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Roma, 14 ottobre 2004
CIRCOLARE N. 112/2004

FISCO

Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici

OGGETTO
Nuovo modello per il rimborso o la compensazione Iva trimestrale.

 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato lo scorso 8 settembre il modello che consente ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un'eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro di chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Quando si può chiedere il rimborso. Il credito trimestrale può essere richiesto a rimborso unicamente nelle seguenti ipotesi:

aliquota media degli acquisti maggiore dell’aliquota media sulle vendite

Tale ipotesi è riservata a coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti (o importazioni). Il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell’aliquota media:

-          occorre tener conto della seconda cifra decimale;

-          non vanno prese in considerazione le operazioni non imponibili (di cui al presupposto illustrato nella sezione che segue);

-          devono essere esclusi sia gli acquisti che le cessioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non imponibili

In tal caso il diritto al rimborso spetta quando le operazioni non imponibili effettuate nel trimestre superano il 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nello stesso periodo.

Le operazioni da considerare ai fini del computo del 25% sono:

-          esportazioni, operazioni assimiliate e servizi internazionali ex artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72;

-          operazioni Città del Vaticano, San Marino e organismi internazionali ex artt. 71 e 72 DPR 633/72;

-          cessioni intracomunitarie ex artt. 41 e 58 D.L. 331/93;

-          servizi intracomunitari resi a committenti soggetti passivi ex art. 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 D.L. 331/93;

-          cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva, con spedizione in altro Stato membro Ue ex art. 50-bis c.4 D.L. 331/93;

-          cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio Ue ex art. 50-bis D.L. 331/93.

acquisto di beni ammortizzabili

Quest’ultima ipotesi si riferisce ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti imponibili. In tale caso può essere chiesta a rimborso unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

La possibilità di compensazione. Si ricorda che in alternativa, come previsto specificatamente dalle normativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con altri tributi, contributi e premi, entro il tetto massimo annuo di Euro 516.456,90.

Il modello. In sintesi, il modello si compone, oltre che dei dati anagrafici, di quattro quadri:

  • il quadro A si riferisce alle operazioni attive;

  • il quadro B serve per l’indicazione degli acquisti e delle importazioni registrate, con separata indicazione degli acquisti dei beni ammortizzabili;

  • nel quadro C trova collocazione la liquidazione trimestrale del credito Iva;

  • il quadro D, sezione I, si compone di tre righi (D1, D2, D3) da compilare a seconda del presupposto da cui si origina il credito;

  • nella sezione II del medesimo quadro D si comunica all’Ufficio l’importo del credito chiesto a rimborso ovvero di quello da utilizzare in compensazione con altri tributi o contributi.

 

Termini e modalità di presentazione. I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono direttamente alla liquidazione (non si transita dal concessionario della riscossione). Il modello deve essere presentato, anche mediante spedizione con lettera raccomandata, entro l’ultimo giorno del mese successivo ai primi tre trimestri solari dell’anno, secondo il seguente schema:

 

Trimestre

Termine di presentazione

Codice da utilizzare nel Mod. F24 per la compensazione del credito

Primo

30 aprile

6036

Secondo

31 luglio

6037

Terzo

31 ottobre

6038

 

In conformità allo Statuto del Contribuente l'utilizzo del modello è obbligatorio a decorrere dalle richieste di rimborso o compensazione relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005. I contribuenti potranno comunque utilizzarlo già per le richieste relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004, da presentare entro il prossimo 2 novembre (essendo il 31 ottobre scadente di sabato).

Con i migliori saluti. 

Direttore Generale
Venanzio Gizzi