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Roma, 11 novembre 2004
CIRCOLARE N. 122/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Scadenzario mensile adempimenti fiscali e contabili:
15 novembre – 15 dicembre 2004

 

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 novembre 2004 – 15 dicembre 2004.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

 

 

Allegati: c.d.s.

LE SCADENZE di novembre 2004

Prossime scadenze relative ai versamenti di UNICO 2004
Di seguito si riportano le scadenze del mese di novembre correlate ai versamenti rateizzati relativi alle dichiarazioni dei redditi:

  • martedì 16 novembre 2004: versamento della 6° o della 5° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a partire dal 22 giugno o dal 20 luglio 2004;

  • martedì 30 novembre 2004: versamento della 7° o della 6° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a decorrere dal 22 giugno o dal 20 luglio 2004;

  • martedì 30 novembre 2004: versamento della seconda o unica rata di acconto per imposte sui redditi e contributi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi. All’argomento è dedicato un apposito approfondimento nella presente circolare.

Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Scade martedì 16 novembre 2004 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di ottobre, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.
Il 16 novembre scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di ottobre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, quando dovuti.

Versamenti Iva
Martedì 16 novembre 2004 scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta:

  • per il mese di ottobre dai contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente;

  • per il terzo trimestre dai contribuenti che effettuano la liquidazione trimestralmente.

Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni
Scade il 16 novembre 2004 il termine per effettuare il versamento delle ritenute dovute sulle provvigioni corrisposte nel mese di ottobre. L’aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

 

NOTIZIARIO MENSILE di novembre 2004

Irap: nuove regole ai limiti dimensionali per professionisti e artigiani
E’ stata votata alla Camera dei Deputati, la risoluzione della Commissione Finanze, che impegna il Governo ad adottare disposizioni normative correttive in materia di Irap, tali da delimitare i presupposti dimensionali di professionisti ed artigiani che giustifichino l’imponibilità al tributo. I medesimi requisiti si applicheranno, altresì, ai piccoli imprenditori. (Commissione Finanze risoluzione 06/10/04 Stampa Specializzata)

Rimborso Irap negato per chi aderisce al condono e non ha indicato in Unico l’esclusione
Le norme relative ai condoni fiscali stabiliscono che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Pertanto, in mancanza delle stesse nella dichiarazione del contribuente, le liquidazioni esposte nelle sue dichiarazioni sono immutabili e i versamenti effettuati su quelle basi, ai fini Irap, non possono dar luogo a rimborsi. (CTR Lombardia sentenza 02/07/04 n.12/9/04 Stampa Specializzata) 

Pronunce giurisprudenziali in materia di ICI
Si segnalano alcune rilevanti sentenze emanate in materia di ICI. In particolare:

  • le sentenze relative alla riduzione della base imponibile dei terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti; se il terreno è posseduto in comproprietà con altri soggetti non in possesso dei requisiti richiesti, al coltivatore diretto spetta interamente l’agevolazione (quindi non ridotta pro quota), agevolazione da applicarsi comunque alla propria quota di contitolarità sul terreno stesso;

  • la sentenza che ha stabilito come, nel momento in cui viene attribuita la rendita catastale al fabbricato di categoria catastale D, anche se ritenuta errata dal contribuente, questa dovrà essere utilizzata per il versamento dell’ICI a partire dall’esercizio successivo quello in cui è avvenuta l’attribuzione (e quindi non potranno più essere utilizzati i valori contabili); ovviamente il contribuente potrà proporre ricorso avverso l’attribuzione della rendita e, se otterrà accoglimento, potrà chiedere il rimborso dell’imposta eventualmente versata in eccesso;

  • la sentenza in materia di notifica del valore delle aree edificabili; in tale sede viene affermata la legittimità dell’avviso di accertamento non preceduto dalla notifica del valore attribuito all’area edificabile: non esiste, infatti, alcuna norma che impone al Comune l’obbligo di tale notifica.

(sentenze n.18085 depositata il 08/08/2004; n.18384 depositata il 13/08/2004; n. 15656 del 12/08/2004 della Corte di Cassazione – sentenza n. 36 della CTR di Campobasso, sez. II del 21/09/2004)

Bonus assunzioni: l’omessa indicazione nella dichiarazione non rileva
La fruizione del credito d’imposta relativo agli incrementi occupazionali, rientranti nel regime agevolativo previsto dall’art.7 della L. n.388/00 (dal 01.10.00 al 07.07.02) e nel regime di cui all’art.2 del D.L. n.209/02 (luglio-dicembre 2002), non è soggetta ad alcun vincolo temporale, posto che per l’utilizzo del bonus maturato le richiamate disposizioni non fissano alcun termine. Pertanto, salva l’ipotesi di decorso del termine di prescrizione ordinaria, il bonus maturato nei precedenti periodi d’imposta può ancora essere legittimamente fruito, anche se lo stesso non risulta evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi, relative a ciascun periodo d’imposta di maturazione dell’agevolazione stessa. L’omessa o incompleta indicazione del credito d’imposta maturato nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista a pena di decadenza, non comporta la perdita del diritto a fruirne. Il credito d’imposta maturato a decorrere dal 01.01.03, ex art.63, co.1, lett.a) e b) della L. n.289/02, invece, non può essere fruito in epoca successiva alle date indicate nel medesimo articolo (rispettivamente, 31.12.03 e 31.12.06). (R.M. 04/10/04 n.127)

Operative le novità sui mutui, fondi immobiliari e rivalutazione dei beni d’impresa
E’ stato convertito il D.L. del 03.08.04, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. Il provvedimento, in particolare, prevede delle semplificazioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa da parte delle società con esercizi a cavallo e chiarisce che:

1) l’imposta sostitutiva del 2% si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili per cui non ricorrono gli estremi per l’agevolazione prima casa;

2) le agevolazioni del DPR n.601/73 sono estese anche alle operazioni di mutuo poste in essere da enti, istituti, fondi e casse di previdenza verso i propri dipendenti ed iscritti;

3) gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, ex art.37 del D.Lgs. n.58/98, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, non sono da considerare cessioni di beni, ai fini Iva. (Legge 19/10/04 n.257 G.U. 19/10/04 n.246)

Cancellazione d’ufficio dai Registri Imprese per imprenditori e Snc
E’ stato emanato il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese.
(DPR 23/07/04 n.247 G.U. 04/10/04 n.233) 

Sulle perizie medico-legali si applica l’Iva
La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che le prestazioni di carattere medico legale, rese allo scopo di fornire un parere tecnico (ad es., ai fini della liquidazione di un danno), sono imponibili ai fini Iva (sulla materia si evidenzia che le Entrate, con nota n.103395 del 11.06.04, hanno riconosciuto la non sanzionabilità dei comportamenti antecedenti le sentenze, tenuti dai contribuenti in conformità della prassi ministeriale, secondo cui tali prestazioni erano da considerarsi esenti).
(
Corte Giustizia Ue sentenze 20/11/03 C 212-01 C 307-01 Stampa Specializzata) 

Esenzione Iva per i contratti di factoring
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione nei confronti della sentenza della Corte di Giustizia Ue C 305-01 del 26.06.03, secondo la quale, un’attività economica con cui un operatore acquisti crediti e come corrispettivo fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un recupero crediti e, come tale, imponibile ai fini Iva. Le Entrate, ponendosi in contrasto con il provvedimento, hanno specificato che:

1)  nell’ordinamento italiano la causa essenziale del contratto di factoring è il finanziamento;

2)  le cessioni di credito con causa di finanziamento sono esenti da Iva ex art.3, co.2, n.10 del DPR n.633/72;

3)  la sentenza in esame può essere applicata solo se la causa del contratto, da verificare nel caso concreto, è la volontà di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta al recupero degli stessi. (Agenzia Entrate nota 05/08/04 n.126747 Stampa Specializzata)

Approvato lo Ias 39 ma senza la fair value option sulle passività
L’Accounting Regulatory Committee (Arc), organismo della Commissione Europea, ha approvato il 1° ottobre scorso lo Ias 39, il principio contabile internazionale che delinea i criteri di contabilizzazione delle attività e passività finanziarie. Dalla versione ratificata, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005, sono state stralciate alcune specifiche, concernenti il fair value (valore equo) e la copertura dei depositi a vista (core deposit). I singoli Stati membri potranno consentire o richiedere alle proprie imprese l’estensione integrale delle norme dello Ias 39 sui depositi a vista, mentre la deroga è impossibile per il fair value sulle passività. (Arc Ias 39 Stampa Specializzata)

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di settembre
L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2004, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al +1,8%. (Istat, comunicato 14/10/04 G.U.21/10/04 n.248)

 

SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 novembre al 15 dicembre 2004

Lunedì 15 Novembre

  • Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

  • Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

  • Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.

  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

  • Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Martedì 16 Novembre

  • Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.

  • Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

  • Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.

  • Versamento dell’IVA dovuta per il III° trimestre 2004 da parte dei contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale.

  • Versamento della nona rata dell’IVA dovuta per l’anno 2003 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo 2004.

  • Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

  • Versamento della III° rata contributi INPS dovuti per l’anno 2004 sul minimale da parte di artigiani e commercianti.

  • Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della sesta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2003 con applicazione degli interessi dello 2,42%.

  • Versamento della VI° rata dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale 2004, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno con applicazione degli interessi dello 2,42%.

  • Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi dello 1,93%).

  • Versamento della V° rata dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale 2004, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno da parte dei contribuenti che hanno effettuato il primo versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio (con applicazione degli interessi dello 1,93%).

  • Versamento da parte dei soggetti IRES (ex IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi, ovvero 120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della sesta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2003 con applicazione degli interessi dello 2,42%.

  • Versamento da parte dei soggetti IRES (ex IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 4, ovvero 120 giorni, mesi dalla chiusura dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della quinta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi dello 1,93%).

  • Versamento da parte dei soggetti IRES (ex IRPEG), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio della quinta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi 1,93%).

  • Versamento da parte dei soggetti IRES (ex IRPEG), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 agosto della quarta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione della maggiorazione dello 0,40% (con applicazione degli interessi 1,45%).

  • Versamento della IV° rata del premio INAIL relativo al saldo 2003 e acconto 2004 da parte dei datori di lavoro con dipendenti.

Mercoledì 17 Novembre
Termine ultimo per procedere al ravvedimento operoso degli omessi e tardivi versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 18 ottobre con sanzione ridotta al 3,75%.

Sabato 20 Novembre 

  • Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.

  • Presentazione della dichiarazione CONAI riferita al mese precedente per i contribuenti tenuti alla presentazione con periodicità mensile.

  • Versamento dei contributi ENASARCO riferiti al III° trimestre 2004 sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti.

 Martedì 30 Novembre 

  • Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/2004.

  • Versamento della VII° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 giugno 2004 (con applicazione di interessi del 2,65%).

  • Versamento della VI° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata con maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento tra il 22 giugno e il 20 luglio 2004 (con applicazione di interessi del 2,17%).

  • Versamento della seconda rata di acconto IRPEF ed IRAP per l’anno 2004 dovuta sulla base dell’imposta risultante dalla dichiarazione UNICOPF 2004 nonché dei contributi INPS calcolati sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

  • Versamento della seconda rata di acconto IRES ed IRAP per l’anno 2004 da parte delle società di capitali ed Enti equiparati sulla base delle imposte risultanti dal modello UNICOSC 2004.

  • Versamento della seconda rata di acconto IRAP per l’anno 2004 da parte delle società di persone e soggetti equiparati sulla base delle imposte risultanti dal modello UNICOSP 2004.

Mercoledì 15 Dicembre

  • Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

  • Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

  • Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.

  • Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

  • Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.