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L'Agenzia delle Entrate ha
approvato lo scorso 8 settembre il modello che consente ai contribuenti
che hanno maturato nel trimestre solare un'eccedenza di Iva detraibile di
importo superiore a 2.582,28 euro di chiedere in tutto o in parte
il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Quando si può chiedere il
rimborso.
Il credito trimestrale può essere richiesto a rimborso unicamente nelle
seguenti ipotesi:
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aliquota media
degli acquisti maggiore dell’aliquota media sulle vendite |
Tale ipotesi è
riservata a coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente
operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle
gravanti sugli acquisti (o importazioni). Il diritto al rimborso
spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera
quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del
10%.
Nel calcolo
dell’aliquota media:
-
occorre
tener conto della seconda cifra decimale;
-
non
vanno prese in considerazione le operazioni non imponibili (di cui al
presupposto illustrato nella sezione che segue);
-
devono
essere esclusi sia gli acquisti che le cessioni di beni
ammortizzabili. |
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Operazioni non
imponibili |
In tal caso il diritto
al rimborso spetta quando le operazioni non imponibili effettuate nel
trimestre superano il 25% dell’ammontare complessivo delle
operazioni effettuate nello stesso periodo.
Le operazioni da
considerare ai fini del computo del 25% sono:
-
esportazioni, operazioni assimiliate e servizi internazionali ex artt.
8, 8-bis e 9 DPR 633/72;
-
operazioni Città del Vaticano, San Marino e organismi internazionali
ex artt. 71 e 72 DPR 633/72;
-
cessioni
intracomunitarie ex artt. 41 e 58 D.L. 331/93;
-
servizi
intracomunitari resi a committenti soggetti passivi ex art. 40 commi
4-bis, 5, 6 e 8 D.L. 331/93;
-
cessioni
intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva, con spedizione
in altro Stato membro Ue ex art. 50-bis c.4 D.L. 331/93;
-
cessioni
di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori
dal territorio Ue ex art. 50-bis D.L. 331/93. |
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acquisto di beni
ammortizzabili |
Quest’ultima ipotesi
si riferisce ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre
acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del
totale degli acquisti imponibili. In tale caso può essere chiesta a
rimborso unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni
ammortizzabili del trimestre. |
La possibilità di
compensazione.
Si ricorda che in alternativa, come previsto specificatamente dalle
normativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel
mod. F24 con altri tributi, contributi e premi, entro il tetto massimo
annuo di Euro 516.456,90.
Il modello. In
sintesi, il modello si compone, oltre che dei dati anagrafici, di quattro
quadri:
-
il quadro A si
riferisce alle operazioni attive;
-
il quadro B serve
per l’indicazione degli acquisti e delle importazioni registrate, con
separata indicazione degli acquisti dei beni ammortizzabili;
-
nel quadro C
trova collocazione la liquidazione trimestrale del credito Iva;
-
il quadro D,
sezione I, si compone di tre righi (D1, D2, D3) da compilare a
seconda del presupposto da cui si origina il credito;
-
nella sezione II
del medesimo quadro D si comunica all’Ufficio l’importo del
credito chiesto a rimborso ovvero di quello da utilizzare in
compensazione con altri tributi o contributi.
Termini e modalità di
presentazione.
I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle
Entrate, che provvedono direttamente alla liquidazione (non si
transita dal concessionario della riscossione). Il modello deve essere
presentato, anche mediante spedizione con lettera raccomandata,
entro l’ultimo giorno del mese successivo ai primi tre trimestri solari
dell’anno, secondo il seguente schema:
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Trimestre |
Termine di
presentazione |
Codice da
utilizzare nel Mod. F24 per la compensazione del credito |
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Primo |
30 aprile |
6036 |
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Secondo |
31 luglio |
6037 |
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Terzo |
31 ottobre |
6038 |
In conformità allo Statuto
del Contribuente l'utilizzo del modello è obbligatorio a decorrere
dalle richieste di rimborso o compensazione relative al primo trimestre
dell'anno d'imposta 2005. I contribuenti potranno comunque
utilizzarlo già per le richieste relative al terzo trimestre dell'anno
d'imposta 2004, da presentare entro il prossimo 2 novembre (essendo il 31
ottobre scadente di sabato).
Con i migliori saluti.
Direttore Generale
Venanzio Gizzi |