposta o il minor credito, aumentata degli interessi legali e con
sanzione ridotta di 1/5:
Ø
6% nel
caso A)
Ø
20% nel
caso B)
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B) Errori non
rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione **
Sanzione
dal 100% al 200% della maggiore imposta o minore credito o delle
ritenute non versate
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* Errori materiali e di
calcolo, indicazione in misura superiore di detrazioni, oneri, ritenute e
crediti d’imposta
**
Omessa o errata indicazione dei redditi, errata determinazione dei
redditi, esposizione di indebite detrazioni o deduzioni
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER VIOLAZIONI
FORMALI
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SITUAZIONE |
SANZIONE
PREVISTA
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MODALITA’ DEL RAVVEDIMENTO
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DICHIARAZIONE IRREGOLARE
errori od
omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo
(VIOLAZIONI
FORMALI CHE OSTACOLANO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO)
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Sanzione da
€ 258 a € 2065 per redditi, IVA e IRAP
Sanzione da
€ 516 a € 4131 per 770
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Va presentata la
dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione successiva (si utilizzano gli stessi
modelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione)
Sanzione viene ridotta
ad 1/5 del minimo:
Ø
€ 51
nel caso di redditi, IVA e IRAP
Ø
€ 103
nel caso di 770
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DICHIARAZIONE IRREGOLARE
errori od
omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo
(VIOLAZIONI
FORMALI CHE NON OSTACOLANO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO)
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NESSUNA
SANZIONE |
Va presentata la
dichiarazione integrativa prima dell’inizio dell’attività di controllo
da parte del fisco |
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi |