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Si trasmette in allegato
il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo
al periodo 15 novembre 2004 – 15 dicembre 2004.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi
Allegati: c.d.s.
LE SCADENZE di novembre 2004
Prossime scadenze
relative ai versamenti di UNICO 2004
Di seguito si riportano le scadenze del mese di novembre correlate ai
versamenti rateizzati relativi alle dichiarazioni dei redditi:
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martedì 16 novembre 2004: versamento
della 6° o della 5° rata delle imposte e dei contributi dovuti,
maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva
che hanno scelto di rateizzare a partire dal 22 giugno o dal 20 luglio
2004;
-
martedì 30 novembre 2004: versamento
della 7° o della 6° rata delle imposte e dei contributi dovuti,
maggiorata degli interessi, per i contribuenti non titolari di partita
Iva che hanno scelto di rateizzare a decorrere dal 22 giugno o dal 20
luglio 2004;
-
martedì 30 novembre 2004: versamento
della seconda o unica rata di acconto per imposte sui redditi e
contributi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi.
All’argomento è dedicato un apposito approfondimento nella presente
circolare.
Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Scade martedì 16 novembre
2004 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate
con riferimento al mese di ottobre, nonché dei contributi INPS dovuti dai
datori di lavoro.
Il 16 novembre scade anche il termine per il versamento del
contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese
di ottobre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, quando
dovuti.
Versamenti Iva
Martedì 16 novembre 2004 scade anche il termine di versamento
dell'Iva a debito eventualmente dovuta:
Versamento delle
ritenute applicabili alle provvigioni
Scade il 16 novembre 2004 il termine per effettuare il
versamento delle ritenute dovute sulle provvigioni corrisposte nel mese di
ottobre. L’aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni,
ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via
continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al
committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.
NOTIZIARIO MENSILE
di novembre 2004
Irap: nuove regole ai
limiti dimensionali per professionisti e artigiani
E’ stata votata alla Camera dei Deputati, la risoluzione della
Commissione Finanze, che impegna il Governo ad adottare disposizioni
normative correttive in materia di Irap, tali da delimitare i presupposti
dimensionali di professionisti ed artigiani che giustifichino
l’imponibilità al tributo. I medesimi requisiti si applicheranno, altresì,
ai piccoli imprenditori. (Commissione Finanze risoluzione 06/10/04
Stampa Specializzata)
Rimborso Irap negato per chi aderisce al condono e non ha
indicato in Unico l’esclusione
Le norme relative ai condoni fiscali stabiliscono che la
definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione,
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Pertanto, in mancanza
delle stesse nella dichiarazione del contribuente, le liquidazioni esposte
nelle sue dichiarazioni sono immutabili e i versamenti effettuati su
quelle basi, ai fini Irap, non possono dar luogo a rimborsi.
(CTR
Lombardia sentenza 02/07/04 n.12/9/04 Stampa Specializzata)
Pronunce
giurisprudenziali in materia di ICI
Si segnalano alcune rilevanti sentenze emanate in materia di ICI. In
particolare:
-
le sentenze relative alla riduzione della
base imponibile dei terreni agricoli prevista a favore dei
coltivatori diretti; se il terreno è posseduto in comproprietà con
altri soggetti non in possesso dei requisiti richiesti, al coltivatore
diretto spetta interamente l’agevolazione (quindi non ridotta pro
quota), agevolazione da applicarsi comunque alla propria quota di
contitolarità sul terreno stesso;
-
la
sentenza che ha stabilito come, nel momento in cui viene attribuita la
rendita catastale al fabbricato di categoria catastale D, anche
se ritenuta errata dal contribuente, questa dovrà essere utilizzata per
il versamento dell’ICI a partire dall’esercizio successivo quello in cui
è avvenuta l’attribuzione (e quindi non potranno più essere utilizzati i
valori contabili); ovviamente il contribuente potrà proporre ricorso
avverso l’attribuzione della rendita e, se otterrà accoglimento, potrà
chiedere il rimborso dell’imposta eventualmente versata in eccesso;
-
la sentenza in materia di notifica del
valore delle aree edificabili; in tale sede viene affermata la
legittimità dell’avviso di accertamento non preceduto dalla notifica del
valore attribuito all’area edificabile: non esiste, infatti, alcuna
norma che impone al Comune l’obbligo di tale notifica.
(sentenze n.18085 depositata il
08/08/2004; n.18384 depositata il 13/08/2004; n. 15656 del 12/08/2004
della Corte di Cassazione – sentenza n. 36 della CTR di Campobasso, sez.
II del 21/09/2004)
Bonus
assunzioni: l’omessa indicazione nella dichiarazione non rileva
La fruizione del credito d’imposta relativo agli incrementi
occupazionali, rientranti nel regime agevolativo previsto dall’art.7 della
L. n.388/00 (dal 01.10.00 al 07.07.02) e nel regime di cui all’art.2 del
D.L. n.209/02 (luglio-dicembre 2002), non è soggetta ad alcun vincolo
temporale, posto che per l’utilizzo del bonus maturato le
richiamate disposizioni non fissano alcun termine. Pertanto, salva
l’ipotesi di decorso del termine di prescrizione ordinaria, il bonus
maturato nei precedenti periodi d’imposta può ancora essere legittimamente
fruito, anche se lo stesso non risulta evidenziato nelle dichiarazioni dei
redditi, relative a ciascun periodo d’imposta di maturazione
dell’agevolazione stessa. L’omessa o incompleta indicazione del credito
d’imposta maturato nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista a
pena di decadenza, non comporta la perdita del diritto a fruirne. Il
credito d’imposta maturato a decorrere dal 01.01.03, ex
art.63, co.1, lett.a) e b) della L. n.289/02,
invece, non può essere fruito in epoca successiva alle date indicate nel
medesimo articolo (rispettivamente, 31.12.03 e 31.12.06). (R.M.
04/10/04 n.127)
Operative le novità sui mutui, fondi immobiliari e
rivalutazione dei beni d’impresa
E’ stato convertito il D.L. del 03.08.04, recante disposizioni urgenti in
materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (Cnipa), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. Il
provvedimento, in particolare, prevede delle semplificazioni sulla
rivalutazione dei beni d’impresa da parte delle società con esercizi a
cavallo e chiarisce che:
1) l’imposta sostitutiva
del 2% si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione degli immobili per cui non ricorrono gli
estremi per l’agevolazione prima casa;
2) le agevolazioni del
DPR n.601/73 sono estese anche alle operazioni di mutuo poste in essere da
enti, istituti, fondi e casse di previdenza verso i propri dipendenti ed
iscritti;
3)
gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, ex art.37 del D.Lgs. n.58/98,
costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento
dell’apporto, non sono da considerare cessioni di beni, ai fini Iva.
(Legge
19/10/04 n.257 G.U. 19/10/04 n.246)
Cancellazione
d’ufficio dai Registri Imprese per imprenditori e Snc
E’ stato emanato il regolamento di semplificazione del procedimento
relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal
Registro delle Imprese.
(DPR 23/07/04 n.247 G.U. 04/10/04 n.233)
Sulle perizie
medico-legali si applica l’Iva
La Corte di Giustizia Ue ha
stabilito che le prestazioni di carattere medico legale, rese allo scopo
di fornire un parere tecnico (ad es., ai fini della liquidazione di un
danno), sono imponibili ai fini Iva (sulla materia si evidenzia che le
Entrate, con nota n.103395 del 11.06.04, hanno riconosciuto la non
sanzionabilità dei comportamenti antecedenti le sentenze, tenuti dai
contribuenti in conformità della prassi ministeriale, secondo cui tali
prestazioni erano da considerarsi esenti).
(Corte Giustizia Ue sentenze 20/11/03 C 212-01 C 307-01
Stampa Specializzata)
Esenzione Iva per i
contratti di factoring
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione nei confronti
della sentenza della Corte di Giustizia Ue C 305-01 del 26.06.03, secondo
la quale, un’attività economica con cui un operatore acquisti crediti e
come corrispettivo fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce
un recupero crediti e, come tale, imponibile ai fini Iva. Le Entrate,
ponendosi in contrasto con il provvedimento, hanno specificato che:
1)
nell’ordinamento italiano la causa
essenziale del contratto di factoring è il finanziamento;
2) le cessioni di credito con causa di
finanziamento sono esenti da Iva ex art.3, co.2, n.10 del DPR n.633/72;
3) la sentenza in esame può essere applicata
solo se la causa del contratto, da verificare nel caso concreto, è la
volontà di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti
rivolta al recupero degli stessi. (Agenzia Entrate nota 05/08/04 n.126747
Stampa Specializzata)
Approvato lo Ias 39 ma
senza la fair value option sulle passività
L’Accounting Regulatory Committee (Arc), organismo della Commissione
Europea, ha approvato il 1° ottobre scorso lo Ias 39, il principio
contabile internazionale che delinea i criteri di contabilizzazione delle
attività e passività finanziarie. Dalla versione ratificata, che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2005, sono state stralciate alcune specifiche,
concernenti il fair value (valore equo) e la copertura dei depositi
a vista (core deposit). I singoli Stati membri potranno consentire
o richiedere alle proprie imprese l’estensione integrale delle norme dello
Ias 39 sui depositi a vista, mentre la deroga è impossibile per il fair
value sulle passività. (Arc Ias 39 Stampa Specializzata)
Istat, comunicato
l’indice dei prezzi al consumo del mese di settembre
L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di
settembre 2004, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78
(disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art.54
della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese
dell’anno precedente è pari al +1,8%. (Istat, comunicato 14/10/04 G.U.21/10/04
n.248)
SCADENZARIO –
Principali scadenze dal 15 novembre al 15 dicembre 2004
Lunedì 15 Novembre
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Versamento acconto mensile Irap dovuto da
enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
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Registrazione cumulativa nel registro dei
corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
-
Annotazione del documento riepilogativo di
fatture di importo inferiore a 155 Euro.
