FISCO Enti pubblici economici OGGETTO
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Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo 15 ottobre 2004 – 15 novembre 2004. Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
SCADENZE di ottobre 2004Prossime scadenze relative ai versamenti di UNICO 2004 Di seguito si riportano le scadenze del mese di ottobre correlate ai versamenti rateizzati relativi alle dichiarazioni dei redditi: - 18 ottobre 2004: versamento della 5° o della 4° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a partire dal 22 giugno o dal 20 luglio 2004; - 2 novembre 2004 (essendo il 31 ottobre e il 1° novembre festivi): versamento della 6° o della 5° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a decorrere dal 22 giugno o dal 20 luglio 2004.
Scadenze
condoni
Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Contributi INPS sui compensi occasionali del periodo gennaio-settembre
2004
Versamento delle ritenute applicabili alle
provvigioni
Versamento Iva mensile di Settembre
Presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi
da parte dei contribuenti che trasmettono direttamente ovvero da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.
Presentazione telematica delle dichiarazioni Iva “separate” e del modello
770 ordinario
Termine per la stampa dei registri contabili meccanografici
NOTIZIARIO MENSILE di ottobre 2004
Basilea 2: test di autovalutazione per le imprese
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Concordato preventivo triennale 2005-2007 |
- avrà effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005 - i soggetti interessati sono i titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi e compensi inferiori ai limiti per l’applicazione degli studi di settore 2003 - sono esclusi dalla definizione concordata del reddito gli stessi soggetti indicati all’art.33 del D.L. n.269/03 e coloro che hanno omesso la dichiarazione per i periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2003. - la base imponibile è definita sulla base degli studi di settore, ma tiene conto anche (a differenza del precedente concordato) di altre elaborazioni relative ad ulteriori indici ed informazioni riferibili al contribuente - garantisce un risparmio d’imposta e contributivo per i redditi eccedenti la definizione - garantisce una limitazione dei poteri di accertamento dell’A.F. (come l’impossibilità di rettifica sulla base delle risultanze delle scritture contabili) - l’accettazione della proposta dell’A.F. deve essere inviata, eventualmente anche a seguito di contraddittorio, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa - l’applicazione è progressiva per categorie di contribuenti - il mancato rispetto va indicato in dichiarazione ed è previsto il recupero a mezzo di avviso di accertamento parziale |
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Fondi e riserve in sospensione d’imposta |
- possibilità di affrancare in tutto o in parte riserve e fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, con versamento di imposta sostitutiva nella misura del 10%. L’affrancamento è possibile anche per i saldi attivi di rivalutazione (aliquota del 4%). |
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Iva |
- ripristino dell’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori con partita Iva - proroga al 31.12.05 della detrazione parziale dell’imposta assolta sui costi di acquisto di veicoli aziendali - proroga al 2005 del regime speciale Iva, di detrazione forfetaria alle imprese agricole che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 20.658,28 euro - obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati della lettera d’intento per i fornitori degli esportatori abituali - obbligo di comunicare allo sportello telematico il numero identificativo intracomunitario del fornitore e il numero di telaio dell’autoveicolo, per ottenere l’immatricolazione di mezzi di trasporto nuovi, acquistati nella Ue - responsabilità solidale dell’acquirente in caso evasione Iva relativa a cessioni di determinati beni a prezzi di favore |
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Studi settore |
- è prevista l’applicazione degli studi di settore in sede di accertamento anche per i contribuenti in contabilità ordinaria a fronte dello scostamento per un solo periodo d’imposta - è prevista la revisione delle risultanze sulla base dell’andamento Istat - la riapertura della posizione non sarà condizionata dalla conoscenza di nuovi elementi anche in caso di avvenuta definizione dell’accertamento in sede di adesione - viene regolamentata la rilevanza degli studi anche ai fini Irap - possibilità di accertamenti successivi a quelli basati sugli studi di settore, anche sulla stessa categoria reddituale |
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Dichiarazioni |
- riduzione del limite di esonero, per le persone fisiche, dall’obbligo della presentazione telematica di tutte le dichiarazioni annuali, ad eccezione della comunicazione dati Iva. I soggetti obbligati saranno quelli con volume d’affari superiore a 10.000 euro - presunzione, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione immobiliare, dell’esistenza del rapporto anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale ne è accertata l’esistenza. Quale importo del canone si presume il 10% del valore dell’immobile - obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle denunce di inizio attività per il settore edile, dei permessi di costruire e di ogni altro atto in materia edilizia - obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei contratti di somministrazione per i servizi telefonici, idrici e del gas e dei dati catastali e bancari dell’immobile in cui sono attivate le utenze - proroga al 31.12.2006 dei termini per i controlli formali sulle dichiarazioni del 2003 |
Imposta di registro:
nessuna agevolazione per le cessioni di immobili storici
Nella
cessione di un immobile di interesse storico o artistico, l’imposta di
registro non trova alcuna agevolazione. La Cassazione ha, infatti,
precisato che il regime di favore per gli immobili di interesse storico
(ossia il parametro della minore tariffa d’estimo), deve essere assunto
unicamente ai fini della determinazione del reddito e non anche per
l’imposta di registro, in quanto la disposizione ha carattere eccezionale.
(Cassazione sentenza 21/04/04 n.17152 Stampa
Specializzata)
Accertato il cambio delle valute estere per
il mese di agosto
L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per
il mese di agosto 2004, ai sensi dell’art.110, co.9 (già art.76, co.7) del
Tuir. (Agenzia Entrate, provvedimento 20/09/04 G.U. 30/09/04 n.230)
SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 ottobre al 15 novembre 2004
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Venerdì 15 Ottobre |
Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
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Lunedì 18 Ottobre |
Versamento della seconda rata dell’eccedenza dovuta da parte dei contribuenti che hanno aderito al condono tombale ex art. 9 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) e hanno optato per il versamento rateale delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.
