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Roma, 11 novembre 2004
CIRCOLARE N. 123/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
La deducibilità delle perdite da cessione dei crediti.

 

Gli articoli 1260 e seguenti del codice civile prevedono la possibilità di cessione di un credito che un soggetto vanta nei confronti di un debitore; il cedente, nel caso di negozio a titolo oneroso, deve garantire solo l’esistenza del credito al tempo della cessione e non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia specificamente assunto la garanzia. La cessione, nei confronti del debitore ceduto, si perfeziona nel momento in cui quest’ultimo l’abbia formalmente accettata o gli sia stata notificata, ai sensi del disposto dell’articolo 1264.

Tali concetti civilistici sono stati calati nella prassi quotidiana per porre in essere, nei soli confronti dei soggetti abilitati ai sensi della Legge 21.02.1991 n.52 e del TULB, le cessioni dei crediti secondo le due note forme:

·         cessione pro solvendo (o con azione di regresso): il cedente persegue una chiara finalità di tipo finanziario, in quanto riceve un’anticipazione (parziale) della somma da parte del soggetto acquirente (che addebita una commissione a fronte del servizio prestato ed interessi in ragione della scadenza del credito), ma rimane comunque responsabile del mancato adempimento da parte del debitore (dovendo eventualmente rimborsare l’anticipo ricevuto). Nella prassi, esiste un’ulteriore forma considerata forse impropriamente di cessione del credito, consistente in realtà in un vero e proprio mandato all’incasso che non configura null’altro che un’operazione di outsourcing di funzioni aziendali, concretandosi nell’incarico ad un soggetto terzo (dietro pagamento di una commissione) della pratiche per l’incasso del credito stesso;

·         cessione pro soluto (o senza azione di regresso): il cedente si libera di qualsiasi implicazione relativa allo specifico credito, ricevendone in cambio una somma di denaro (tanto più elevata quanto maggiore è la solvibilità del debitore ceduto) e non rimanendo in alcun modo interessato dalla sorte del credito stesso, visto che ne deve garantire solo l’esistenza. L’acquirente del credito, in sostanza, assume su di sé il rischio di insolvenza del debitore.

Dal versante civilistico non sorgono grossi dubbi in merito ai riflessi contabili dell’operazione di cessione del credito; infatti, il Principio Contabile nazionale n.15 (paragrafo D.VII.) prevede che:

·         nel caso di cessione pro solvendo i crediti ceduti dovrebbero essere rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con:

-          l’ammontare dell’anticipazione ricevuta;

-          il credito nei confronti del factor per la differenza tra il valore nominale e l’anticipazione ricevuta

evidenziando l’ammontare del rischio di regresso nei conti d’ordine ed imputando a conto economico le commissioni passive e gli interessi per competenza. Alternativamente, è possibile mantenere in evidenza nel bilancio i crediti ceduti (assimilandoli ad una garanzia a fronte del prestito ricevuto) iscrivendo tra le liquidità l’ammontare ricevuto dal factor e, per pari importo, un debito nei confronti di quest’ultimo a rappresentare, appunto, l’esistenza del rischio di regresso; tale rappresentazione è ritenuta dalla dottrina maggiormente corretta;

·         nel caso di cessione pro soluto, in relazione ai quali il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario, i crediti devono, a maggior ragione, essere rimossi dal bilancio e l’utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.

Le scritture contabili in partita doppia potrebbero essere le seguenti:

Cessione pro solvendo:

1)      prima impostazione: stralcio dei crediti 

 

 

 

 

#

a

Cliente  XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca c/c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti v/so Factor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni di factoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi passivi su anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)      seconda impostazione: mantenimento dei crediti in bilancio

 

 

 

 