-
Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
-
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi
conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive
dilettantistiche.
Martedì
16 Novembre
-
Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese
precedente.
-
Versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
-
Versamento dell’IVA dovuta per il mese
precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni
mensili.
-
Versamento dell’IVA dovuta per il III°
trimestre 2004 da parte dei contribuenti che effettuano le liquidazioni
con cadenza trimestrale.
-
Versamento della nona rata dell’IVA dovuta
per l’anno 2003 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione
degli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo 2004.
-
Versamento dei contributi INPS dovuti sulle
retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori
coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel
mese precedente.
-
Versamento della III° rata contributi INPS
dovuti per l’anno 2004 sul minimale da parte di artigiani e
commercianti.
-
Versamento, da parte dei contribuenti
titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento entro il
21 giugno, della sesta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a
titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione
modello UNICO 2003 con applicazione degli interessi dello 2,42%.
-
Versamento della VI° rata dell’IVA relativa
al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale 2004, maggiorata dello
0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno con
applicazione degli interessi dello 2,42%.
-
Versamento, da parte dei contribuenti
titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento
(maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della quinta
rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I°
acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con
applicazione degli interessi dello 1,93%).
-
Versamento della V° rata dell’IVA relativa
al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale 2004, maggiorata dello
0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno da
parte dei contribuenti che hanno effettuato il primo versamento
(maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio (con
applicazione degli interessi dello 1,93%).
-
Versamento da parte dei soggetti IRES (ex
IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno
approvato il bilancio entro 4 mesi, ovvero 120 giorni, dalla chiusura
dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento entro il 21
giugno, della sesta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e
I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2003 con
applicazione degli interessi dello 2,42%.
-
Versamento da parte dei soggetti IRES (ex
IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno
approvato il bilancio entro 4, ovvero 120 giorni, mesi dalla chiusura
dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato
dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della quinta rata delle
imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla
dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi dello
1,93%).
-
Versamento da parte dei soggetti IRES (ex
IRPEG), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno
approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura
dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 20
luglio della quinta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e
I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con
applicazione degli interessi 1,93%).
-
Versamento da parte dei soggetti IRES (ex
IRPEG), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno
approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura
dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 21
agosto della quarta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e
I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con
applicazione della maggiorazione dello 0,40% (con applicazione degli
interessi 1,45%).
-
Versamento della IV° rata del premio INAIL
relativo al saldo 2003 e acconto 2004 da parte dei datori di lavoro con
dipendenti.
Mercoledì 17 Novembre
Termine ultimo per procedere al ravvedimento operoso degli omessi e
tardivi versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso
18 ottobre con sanzione ridotta al 3,75%.
Sabato 20 Novembre
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Presentazione degli elenchi Intrastat delle
cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
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Presentazione della dichiarazione CONAI
riferita al mese precedente per i contribuenti tenuti alla presentazione
con periodicità mensile.
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Versamento dei contributi ENASARCO riferiti
al III° trimestre 2004 sulle provvigioni corrisposte ad agenti e
rappresentanti.
Martedì 30 Novembre
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Versamento dell’imposta di registro sui
contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza
01/11/2004.
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Versamento della VII° rata dell’IRPEF quale
saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto
d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da
parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il
primo versamento entro il 21 giugno 2004 (con applicazione di interessi
del 2,65%).
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Versamento della VI° rata dell’IRPEF quale
saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto
d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata con
maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti non titolari di partita
IVA che hanno effettuato il primo versamento tra il 22 giugno e il 20
luglio 2004 (con applicazione di interessi del 2,17%).
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Versamento della seconda rata di acconto
IRPEF ed IRAP per l’anno 2004 dovuta sulla base dell’imposta risultante
dalla dichiarazione UNICOPF 2004 nonché dei contributi INPS calcolati
sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani, commercianti e
lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
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Versamento della seconda rata di acconto
IRES ed IRAP per l’anno 2004 da parte delle società di capitali ed Enti
equiparati sulla base delle imposte risultanti dal modello UNICOSC 2004.
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Versamento della seconda rata di acconto
IRAP per l’anno 2004 da parte delle società di persone e soggetti
equiparati sulla base delle imposte risultanti dal modello UNICOSP 2004.
Mercoledì 15 Dicembre
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Versamento acconto mensile Irap dovuto da
enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
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Registrazione cumulativa nel registro dei
corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
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Annotazione del documento riepilogativo di
fatture di importo inferiore a 155 Euro.
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Emissione e annotazione delle fatture
differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
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Annotazione dei corrispettivi e dei proventi
conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive
dilettantistiche.
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