Versamento della seconda rata dell’eccedenza dovuta da parte dei contribuenti che hanno deciso di integrare le dichiarazioni per le quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ovvero per l’anno 2002, il 31 ottobre 2003, mediante integrativa semplice ex art. 8 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) e hanno optato per il versamento rateale degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione. Nonché versamento, della seconda rata, dell’imposta sostitutiva del 6% sui rediti o imponibili conseguiti all’estero.
Versamento della seconda rata dell’eccedenza da parte dei contribuenti che hanno deciso di aderire al concordato art. 7 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 44, L. 350/2003) degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
Versamento della seconda rata dell’eccedenza da parte dei contribuenti che hanno deciso di effettuare i versamenti delle imposte e ritenute omesse o versate in ritardo i cui termini di versamento sono scaduti lo scorso 31/10/2003 ex art. 9 bis L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 46, L. 350/2003) degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione.
Versamento della seconda rata dell’eccedenza, risultante dal prospetto esplicativo delle modalità di calcolo, da parte dei contribuenti che hanno deciso di definire accertamenti, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione nonché atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzione ai sensi dell’art. 15 L. 289/2002 (sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 48, L. 350/2003).
Versamento della terza rata delle somme dovute per la chiusura delle liti pendenti ( art. 16, comma 4, L. 289/02) da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della proroga di cui all’art. 2, comma 49, L. 350/03, e hanno scelto di pagare ratealmente a partire dal 16 aprile 2004.
Versamento della seconda rata dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva pari al 6% del valore delle attività omesse o parzialmente omesse da parte dei soggetti che avendo aderito al condono tombale decidono di effettuare la regolarizzazione contabile ai sensi dell’art. 14 L. 289/2002 /sulla base della proroga disposta dall’art. 2, comma 47, L. 350/2003).
Versamento, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata e che hanno ricevuto la comunicazione di adesione al concordato (Art. 7 L. 289/2002 e art. 2, comma 44, L. 350/03) da parte della società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, della seconda rata dell’eccedenza dovuta.
Versamento, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata e che hanno ricevuto la comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa (Art. 8 L. 289/2002 e art. 2, comma 44, L. 350/03) da parte della società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, della seconda rata dell’eccedenza dovuta.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
Versamento dell’ottava rata dell’IVA dovuta per l’anno 2003 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo 2004.
Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle somme corrisposte nel mese precedente.
Versamento dei contributi INPS eventualmente dovuti (in quanto eccedenti la franchigia di esenzione di Euro 5.000) sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta.
Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 1,42%.
Versamento della V° rata dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno con applicazione degli interessi dello 1,92%.
Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi dello 1,43%).
Versamento della IV° rata dell’IVA relativa al 2003 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 21 giugno da parte dei contribuenti che hanno effettuato il primo versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio (con applicazione degli interessi dello 1,43%).
Versamento da parte dei soggetti IRES (IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi, ovvero 120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento entro il 21 giugno, della quinta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione degli interessi dello 1,92%.
Versamento da parte dei soggetti IRES (IRPEG) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 4 mesi, ovvero 120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) e che hanno effettuato il I° versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 22 giugno e il 20 luglio, della quarta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2003 (con applicazione degli interessi dello 1,43%).
Versamento da parte dei soggetti IRES (IRPEG), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio della quarta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 (con applicazione degli interessi 1,43%).
Versamento da parte dei soggetti IRES (IRPEG), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 6 mesi, ovvero 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio) che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 agosto della terza rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2003 e I° acconto 2004, in base alla dichiarazione modello UNICO 2004 con applicazione della maggiorazione dello 0,40% (con applicazione degli interessi 0,95%).
Termine ultimo per procedere al ravvedimento operoso degli omessi e tardivi versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 16 settembre con sanzione ridotta al 3,75%.
Mercoledì 20 Ottobre |
Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Presentazione della dichiarazione CONAI riferita al mese precedente per i contribuenti tenuti alla presentazione con periodicità mensile nonché di quella riferita al terzo trimestre 2004 da parte dei consorziati obbligati a tale adempimento con cadenza trimestrale.
Venerdì 29 Ottobre1 |
Presentazione comunicazione opzione per il regime di tassazione del consolidato nazionale (ex art. 117 e seguenti del TUIR) da parte dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e d).
Martedì 2 Novembre |
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/10/2004.
Versamento della V° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata con maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento tra il 22 giugno e il 20 luglio 2004 (con applicazione di interessi del 1,67%).
Versamento della VI° rata dell’IRPEF quale saldo per l’anno 2003 e I° acconto per il 2004 nonché dell’acconto d’imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 giugno 2004 (con applicazione di interessi del 2,15%).
Presentazione al C.A.F. della dichiarazione integrativa modello 730/2004 nel caso in cui l’integrazione determini un rimborso o un minor debito.
Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2004 persone fisiche, società di persone ed enti equiparati e soggetti IRPEG (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare) da parte dei contribuenti che effettuano la trasmissione telematica diretta nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Invio telematico del modello 770 ordinario, separatamente dal modello UNICO, da parte dei sostituti d’imposta tenuti a presentare tale dichiarazione e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Invio telematico del modello di dichiarazione IVA/2004 da parte dei soggetti obbligati alla presentazione in via autonoma.
Ultimo giorno per procedere alla regolarizzazione spontanea degli omessi ed insufficienti versamenti di imposte, non effettuati o effettuati in misura ridotta nel corso 2003, (maggiorate degli interessi legali) con sanzione ridotta al 6%.
Lunedì 15 Novembre |
Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
1 Termine così stabilito dal DPCM 10.06.2004.