Clienti Fattorizzati

a

Debiti v/so Factor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

a

Debiti V/so Factor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca c/c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni factoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdite su crediti

a

Cliente XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti v/so Factor

a

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Banca c/c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Clienti Fattorizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale la pena di sottolineare il fatto che le diverse impostazioni possono “aiutare” il redattore del bilancio nel conteggio delle imposte; infatti, laddove si scelga di profittare della deduzione forfetaria dello 0,5% concessa dall’articolo 106 del TUIR (mediante la compilazione dell’apposito prospetto in dichiarazione dei redditi) si possono evidenziare le seguenti conseguenze:

·         la prima impostazione (stralcio del credito) consente di ottenere una base di calcolo che non comprende i crediti ceduti, in ottemperanza al pensiero ministeriale (vedasi risoluzioni n.19/9/015 del 01.08.1987, n.24/9/1093 del 28.11.9, n. 225/E del 20.07.1995);

·         la seconda impostazione (mantenimento del credito in bilancio) consente di ottenere una base di calcolo che invece comprende tali crediti, come sostenuto dalla Cassazione con sentenza n.2133 del 14.02.2002. 

Cessione pro soluto

 

 

 

 

#

a

Cliente  XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti v/so Factor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdite su crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali considerazioni di natura bilancistica si debbono poi confrontare con la normativa tributaria che, sul punto, non è cristallina; in tale ambito si innestano, inoltre “preoccupanti” pronunciamenti della giurisprudenza.

Innanzitutto si deve chiarire che possono avere rilevanza fiscale solo le perdite sofferte in relazione a cessioni dei crediti effettuate con clausola pro soluto, non configurandosi nell’opposta fattispecie del regresso l’individuazione di alcuna certezza tributaria in merito al differenziale tra importo nominale e importo percepito; sul punto si confronti la risoluzione ministeriale n.9/634 del 13.03.1982.

 

In linea generale, la perdita subita dal cedente (a titolo definitivo) deve essere correttamente inquadrata nei diversi commi dell’articolo 101 del TUIR (corrispondente al precedente articolo 66) potendosi configurare la ricorrenza:

-                  della disposizione di cui al comma 1, che tratta delle minusvalenze dei beni relativi all’impresa, deducibili ove realizzate;

-                  della disposizione di cui al comma 5, che tratta specificamente delle perdite su crediti richiedendo la dimostrazione di elementi certi e precisi, tranne nell’ipotesi di presunzione di insolvenza derivante dall’assoggettamento a procedure concorsuali, a supporto della svalutazione operata.

le perdite su crediti nel TUIR

 

 

 

 

 

perdite da realizzo

art.101 comma 1 TUIR

 

perdite da (s)valutazione

art.101 comma 5 TUIR

 

 

 

 

 

·         discendono da atti dispositivi del credito, che esce dalla sfera patrimoniale del cedente

·         è esclusa ogni valutazione di tipo probabilistico

·         la certezza e precisione della perdita sono insiti nell'atto dispositivo del credito

 

·         discendono da atti unilaterali del creditore

·         il credito continua a permanere nella sfera giuridica del soggetto

·         si applica un criterio probabilistico che deve essere “convincente” vale a dire supportato da documentazione che comprovi l’insolvenza

Si tratta in sostanza di verificare se la cessione pro soluto (inquadrabile nell’ipotesi di perdita da realizzo) possa rappresentare lo strumento che consenta la deduzione del differenziale senza che si debba ricercare (e fornire la prova) degli elementi certi e precisi della reale impossibilità dell’incasso, visto che non si dovrebbe applicare alcun processo di natura valutativa - probabilistica.

Alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, che ripetiamo ammette la libera deduzione della perdita / minusvalenza da realizzo, si contrappone, tuttavia, un filone giurisprudenziale, oramai consolidato, (Cassazione sentenza n.13181 del 04.10.2000, n.15563 del 11.12.2000, n.14568 del 20.11.2001, n.7555 del 23.05.2002) che invece richiede la ricorrenza dei requisiti di certezza e precisione anche all’ipotesi della cessione del credito sulla base delle seguenti motivazioni:

·       la fattispecie viene collocata all’interno del comma 3 dell’attuale articolo 101, quindi si deve parlare di perdita su crediti e non di minusvalenza;

·       da ciò discende che, al di fuori dell’ipotesi di presunzione assoluta che si verifica nei casi di procedure concorsuali, è onere del contribuente dimostrare l’esistenza di elementi certi e precisi che giustifichino l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di incasso del credito stesso;

·       solo in tal modo argomentando si riescono ad evitare ipotesi a chiara matrice elusiva, laddove il creditore non si attivi per nulla per l’esazione del credito, limitandosi a lasciare inutilmente trascorrere il tempo valido per la maturazione della prescrizione oppure cedendo il credito stesso per un prezzo vile rispetto al valore nominale.

In sostanza, il senso delle richiamate sentenze deve essere ricercato nel fatto che la cessione del credito, sia pure con clausola pro soluto, pur determinando un atto definitivo di disponibilità da parte del creditore, non può essere utilizzato in alternativa gli usuali mezzi a sua disposizione (solleciti, azioni esecutive, ecc.) con l’intento di sfruttare il beneficio fiscale che dalla cessione stessa deriva.

Pare opportuno ricordare che il Comando Generale della Guardia di Finanza, nel paragrafo 5.3.2 della circolare guida per le verifiche n.1/360000 del 20.10.1998, sollecitando un approfondimento dei controlli sulle operazioni di cessione del credito pro soluto ha modo di osservare che la differenza tra il valore del credito iscritto in bilancio ed il prezzo conseguito rappresenta una perdita deducibile, in quanto risulta da elementi certi (la vendita) e precisi (differenza tra prezzo e valore del credito).

Tra l’altro, aderendo alla tesi giurisprudenziale, difficilmente si potrebbe dare significato alla disposizione contenuta alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 37-bis del DPR 600/73, che annovera la cessione dei crediti tra le operazioni elusive i cui effetti possono essere disconosciuti dall’Amministrazione qualora non sorrette da valide ragioni economiche; in effetti, il dispositivo potrebbe apparire inutile laddove la deduzione sia già vincolata alla dimostrazione dei richiamati requisiti, mentre avrebbe una logica qualora si riconoscesse la deduzione per il solo fatto dell’avvenuta cessione a titolo definitivo (senza regresso), salvo dimostrare, ad esempio, che le parti si siano accordate per un incasso parziale “non fiscalizzato” compensato dal beneficio fiscale della deduzione.

Il Legislatore della Riforma non ha, purtroppo, ritenuto di intervenire per dissipare la situazione di dubbio nemmeno in sede di emanazione del decreto legislativo n.344/2003; quindi, i soggetti che volessero porre in essere tali cessioni dovranno continuare a confrontarsi con le due opposte tesi, tenendo conto che gli organi verificatori si fanno e si faranno forza dell’orientamento giurisprudenziale.

Il consiglio pratico che è possibile fornire è allora il seguente:

1.    la cessione del credito pro soluto, dal punto di vista teorico, è correttamente classificabile tra le perdite / minusvalenze da realizzo, quindi di per sé dotato dei requisiti di certezza e precisione, proprio perché prescinde da qualsiasi processo di valutazione;

2.    per “guadagnare” la sicura deducibilità del differenziale negativo è comunque opportuno che la cessione stessa sia preceduta o accompagnata da azioni di tentativo di recupero (raccomandate, indagini patrimoniali ecc.), poste in essere, sovente, per il tramite della stessa società che acquisisce il credito stesso; effettivamente, mal si concilia una situazione completamente passiva del creditore che non si preoccupi minimamente di curare i propri interessi;

3.    proprio per tali motivi non sarà possibile programmare la cessione negli ultimi giorni del periodo di imposta, visto che:

-          mancherebbe il tempo per porre in essere quei comportamenti cautelativi sicuramente opportuni;

-          la cessione si considera civilisticamente perfezionata (e quindi rilevante anche dal punto di vista fiscale) nel momento della notifica al debitore ceduto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi